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Progetto elettrico

Archivio Impianti Tecnici (L. 46/90)/Atmosfere Esplosive (ATEX)/Radiazioni.
In questo archivio sono riportati tutti i posts relativi agli impianti elettrici, termotecnici, impianti a gas e a pressione, tutte le discussioni sulla direttiva ATEX e le radiazioni (Riservato agli abbonati)
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FEDE

Pongo una domanda che sembra banale, scusatemi ......
Può un geometra/architetto progettare un impianto elettrico Legge 46/90?
grazie della risposta, buona giornata
Fede
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

e direi che se è abilitato giustappunto ai sensi della 46/90 (combinato disposto art.2 e 3) proprio sì! ti posto il link:
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 030546.doc
Buona giornata anche a te.
Nofer
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Onesto

Aggiungo a quanto giustamente detto dall'amica Nofer (che presumo si riferisse ai requisiti necessari per l'installazione, ampliamento, ecc... degli impianti e non anche alla progettazione) il riferimento all'art. 4 del dpr 447/91 che da' i casi in cui si deve fare la progettazione:

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 206447.doc

So che quello che ho postato sara' gia' ben noto a FEDE (e che non risponde al quesito da lui posto) ma so anche che riguardo alla sua domanda c'e' stato (come al solito) un proluvio di circolari che hanno specificato i casi piu' bizzosi ... e' che in questo momento non ho modo di cercarglieli.
Rimando percio' la palla agli 'elettrici' del forum ben piu' esperti di me sull'argomento.

Cordiali saluti  :smt004

Onesto
mcolo.

Buon giorno a tutti,

sono un nuovo utente da oggi registrato....... e mi occupo principalmenti di ingegneria elettrica oltre che di sicurezza nelle costruzioni

Questa è la mia prima risposta e non vorrei sembrare presuntuoso nei confronti di nessuno ma purtroppo mi trovo in disaccordo con la risposta di Nofer.

Il collega non si riferisce ai requisiti necessari ad avere l'abilitazione per la realizzazione dell'impianto e quindi al rilascio della dichiarazione di conformità e documentazione annessa, ma specificatamente alla progettazione dell’impianto

L'art. 6 della legge 46/90 testualmente dice "Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze".

A questo punto credo che nel concetto di "rispettive competenze" vi sia la risposta e si possa considerare implicito che il progetto di un impianto elettrico non possa essere redatto da un professionista di altra estrazione.

L’interpretazione del predetto articolo è avvallata altresì da quanto citato nel regolamento della professione di geometra all’art.16,  nel quale sono esposti i limiti di esercizio, ovvero:

“L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b)operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali
cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari, e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g)stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche
e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per le loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere
inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative,esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m)progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n)misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o)misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p)funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q)mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.”

Da esso si evince che nessun impianto elettrico più essere progettato da un Geometra, diversamente invece dall’architetto, per il quale la progettazione è consentita.


Spero di aver dato il mio aiuto e ......... mi scuso con i colleghi per il disaccordo.

ciao, a presto......

Matteo
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

in effetti, io mi riferivo all'esecuzione: che però è giustamente secondaria alla progettazione, qualora prevista. E poi, c'è il problema di quelli che firmano solamente, ma è "un'altra storia".
Nofer
Nofer
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luci
Messaggi: 36
Iscritto il: 29 ott 2004 22:26

Già che siamo in argomento...
Un mio cliente vuole la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico: "la vuole quello della 626", ha specificato.
C'è però un problema: l'impianto è antecedente all'entrata in vigore della 46/909 e quindi la DdC non c'è.
Ho quindi detto al cliente che è impossibile avere la DdC per il motivo descritto.
<<Ma "quello della 626" la vuole lo stesso, sennò non sono in regola>> mi ha risposto.
Siccome comincio ad essere stanco di litigare, chiedo se sia possibile fare, da parte del titolare, un'autocertificazione come da DPR 18 aprile 1994, n. 392:


Art. 6

(Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva)

1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.

2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'art. 9 della legge.

Nel qual caso io redigerei comunque una relazione di verifica dell'impianto, sulla cui base il titolare può affermare che l'impianto elettrico risponde alle normative vigenti.
Non mi sembra il caso di fare delle modifiche inutili agli impianti (come vedo fare, purtroppo) per pote avere delle DdC dalle ditte installatrici!

Grazie
Saluti - luci
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mcolo
Messaggi: 3
Iscritto il: 08 feb 2005 16:00

Ciao Luci,

premetto che concordo parzialmente con la tua linea operativa ed ora ne espongo le ragioni.


Purtroppo non conosco lo stato ti manutenzione dell'impianto e la frequenza alle quali sono state effettuate verifiche di efficienza (dispositivi di protezione, isolamento dei sistemi), visto che la realizzazione è avvenuta all'incirca 15 anni fa, ovvero come hai detto prima dell'entrata in vigore della 46/90.

Gli impianti elettrici sono costituiti da componenti che, con il passare del tempo, cambiano le caratteristiche funzionali e la resistenza alle sollecitazioni. Per esempio l'isolamento dei cavi elettrici è soggetto ad un processo di invecchiamento tanto più rapido quanto maggiore è l'esposizione agli agenti atmosferici, alle temperature di funzionamento ed ambientali, alle sollecitazioni meccaniche, ecc.

Questo vale anche per i dispositivi di protezione (interruttori autonatici, rele termici, ecc.) che con il passare del tempo potrebbero non più garantire l'apertura dei circuiti nei tempi prescritti dalle normative o, nel caso più sfavorevole, non aprire del tutto.

Tutto questo per dirti che, nonostante la tua linea non sia errata, se fossi in te mi muoverei in un modo diverso, ovvero chiederei una verifica strutturale, funzionale e strumentale dell'impianto, seguita da una relazione tecnica eseguita da professionista abilitato, nella quale risultino oltre che i criteri adottati, anche le strumentazioni impiegate.
Nell'esito della verifica farei proprio evidenziare al professionista l'adeguatezza o meno dell'impianto ai requisitri minimi di sicurezza vigenti ed eventualmente necessarie, le misure correttive da effettuare.

A seconda dell'esito finale si possono fare diverse considerazioni, ma per ora non è questo il caso.

Comunque, in questo modo il datore di lavoro sarà sicuramente sollevato dai rischi derivanti dalla possibilità di emettere un'autocertificazone inadeguata e non corretta ed il RSPP soddisfatto per l'ottenimento del documento richiesto o analogo. Tu saresti altresì tutelato per il fatto che altrimenti una relazione di conformità senza misure strumentali putroppo avrebbe poco senso.


Spero di esserti stato di aiuto.........

ciao

Matteo
M. Colombo

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gmbcrl
Messaggi: 6
Iscritto il: 27 gen 2005 14:17

L'art. 6 del DPR 18 aprile 1994, n. 392 fa riferimento preciso "Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione" e "I proprietari delle singole unità abitative ". Di fatto si parla di "condomini" (o meglio di impianti condominiali) e unità abitative private.

Se non esiste qualche circolare che allarga il range di applicazione pertanto tale articolo non può essere preso come riferimento.

La soluzione dovrebbe essere quella di far verificare l'impianto da un tecnico (perito elettrotecnico, ingegnere o architetto) che certifichi la rispondenza alle Norme Cei, ecc.
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luci
Messaggi: 36
Iscritto il: 29 ott 2004 22:26

In effetti ho omesso di dire che sono un tecnico abilitato, essendo regolarmente iscritto all'Albo Nazionale, facendo il progettista di impianti elettrici.
La questione che ho sollevato è in riferimento al fatto che molti vogliono 'sta DdC di impianti antecedenti al 90, che spesso hanno i requisiti minimi richiesti dalla 46/90 e, allo stesso tempo, si ostinano a dire che è obbligatoria.
La mia paura è che l'art. 6 del DPR 18 aprile 1994 non sia sufficiente a dimostrare che le soluzioni potrebbero essere altre.

Vi ringrazio comunque per le puntuali risposte.
Saluti - luci
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mcolo
Messaggi: 3
Iscritto il: 08 feb 2005 16:00

A questo punto, se la soluzione della relazione tecnica di verifica non ti soddisfa o ti lascia ancora dubbi, vi è solo un'altra soluzione, ovvero quella di cogliere l'occasione di una manutenzione straordinaria, anche di relativa rilevanza, per far emettere la DdC dell'intero impianto, nel qule si evince l'ampliamento o la modifica effettuata e la parte esistente.

Se, come tu hai detto, è rispondente hai requisiti minimi di sicurezza, non vedo il problema nel certificare l'impianto, specie per una ditta qualificata.

ciao
M. Colombo

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