Ritenuto corretto che alla fine del contratto di lavoro venga richiesto al lavoratore di restituire i DPI ?
Preciso che trattasi di DPI contro la caduta dall’alto anche particolarmente costosi (imbracature, ecc..).
Grazie e buon lavoro a tutti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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DPI proprietà del lavoratore o dell’impresa?
sono concorde ma un dubbio mi rimane essendo DPI dove la I sta per "Individuale".
Nella formazione che faccio alle aziende spiego con estrema cura che con individuale il Legislatore ha voluto indicare che trattasi di un dispositivo ad uso esclusivo sia per ovvi motivi di igiene ma anche (e soprattutto) per un discorso di cura, manutenzione e verifica degli stessi di cui il lavoratore utilizzatore ne deve essere un garante.
Io prima di dare un DPI (specie se di 3^ categoria) appartenuto ad un mio ex dipendente ad uno nuovo ci penserei molto, ma molto bene.
A meno che non dedichi tutto il tempo necessario ad una verifica molto dettagliata dello stesso.
Poi che sia giusto comunque farseli riconsegnare per una questione di correttezza e di dovere, sono perfettamente in linea.
Nella formazione che faccio alle aziende spiego con estrema cura che con individuale il Legislatore ha voluto indicare che trattasi di un dispositivo ad uso esclusivo sia per ovvi motivi di igiene ma anche (e soprattutto) per un discorso di cura, manutenzione e verifica degli stessi di cui il lavoratore utilizzatore ne deve essere un garante.
Io prima di dare un DPI (specie se di 3^ categoria) appartenuto ad un mio ex dipendente ad uno nuovo ci penserei molto, ma molto bene.
A meno che non dedichi tutto il tempo necessario ad una verifica molto dettagliata dello stesso.
Poi che sia giusto comunque farseli riconsegnare per una questione di correttezza e di dovere, sono perfettamente in linea.
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
condivido!
Tuttavia la parola "individuale" non va associata solo al senso da te citato. La tua definizione è quanto mai vera se trattasi di otoprotettori, guanti, scarpe. Ma vi sono dei casi (es. una cintura di sicurezza o un autorespiratore) in cui l'uso può anche essere non esclusivo (fermo restando che è il DdL che, al momento della consegna e periodicamente deve accertarsi, della sua funzionalità), pur restando individuale.
In realtà, la parola "individuale" deve essere associata al fatto che il dispositivo protegge l'individuo e in questo si distingue dai cosiddetti mezzi "collettivi", non alla sua qualità di dover essere necessariamente impiegata da una sola persona.
Tanto che lo stesso art.40 del D.Lgs 626/94, al comma 4 lett.c) recita:
"destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori"
L'uso non esclusivo è dunque concesso e, stante la necessità che il DPI venga mantenuto in efficienza, la norma prevede espressamente che ne siano curate le condizioni igieniche
Tuttavia la parola "individuale" non va associata solo al senso da te citato. La tua definizione è quanto mai vera se trattasi di otoprotettori, guanti, scarpe. Ma vi sono dei casi (es. una cintura di sicurezza o un autorespiratore) in cui l'uso può anche essere non esclusivo (fermo restando che è il DdL che, al momento della consegna e periodicamente deve accertarsi, della sua funzionalità), pur restando individuale.
In realtà, la parola "individuale" deve essere associata al fatto che il dispositivo protegge l'individuo e in questo si distingue dai cosiddetti mezzi "collettivi", non alla sua qualità di dover essere necessariamente impiegata da una sola persona.
Tanto che lo stesso art.40 del D.Lgs 626/94, al comma 4 lett.c) recita:
"destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori"
L'uso non esclusivo è dunque concesso e, stante la necessità che il DPI venga mantenuto in efficienza, la norma prevede espressamente che ne siano curate le condizioni igieniche
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Sono anche io dell'idea che se un datore chiede la restituzione dei DPI a fine rapporto non sia contestabile. Il D.Lgs. 626/94 dispone che gli oneri della sicurezza sono a carico del datore di lavoro (quindi è il DDL che spende ed acquista gli strumenti di tutela), e che i lavoratori hanno l'obbligo, tra l'altro di avere cura dei DPI "messi a loro disposizione". L'art.44 comma 4 poi dice testualmente che "al termine dell'utilizzo i lavoratori eseguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI" . Giuridicamente potrebbe (credo) definirsi un comodato d'uso a titolo gratuito. Un saluto a tutti e in particolare a Bassaumbria. 

Appena ho letto la domanda anche io ho subito pensato all'art 44, e la mia conclusione è stata a metà:
ok art 44 ma "qualora NON vi siano procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI" (mai viste)...me lo chiappo e me lo porto a casa!
ok art 44 ma "qualora NON vi siano procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI" (mai viste)...me lo chiappo e me lo porto a casa!
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
La richiesta di restituzione è già di per sè una procedura aziendale.fabio ha scritto: "qualora NON vi siano procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI" (mai viste)...me lo chiappo e me lo porto a casa!
Pertanto, la risposta a Bassaumbria non può essere che univoca.
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
aggiungo che quando si parla di procedure per la riconsegna dei DPI, si intendono quelle per la restituzione al termine dell'orario di lavoro (es. riposizione in specifici armadietti ecc.)
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)