qualcuno piu' esperto di me nelle questioni puramente normative, mi saprebbe dire quale e' il limite che non deve essere sorpassato nei rapporti tra un organismo notificato e una azienda che installa e manutiene e fa consulenza generica sugli impianti di terra? Per esempio, puo' la societa' di installazione commercializzare i servizi dell'organismo notificato? Succede qualcosa se i titolari delle due società sono gli stessi? E' corretto dire che la dichiatazione giurata del tecnico che firma la verifica e', in primis, redatta sotto la diretta responsabilità del tecnico stesso, e solo in seconda battuta la responsabilità ricade sull'oragnismo notificato?
Grazie e buon lavoro
Mauro
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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obbligo di terzieta' - verifiche impianti di terra
Se non ho male interpretato la domanda, secondo me le risposte sono le seguenti:
Nessun problema per la commercializzazione/promozione dell'organismo notificato dal parte della ditta di installazione e consulenza.
Nessun problema se le persone sono le stesse.
Per quanto riguarda la resp. della verifica, occorre vedere il contratto. Nel senso che se il contratto di fornitura del servizio intercorre tra l'azienda e l'organismo notificato, la resp. sarà di quest'ultimo (cioè del suo legale rappresentante). Chi materialmente effettua la verifica può essere poi coinvolto nell'accertamento della resp. dall'organismo medesimo, secondo il rapporto che intercorre tra i due soggetti. Ma in prima battuta il resp. è colui che ha firmato il contratto (od emesso la fattura) in quanto titolare dell'obbligazione. Infatti, le verifiche possono essere effettuate dagli organismi (generalmente società), non da singoli professionisti (come invece nel caso 818).
Se non chiaro o congruo, riposta.
ciao
Stilo
Nessun problema per la commercializzazione/promozione dell'organismo notificato dal parte della ditta di installazione e consulenza.
Nessun problema se le persone sono le stesse.
Per quanto riguarda la resp. della verifica, occorre vedere il contratto. Nel senso che se il contratto di fornitura del servizio intercorre tra l'azienda e l'organismo notificato, la resp. sarà di quest'ultimo (cioè del suo legale rappresentante). Chi materialmente effettua la verifica può essere poi coinvolto nell'accertamento della resp. dall'organismo medesimo, secondo il rapporto che intercorre tra i due soggetti. Ma in prima battuta il resp. è colui che ha firmato il contratto (od emesso la fattura) in quanto titolare dell'obbligazione. Infatti, le verifiche possono essere effettuate dagli organismi (generalmente società), non da singoli professionisti (come invece nel caso 818).
Se non chiaro o congruo, riposta.
ciao
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
Non credo che sia corretto " Nessun problema per la commercializzazione/promozione dell'organismo notificato da parte della ditta di installazione e consulenza. Nessun problema se le persone sono le stesse" infatti la Circolare del MICA n.826303 del 18/04/2003 al punto 3 dice: " Per garantire il rispetto di quanto previsto dall'appendice A della norma EN 45004, gli organismi abilitati non possono avvalersi, in qualità di verificatori, di progettisti,installatori e manutentori di impianti elettrici, nè di tecnici che collaborino con studi di progettazione o imprese installatrici" in quanto "l'organismo deve essere indipendente dalle parti interessate". Parere anche espresso con lettera dello stesso ministero prot. 781191 del 27/06/2002.
Quindi la commercializzazione non fa parte dell'elenco di attività "proibite"?Lorenzino ha scritto:...gli organismi abilitati non possono avvalersi, in qualità di verificatori, di progettisti,installatori e manutentori di impianti elettrici, nè di tecnici che collaborino con studi di progettazione o imprese installatrici" in quanto "l'organismo deve essere indipendente dalle parti interessate". Parere anche espresso con lettera dello stesso ministero prot. 781191 del 27/06/2002.
Grazie
Mauro
Non ho capito la domanda, cosa intendi commercializzare? Tieni presente che il verbale di verifica periodica dell'impianto non è mai responsabilità dal tecnico che effettua la verifica (come invece i tecnici ASL/ARPA) ma dall'organismo abilitato, in quanto il tecnico effettua la verifica per conto dell'organismo infatti un tecnico non può lavorare per due organismi.
Gli unici due soggetti tra i quali si instaura il rapporto conseguente agli obblighi di verifica sono il datore di lavoro,titolare, e l'Organismo di verifica autorizzato.
Gli unici due soggetti tra i quali si instaura il rapporto conseguente agli obblighi di verifica sono il datore di lavoro,titolare, e l'Organismo di verifica autorizzato.