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Medico competente

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
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gima_op

L'art. 4 del dlgs 626 chiede, nei casi previsti dall'art. 16, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente, la nomina del medico competente.
Moltissime piccole imprese edili con pochi dipendenti non hanno mai effettuato questa nomina.
Come vi comportate con questi soggetti? Il problema nasce dal fatto che non è mai facile far capire a chi da anni si comporta sempre nello stesso modo e fin'ora non ha incontrato alcun problema, che ha sempre sbagliato...
Ecco perchè voglio essere sicuro al 100% che non ci siano deroghe ad esempio per attività con pochi dipendenti.
Saluti
Beppe
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Stilo
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Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
Località: Motor Valley

Nessuna deroga, al 100%.
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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manfro
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Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

ciao Gima
spiegagli semplicemente che il problema non si limita alla sanzione amministativa ma tocca da subito la coscienza e in futuro certamente anche  il portafoglio.
Coscienza:
Spiega che la cosa più importante è la tutela della salute dei lavoratori ma anche di quella del DdL che nelle piccole attività artigianali lavora come e quanto i dipendenti.
Portafoglio:
Secondo step su cui puntare è la responsabilità totale del DdL in caso in cui si manifestino malattie professionali che sarebbero potute emergere in anticipo, e quindi evitate, svolgendo una adeguata e metodica sorveglianza sanitaria.
In questi casi, l' INAIL chiede risarcimento del danno prodotto e soprattutto il lavoratore ammalato, giustamente, fa richiesta risarcimento danni biologici, morali e chi più ne ha più ne metta nella causa contro il DdL.
Di solito funziona se non la prima, la seconda.
Quelli che ti lasciano un sorriso:
Però amici quant'è bello (e purtroppo raro) sentirsi dire:"si le visite le faccio da anni perchè qui ci lavoro pure io e i miei dipendenti sono come i miei figli" ...stupendo!
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Io non tralascerei la parte penale.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
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Adrov
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Iscritto il: 15 ott 2004 14:35
Località: Nord-Est

weareblind ha scritto:Io non tralascerei la parte penale.
Ne approfitto per ricordare le recenti modifiche agli art. 589 e 590 del codice penale:

LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102
Disposizioni   in  materia  di  conseguenze  derivanti  da  incidenti stradali.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 64 del 17-3-2006)

Art. 2.
  (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale  o  di  quelle per la prevenzione degli infortuni  sul  lavoro  la  pena  e' della reclusione da due a cinque anni".
2.  Il  terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".

saluti  :smt039
Adrov
Tom

Prima della parte penale... cercherei di spiegare qualcosa sui fattori di rischio per i quali è prevista la nomina del MC... ed in particolare che essi non dipendono dal n. di lavoratori o delle dimensioni di una azienda.

Tom
gima_op

Grazie a tutti!
Beppe
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