Ciao a tutti amici del Forum,
ieri sera son stato a trovare un mio vecchio amico, e gli ' successa una cosa abbastanza imbarazzante a cui nessuno fin'ora è riuscito a dare risposta.
Provo con voi visto che siete dei fenomeni a trovare anche le circolari più disparate, perchè mi sembra strano che mai si sia legiferato in tal senso.
Questo compera un locale a due piani (pianto terra ed interrato) per farci un ristorante-enoteca. Fanno il rogito, poi chiede all'ASL l'autorizzazione; risposta: NO, perchè in una delle pareti dell'interrato devono esserci almeno 2,70 mt di "aria", ovvero non può avere "terreno" in tutti e quattro i lati. A questo punto lui non può far altro che effettuare il servizio nel piano terra e tenere l'interrato come taverna privata (che ovviamente deve usare come sala ristorante). Situazione molto poco simpatica insomma.
La domanda a cui nessuno sa dare risposta è: può lui "invitare" ospiti nella sua taverna ma sfruttare tutti i servizi del locale, servizi quali cucina, i camerieri, etc.
Dal punto di vista del pagamento è abbastanza chiaro che essendo ospiti non possono pagar nulla perchè non hanno usufruito del servizio ristorante, ma se succede qualcosa, tipo un incendio, una rissa o altro, che può succedere?
Spero di esser stato chiaro con il quesito e se qualcuno sa indicarmi una strada alternativa al "vendere tutto subito" mi farebbe un piacere immenso, perchè non so davvero da che parte girarmi.
Ciao e grazie,
Paolo
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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sala privata in un ristorante
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Deliberazione della Giunta Regionale n° 3/49784 del 28/03/1985
Regolamento locale di igiene-tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64).
3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni
Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.
Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.
3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei
I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:
a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/°C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Capitolo 4 del presente Titolo;
c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto nel Capitolo 4 del presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47 r 3.4.48 ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.
3.6.5. Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei
L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n.1 che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 303/56
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo I - Ambienti di lavoro.
Art. 8. Locali sotterranei.
1. È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
************
Sulla risposta della ASL ho dei dubbi, da dove l'han tirata fuori? Occhio he il regolamento che ho citato sopra vale per la Lombardia.
Regolamento locale di igiene-tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64).
3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni
Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.
Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.
3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei
I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:
a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/°C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Capitolo 4 del presente Titolo;
c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto nel Capitolo 4 del presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47 r 3.4.48 ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.
3.6.5. Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei
L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n.1 che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 303/56
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo I - Ambienti di lavoro.
Art. 8. Locali sotterranei.
1. È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
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Sulla risposta della ASL ho dei dubbi, da dove l'han tirata fuori? Occhio he il regolamento che ho citato sopra vale per la Lombardia.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Credo che dell'art. 8 D.P.R. 303/56 occorra considerare soprattutto l'ultima parte che riporto qui sotto:
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto,
con mezzi idonei, alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
Tom
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto,
con mezzi idonei, alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
Tom