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Registri di carico e scarico dei rifiuti

Archivio sulle norme inerenti i Rifiuti e le norme Ambientali.
In questa sezione vengono riportati tutti i messaggi relativi alle problematiche dell'ambiente e dei rifiuti (Riservato agli abbonati)
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Shawanda.

Per i colleghi interessati, allego un decreto del MinAmbiente del 2/05/06 in cui sono indicate le nuove modalità di utilizzo dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
In sostanza:
- sono definiti nuovi modelli di registro di carico e scarico (simili a quelli in uso ma con qualche piccola modifica)
- i registri dei rifiuti sono di fatto equiparati ai registri IVA quindi non devono più essere vidimati e possono essere stampati/redatti ogni 15 giorni.
- per i registri tenuti mediante strumenti informatici non è più necessario utilizzare moduli continui (che gioia...noi abbiamo da poco acquistato 6 stampanti ad aghi per la stampa dei registri...) ma sono sufficienti fogli A4 numerati
- i produttori di rifiuti non pericolosi posso tenere le registrazioni di carico/scarico anche su altri tipi di libri contabili
- i registri in uso ad oggi possono essere ancora utilizzati, fino a loro esaurimento.

Saluti
Shawanda

Segnalo, gentilmente, a Shawanda che:
1) ho spostato questo suo post dal thread sul testo unico per evitare che tale discussione diventi un contenitore enorme (e, conseguentemente, alla fine poco chiaro) di tutte le novita' previste dalle norme ambientali;
2) ho tolto il documento che aveva cortesemente allegato in quanto era gia' stato indicato (assieme ad altri 8) nella sezione riservata agli abbonati a Sicurezzaonline.it ancora venerdi' 05.05.2006.
Tali documenti sono accessibili agli abbonati attraverso il link presente in calce a questa pagina:
http://www.sicurezzaonline.it/homep/inf ... 060505.htm ;
3) invito, con l'occasione, tutti ad aprire sempre threads specifici sui i nuovi argomenti che si vogliono porre in discussione relativamente alle norme ambietali per evitare il problema evidenziato al punto 1).

Cordiali saluti a tutti e grazie per la collaborazione.

Mod :smt039
mario.

non sono d'accordo quando dici che possono essere stampati ogni 15 giorni. devi effettuare la registrazione entro 10 giorni lavorativi (cioe 15 giorni se uno non lavora di sabato) ma la stampa segue quanto previsto per i registri iva e cioe si puo stampare anche una volta all'anno.
per gli stampanti ad aghi beh almeno ci sarà meno rumore in ufficio.  :smt005
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shawanda
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Chiedo scusa al Mod ma durante il week end non mi sono connessa e mi è sfuggita la notizia su SOL...

saluti
Shawanda
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore (B.Brecht)
sevenkidd

tar. ha scritto:Sempre in tema di rifiuti segnalo alcune novità interessanti che riducono gli adempimenti a carico delle aziende:
Registro di carico/scarico
va sempre tenuto per tutti i produttori di rifiuti sia pericolosi che non.
L’annotazione delle operazioni carico e di scarico va fatta entro 10 gg e non più entro 7 gg
Non devono più essere annotati i mc (art. 190 comma 9) come previsto dal vecchio DM 148.
Scusate l'intrusione, ma ai sensi dell'art. 190 del nuovo codice ambientale non dovrebbero essere obbligati solo:
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 c.3  lett. c), d), g)?

Dunque parrebbe che NON tutti sono tenuti alla tenuta (scusate la cacofonia) dei registri, un esempio potrebbe essere una società edile che produce solo rifiuti da demolizione.

Chiedo conferma, saluti.

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tar
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La tenuta del registro di carico/scarico è obbligatoria (art. 190 comma 1) per i soggetti che:
- producono rifiuti pericolosi
- producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lettere c) d) g)

Nel dettaglio i rifiuti non pericolosi per cui obbligatoria la tenuta del registro sono in base all'art. 184 comma 3

c) rifiuti provenienti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto indicato all'art. 185 comma 1 lettera i) (ndr. il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo)
d) rifiuti da lavorazioni artigianali
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione o altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

Quindi l'impresa che svolge attività di demolizione (e non sono terre o rocce da scavo) se è industriale o artigianale produce rifiuti indicati alle lettere c) e d) (identificati con i codici CER delle famiglie 1707xx - 1709xx) per cui deve tenere il registro.

Non c'è obbligo temporale per la stampa.

:smt039
Il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati (A. Einstein)
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tar
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Iscritto il: 21 mar 2006 15:11
Località: Montebelluna

Sempre in tema di tenuta dei registri di carico / scarico vi segnalo che dal 29 aprile 2006 anche i piccoli artigiani, con non più di 3 dipendenti, produttori di rifiuti non pericolosi devono tenere un registro di carico e scarico.

Lo sottolinea la Confartigianato in una circolare dello scorso 12 maggio, laddove si evidenzia che l'articolo 190 del D.lgs 152/2006 ha "scordato" di esentare, come faceva l'articolo 11, comma 3 del D.lgs 22/1997, dall'obbligo di tenuta i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti.

È pur vero che il DM 2 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 10 maggio 2006 n. 107, con il quale sono stati approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, prevede all'articolo 1, comma 1 per i piccoli produttori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non hanno più di tre dipendenti la creazione di un nuovo modello di registro, che "sarà approvato con successivo decreto"; tuttavia, la disposizione in questione contrasta col Dlgs 152/2006, che non prevede l'emanazione di un futuro modello per i piccoli imprenditori.

Quindi si esentano i produttori di rifiuti non pericolosi dalla presentazione del MUD ma tutte le altre operazioni amministrative restano.

Saluti :smt039
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