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Il rischio chimico moderato

Archivio sui Rischi di carattere Chimico/Biologico/Cancerogeno.
Questo archivio contiene tutte le discussioni relative ai rischi da agenti chimici/biologici/cancerogeni, schede di sicurezza di preparati e sostanze pericolose, ecc... (Riservato agli abbonati)
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Ciao a tutti

volevo sottoporre l'annosa questione della determinazione del rischio chimico moderato; ho alcuni dubbi e mi piacerebbe confrontarli, dunque:

dubbio n. 1

Nella valutazione del rischio chimico è necessario individuare le frasi di rischio di ogni sostanza/preparato. Di norma io individuo nel punto 15) delle schede di sicurezza l'elenco delle frasi di rischio. Narra la leggenda, però, che alcuni ispettori ASL delle mie parti, ritengano che le frasi di rischio da considerare siano quelle presenti nel punto 3) adducendo motivazioni legate alla valutazione di TUTTI i rischi presenti nel luogo di lavoro. Cosa ne pensate?

dubbio n. 2

Definizione di rischio moderato.
Io di norma uso dei programmini che sulla base di alcuni punteggi, determinano il livello di rischio, ma non specificano se questo è moderato o non moderato perchè tale definizione è posta in capo al DDL. Su suggerimento di un medico compentente, io definisco rischio moderato tutto quello che non supera il 25% del punteggio massimo ottenibile. In caso di incertezza moderato/non moderato faccio eseguire i campionamenti ambientali e in questo caso definisco rischio moderato tutto quello che sta al di sotto del 10% del TLV-TWA della sostanza. E' corretto? Non sta nè in cielo nè in terra? E' forse un pò troppo meccanico?

Ringrazio in anticipo per le castigate che mi darete.

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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ds
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Iscritto il: 11 nov 2004 09:17
Località: Trieste

Secondo me, tutte le informazioni contenute nelle schede di sicurezza possono servire, specialmente quando ci sono, allora utilizziamole.
Per il problema "moderato", come ho detto in altra parte, esso non sussisterà più con il nuovo TU: il rischio diventa "lieve" e non sono previsti decreti che lo definiscano.
Scherzi a parte, vai a dare un'occhiata al thread "rischio incendio e rischio chimico".
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Per la miseria, ci si arrovella tutti! Io opto per la verifica di xiò che mi dice la sds al punto 15; il punto 3 lo guardo, ma alla fine mi baso su ciò che mi dice il produttore della sostanza in merito alla pericolosità.
Pensate che tipo di sorveglianza sanitaria verrebbe fuori (procedendo per analogia) se il MC volesse verificare tutti i parametri derivati da esposizione a tutte le componenti di tutte le schede.

Per la definizione di moderato, tolto quello che si è detto sul problema di incendio ed esplosione ( http://www.forumsicurezza.com/forum/viewtopic.php?t=355 ), per il tossicologico mi sono dato un metodo semiquantitativo funzione della tipologia della sostanza (come da punto 15 però), della quantità, del metodo di lavoro, ecc. Questa la incrocio con il risultato fornito da un software "istituzionale" (della Regione Piemonte; la linea guida della Regione Veneto considera questo, quello della Regione Lombardia + Toscana + Emilia Romagna, che per ironia non ho mai visto pur essendo lombardo, ed un altro di un'associazione); finora ha sempre fornito uguale risultato, là dove dovesse succedere il contrario me ne preoccuperò!

Concordo sul metodo nel caso in cui ci siano dubbi (cioè si fa indagine ambientale, si vedono i risultati e se sono sotto il 10% del TLV-TWA ok; che poi stavo pensando, ma i TLV-STEL e Ceiling come li consideriamo?).

Tuttavia attendo Nofer (illustre esponente dell'AIDII  :smt061 ) che prontamente ci raddrizzerà  :smt070
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manfro
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Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

punto 15 anche per me.
Ritengo che nel punto 3, giustamente, si focalizzi l'attenzione su tutte le sostanze e le relative frasi di rischio, ma poi andiamo a vedere le percentuali di concentrazione nel prodotto....
Se dovessimo considerare tutte le frasi in punto 3, applicando lo stesso metodo che diceva weare, quasi tutte le attività sarebbero a rischio non moderato.
Ad ogni buon conto la ASL da noi ha accettato valutazioni del rischio chimico con le frasi al punto 15.
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Nicoletta

Scusate, magari mi sbaglio, ma al punto 3 della SDS sono indicati i pericoli relativi alla sostanza/preparato, quindi dovrebbero coincidere con le frasi R del punto 15; le singole sostanze sono indicate al punto 2.
Forse non ho capito cosa intendete, mi interesserebbe un chiarimento anche perchè sto per rimettere mano alla mia valutazione rischio chimico per aggiornarla...
Con l'occasione avrei anche una domanda: i rilevamenti ambientali è vanno fatti con campionatori personali o con rilevamenti fissi alla varie postazioni di lavoro? Il mio consulente dice campionamento personale, il mio capo dice postazioni fisse e poi ricalcolo in base alla permanenza dell'operatore (un po' come per il rumore); io opterei per la prima soluzione ma non so dove e se ci sono delle indicazioni.

Grazie e buon lavoro a tutti!  :smt039
Nicoletta
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Nicoletta ha scritto:Con l'occasione avrei anche una domanda: i rilevamenti ambientali è vanno fatti con campionatori personali o con rilevamenti fissi alla varie postazioni di lavoro? Il mio consulente dice campionamento personale, il mio capo dice postazioni fisse e poi ricalcolo in base alla permanenza dell'operatore (un po' come per il rumore); io opterei per la prima soluzione ma non so dove e se ci sono delle indicazioni.
Ma certo, che ci sono!
UNI EN 482
Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici (31/01/1998)
nonché:
UNI EN 689
Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione (30/06/1997)
Se te le leggi, ti rendi conto che è un po' troppo complesso da poter essere liquidato con la sola alternativa ambientale/personale.
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Nicoletta

Trovate!
Grazie, buon we!
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ds
Messaggi: 42
Iscritto il: 11 nov 2004 09:17
Località: Trieste

Secondo me, e anche facendo riferimento al DM del settembre 2002 (non mi ricordo il giorno), il punto 3 delle scheda di sicurezza dovrebbe essere quello più importante perché dovrebbe contenere i pericoli ed i rischi; messo insieme al punto 2 (composizione) ed al punto 8 (controllo dell'esposizione ed eventuali limiti) dovrebbe essere la base della valutazione. Il punto 15 in fondo mi sa tanto di burocratico.
Che ne pensate?
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sandro
Messaggi: 132
Iscritto il: 31 ott 2004 16:36

intendo che ds si riferisse a questo

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 020907.htm

vero?
attendo (se puoi) gentile conferma

saluti cordiali e buon we!

sandro
violetta

Dico anche io la mia.

Io per la valutazione del rischio chimico 2 anni fa ho utilizzato le Linee Guida della regione Piemonte (all'epoca scaricabili dal loro sito e redatte dal gruppo di lavoro dell'Assessorato alla Sanità sul rischio chimico).  Queste linee guida valutano le sostanze in base alle frasi di Rischio dei preparati, quindi quelle riporatate  al punto 16 delle SDS; poi in base al modo di utilizzo (protetto/non protetto) ,durata di esposizione, frequenza di utilizzo si arriva alla valutazione del rischio.
Le informazioni del punto 2 si riferiscono ai componenti del preparato, e vengono utilizzate semmai per individuare le sostanzee per le quali prevedere il monitoraggio ambientale.

Insomma, andare a considerare le frasi R del punto 2 è come dire che la birra fa ubriacare come la grappa, perchè entrambe contengono alcol etilico........ non so se mi spiego..........

saluti a tutti e complimenti per le nuove faccine
violetta
:smt038
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