Qualora in uno stabile, gestito a livello condominiale, esistano aziende (uffici) che occupino alloggi uso ufficio, esistono, e se sì quali sono, riferimenti normativi relativi alla sicurezza, ed in particolare alla gestione dell'emergenza, per le parti comuni ai fini di garantire la corretta evacuazione del personale dipendente degli uffici?
In poche parole, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la corretta gestione dell'emergenza all'interno degli uffici, ma una volta sul pianerottolo, sulle scale, nell'androne, ecc. chi è responsabile di ottemperare agli obblighi sulla sicurezza per i lavoratori dell'ufficio? E in base a quali norme di legge?
Ringrazio anticipatamente per la Vs. disponibilità e colgo l'occasione per porgerVi
Cordiali saluti
Marco T.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Sicurezza per le parti comuni condominaili
Il DM 10/03/98 pone in capo all'amministratore di condominio l'onere di coordinare l'emergenza tra più aziende afferenti il medesimo condominio.
Ciao
Marzio
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
Mi hai anticipato! anche io ti segnalo:
DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
In particolare l'allegato VIII di tale Decreto (pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio) al par. 8.2 (contenuti del piano di emergenza) recita:
"Per i luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro".
Mentre l'allegato VII (informazione, formazione addestramento) al paragrafo 7.4 (esercitazioni antincendio) recita:
"Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministrazione condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esecitazioni antincendio"
Devi però verificare se nel tuo caso, ricorra l'obbligo di redazione del piano di emergenza (vedi art. 5 dello stesso Decreto); in tal caso sono obbligatorie anche le esercitazioni antincendio (allegato VII)
Non so se questo è tutto a riguardo... forse c'e' dell'altro in giro,
spero comunque di esserti stato utile
Ciao, Tom
DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
In particolare l'allegato VIII di tale Decreto (pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio) al par. 8.2 (contenuti del piano di emergenza) recita:
"Per i luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro".
Mentre l'allegato VII (informazione, formazione addestramento) al paragrafo 7.4 (esercitazioni antincendio) recita:
"Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministrazione condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esecitazioni antincendio"
Devi però verificare se nel tuo caso, ricorra l'obbligo di redazione del piano di emergenza (vedi art. 5 dello stesso Decreto); in tal caso sono obbligatorie anche le esercitazioni antincendio (allegato VII)
Non so se questo è tutto a riguardo... forse c'e' dell'altro in giro,
spero comunque di esserti stato utile
Ciao, Tom
La segnalazione del d.m. 10.3.98 e' corretta, ma faccio rilevare che l'amministratore condominiale ha soltanto l'obbligo di "promuovere la collaborazione" tra i datori di lavoro, che non e' un gran obbligo.
Al condominio inteso come parti comuni sotto la responsabilita' diretta di qualcuno (l'amministratore) in assenza di dipendenti condominiali il d.m. 10.3.98 evidentemente non si applica, ma non si applica neppure in presenza di dipendenti condominiali. Infatti il decreto e' attuazione dell'art.13 comma 1 del 626, decreto che a sua volta si applica ai lavoratori con rapporto contrattuale privato solo nei casi "espressamente previsti"; i casi espressamente previsti sono solo gli art. 21 e 22, e non l'art.13.
Pertanto coordinamento, individuazione di misure di miglioramento sicurezza ai fini dell'evacuazione, ecc. ecc. ricadono sulle spalle dei diversi datori di lavoro.
All'amministratore tocca garantire il rispetto delle normative antincendio, delle leggi sugli altri impianti tecnologici, del dPR 547/55 (se esiste il dipendente del condominio, beninteso), ecc. ecc. ma non del d.m. 10.3.98.
Per chiudere un po' cinicamente, se i datori di lavoro non si coordinano, e' un problema loro.
Al condominio inteso come parti comuni sotto la responsabilita' diretta di qualcuno (l'amministratore) in assenza di dipendenti condominiali il d.m. 10.3.98 evidentemente non si applica, ma non si applica neppure in presenza di dipendenti condominiali. Infatti il decreto e' attuazione dell'art.13 comma 1 del 626, decreto che a sua volta si applica ai lavoratori con rapporto contrattuale privato solo nei casi "espressamente previsti"; i casi espressamente previsti sono solo gli art. 21 e 22, e non l'art.13.
Pertanto coordinamento, individuazione di misure di miglioramento sicurezza ai fini dell'evacuazione, ecc. ecc. ricadono sulle spalle dei diversi datori di lavoro.
All'amministratore tocca garantire il rispetto delle normative antincendio, delle leggi sugli altri impianti tecnologici, del dPR 547/55 (se esiste il dipendente del condominio, beninteso), ecc. ecc. ma non del d.m. 10.3.98.
Per chiudere un po' cinicamente, se i datori di lavoro non si coordinano, e' un problema loro.
Condivido pienamente quanto detto da geppus, con una precisazione (che forse è una differenza di vedute rispetto a qaunto da lui detto): nel caso in cui non siano presenti dipendenti condominiali, l'amministratore non è neanche tenuto alla promozione del coordinamento (per le stesse giuste motivazioni addotte da geppus)
A mio avviso le ultime interpretazioni sono una forzatura della chiara indicazione che fornisce il DM 10/03/98; tale decreto si applica infatti ai lavoratori alle dipendenze dei condomini e non dell'amministrazione.
In ogni caso, operativamente, non vedo altra occasione che l'assemblea di condominio per coordinare le attività che coinvolgono le parti comuni; se in occasione di tale assemblea i DDL non si vogliono "coordinare" peggio per loro, ma all'ordine del giorno l'argomento deve essere pur messo dall'amministratore.
Altro caso è se l'attività nel suo complesso è soggetta a prevenzione incendi; gli oneri di evacuazione ed emergenza sono posti in capo al legale rappresentante che nel caso di un condominio coincide proprio con l'amministratore di condominio.
Ciao
Marzio
In ogni caso, operativamente, non vedo altra occasione che l'assemblea di condominio per coordinare le attività che coinvolgono le parti comuni; se in occasione di tale assemblea i DDL non si vogliono "coordinare" peggio per loro, ma all'ordine del giorno l'argomento deve essere pur messo dall'amministratore.
Altro caso è se l'attività nel suo complesso è soggetta a prevenzione incendi; gli oneri di evacuazione ed emergenza sono posti in capo al legale rappresentante che nel caso di un condominio coincide proprio con l'amministratore di condominio.
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
Ai lavoratori di condominio si applica il 626 nei casi espressamente previsti, e questi sono solo e soltanto gli articoli 21 e 22, e nemmeno tutti. Questo si evince dal testo del 626 e lo conferma anche la sentenza n.6426 di Cass. Penale del 3 giugno 1998.
Per quanto riguarda il d.m. 10.3.98, dopo alcune richieste di comandi provinciali dei VVF che chiedevano integrazioni di piani di emergenza in pratiche per l'ottenimento di CPI, l'ANACI nazionale (associazione di amministratori) ha chiesto un chiarimento al Ministero dell'Interno che nel 2003 ha risposto: nei condomini di civile abitazione il d.m. 10.3.98 non si applica.
Personalmente mi bastava gia' che il d.m. 10.3.98 fosse attuazione dell'art.13 del 626, da cui dedurre che ai lavoratori di condominio di tipo portiere o affine non si applica per i motivi gia' detti (l'art.13 non e' un caso espressamente previsto e non va attuato).
Se poi l'amministratore non e' datore di lavoro, quindi il condominio non ha dipendenti, per me e' bene che ugualmente "promuova la collaborazione", ma ripeto non mi sembra una grande fatica: l'onere di "collaborare" tocca ai vari datori di lavoro che, loro si', devono adempiere al d.m. 10.3.98. Non l'amministratore con il portiere, e neppure l'amministratore senza portiere.
Saluti
Per quanto riguarda il d.m. 10.3.98, dopo alcune richieste di comandi provinciali dei VVF che chiedevano integrazioni di piani di emergenza in pratiche per l'ottenimento di CPI, l'ANACI nazionale (associazione di amministratori) ha chiesto un chiarimento al Ministero dell'Interno che nel 2003 ha risposto: nei condomini di civile abitazione il d.m. 10.3.98 non si applica.
Personalmente mi bastava gia' che il d.m. 10.3.98 fosse attuazione dell'art.13 del 626, da cui dedurre che ai lavoratori di condominio di tipo portiere o affine non si applica per i motivi gia' detti (l'art.13 non e' un caso espressamente previsto e non va attuato).
Se poi l'amministratore non e' datore di lavoro, quindi il condominio non ha dipendenti, per me e' bene che ugualmente "promuova la collaborazione", ma ripeto non mi sembra una grande fatica: l'onere di "collaborare" tocca ai vari datori di lavoro che, loro si', devono adempiere al d.m. 10.3.98. Non l'amministratore con il portiere, e neppure l'amministratore senza portiere.
Saluti