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Registro infortuni

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
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Raffa

Ciao a tutti,

Volevo sottoporvi un paio di domande veloci veloci relative al registro infortuni.
Nella prima pagina del registro sono riportate le modalità di compilazione dello stesso. Tuttavia:
         
- Il numero progressivo dell'infortunio deve essere riferito all'anno corrente, al registro in questione o addirittura si tratta di un progressivo storico dell'azienda?;

Chiedo questo perchè attualmente stiamo utilizzando un registro vidimato nel 1972. Ora, ritengo che sia un buon segno, abbiamo pochi infortuni e ciò è bene. E' corretto tuttavia utilizzare un supporto così datato? Le regole di compilazione di cui parlo le ho lette su un registro attuale cui si fa riferimento a normativa più recente (basti pensare al D.Lgs. 626/94)!

Grazie e a presto

Raffa
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vise
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Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
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Riporto quanto prescritto dalla mia CCIAA.

La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati a norma dell´art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell´art 2, lett a) del D.Lgs. n. 626 del 1994 (soci di società cooperative ed allievi di istituti di istruzione e laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature ed apparecchi in genere).
E´ invece irrilevante il fatto che il datore di lavoro occupi o meno dipendenti soggetti all´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
A differenza di quanto previsto per i libri matricola e paga, non è ammesso in alcun caso l´esonero dalla tenuta del registro.
Sul registro vanno annotati cronologicamente (storico aziendale) gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno escludendo quello dell’evento .
Non vanno invece registrate le malattie professionali.
Va vidimato un registro per ogni Unità Locale, ad eccezione di lavori di breve durata o in presenza di sedi dove operano pochi lavoratori e sprovviste di adeguate strutture amministrative, purchè situate nella stessa provincia dove è conservato il registro della sede principale.
Le imprese che lavorano fuori provincia per periodi ridotti (es.installatori di impianti, lavori stradali, etc.) possono tenere il registro nella sede centrale ubicata fuori dalla provincia dove si svolgono temporaneamente i lavori (Circ. Min.Lav. n.73 del 30.05.97).
Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro.
Il registro, che deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958, va vistato in ogni pagina dall´Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
Generalmente viene anche richiesta una scheda anagrafica contenente alcuni dati aziendali inerenti la 626/94 e il versamento di una tassa locale.
Esso deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco e le scritturazioni debbono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni, e le eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile (art. 2, terzo comma, del D.M. suddetto).
Il registro deve essere conservato sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall´ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione (art. 2, quarto comma, del D.M. suddetto).
La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, al riguardo, che non è ammessa - e costituisce pertanto contravvenzione - la tenuta del registro degli infortuni presso un consulente del lavoro, a differenza di quanto previsto per i libri matricola e paga.
Il registro degli infortuni può essere consultato dal rappresentante alla sicurezza eletto dai lavoratori (art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 626/1994).
Il registro è articolato in 11 colonne, in cui debbono essere rispettivamente indicati il numero d´ordine dell´infortunio, la data di infortunio, la data di ripresa del lavoro, il cognome e nome dell´infortunato, l´età, il reparto e qualifica professionale, la descrizione della causa e delle circostanze dell´infortunio, la natura e sede della lesione, le conseguenze dell´infortunio, i giorni di assenza per inabilità temporanea, la percentuale di invalidità permanente.
Le aziende che intendono utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati sul registro infortuni possono avvalersi, in alternativa al sistema di registrazione di cui al D.M. 12 settembre 1958, di un sistema di schede individuali conformi al modello approvato con D.M. 10 agosto 1984 (vedi normativa).
Anche in questo caso le schede da utilizzare devono essere preventivamente vidimate dall´Unità Sanitaria Locale competente per territorio e, numerate progressivamente con una numerazione generale, devono essere conservate presso l´azienda.
Semestralmente il sistema informativo elabora e stampa un tabulato di supporto riassuntivo di tutti gli eventi che hanno dato luogo alla emissione delle schede del registro infortuni nel periodo considerato.
Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate è ammesso l´accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di  adeguate strutture amministrative.
L´accentramento deve essere autorizzato dal Ministero del lavoro.
Aggiorniamoci visionando l'infocronoarchivio e specialLinks
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Max DP
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Iscritto il: 08 ott 2004 10:03
Località: Cordenons (PN)

Secondo l'interpretazione della mia ASL il numero è progressivo del registro:
nuovo registro = ripartire da 1.

ciao ciao

Max DP
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pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
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Lupomik
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Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
Località: PARMA

raga altro argomento che come fai fai sbagli.
Vi elenco di seguito le svariate e fantasiose interpretazioni che gestisco nella mia azienda (20 prov circa:

a- registro per prov. tenuto in prov in unico luogo e non su tutti i cantieri

b-annotare tutto sul registro della sede centrale

c-registro prov. tenuto in sede centrale, fuori provincia

d-idem come sopra e forocopia inn tutti in cantieri.

per la numerazione: io cerco di assegnare un numero progressivo ad ogni infortunio, anche sul registro, in maniera che coincida con il data base aziendale e pertanto non ricomincio a da 1 tutte le volte.

a proposito: per non tenere più registri io annoto anche la malattie professionali, al limite mi diranno di non farlo più, ma visto che non esiste un modello per queste, perchè no? e gli infortuni da 0 giorni (esposizione ad agenit biologici: schizzi, aghi, ecc) per tutelare i lavorat. e avere una statistica affidabile.

per vise: potresti mettere on line il documento????
La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
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