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deposito prodotti chimici

Archivio sui Rischi di carattere Chimico/Biologico/Cancerogeno.
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Lupomik
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Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
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mi ricordo che i prodotti chimici debbono essere conservati in locali attrezzati contro il versamento accidentale con soletta e bacino di contenimento, pari al 30% del volume e comunque non inferiore alla capacità max del contenitore più grande.

Il problema: non mi ricordo e non riesco a ritrovare la fonte; cioè, tradotto: dove sta scritto? qualcuno mi può aiutare a combattere la vecchiaia galoppante, ho perso quasi un giorno intero a rileggermi documenti ma non riesco a venirne a capo. Helpatemi.

grazie 1000 in anticipo.
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dedalo
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Iscritto il: 22 giu 2006 10:31

ti posso suggerire l'Allegato C del

D.M. 16 maggio 1996, n. 392.
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
(G.U. 25 luglio 1996, n. 173)

ciao
dedalo
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Un aiuto può venire dal glorioso DM 31/07/34 tuttora in vigore relativo, tra le altre cose, al deposito di liquidi infiammabili.

Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria A:
a) con capacità superiore a 250 mc: ognuno deve avere il suo bacino di contenimento con volume pari al serbatoio;
b) con capacità inferiore a 250 mc possono essere raggruppati in numero non superiore a 6 in un unico bacino: il bacino deve avere capacità non inferiore alla metà di quella complessiva.
Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria B:
a) per depositi fino a 12000 mc il bacino di contenimento deve avere capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva.
Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria C:
a) la capacità del bacino di contenimento non deve essere inferiore ad 1/4 della capacità complessiva.

Interessante risulta essere anche l'art. 4.1.2 del DM 18/05/95 relativo al deposito di soluzioni idroalcoliche: "Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento (...) di capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande".

Ciao

Marzio
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Lupomik
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Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
Località: PARMA

"l'art. 4.1.2 del DM 18/05/95 relativo al deposito di soluzioni idroalcoliche: "Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento (...) di capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande":
mi riferivo proprio a questo !!!
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