mi ricordo che i prodotti chimici debbono essere conservati in locali attrezzati contro il versamento accidentale con soletta e bacino di contenimento, pari al 30% del volume e comunque non inferiore alla capacità max del contenitore più grande.
Il problema: non mi ricordo e non riesco a ritrovare la fonte; cioè, tradotto: dove sta scritto? qualcuno mi può aiutare a combattere la vecchiaia galoppante, ho perso quasi un giorno intero a rileggermi documenti ma non riesco a venirne a capo. Helpatemi.
grazie 1000 in anticipo.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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deposito prodotti chimici
ti posso suggerire l'Allegato C del
D.M. 16 maggio 1996, n. 392.
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
(G.U. 25 luglio 1996, n. 173)
ciao
dedalo
D.M. 16 maggio 1996, n. 392.
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
(G.U. 25 luglio 1996, n. 173)
ciao
dedalo
Un aiuto può venire dal glorioso DM 31/07/34 tuttora in vigore relativo, tra le altre cose, al deposito di liquidi infiammabili.
Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria A:
a) con capacità superiore a 250 mc: ognuno deve avere il suo bacino di contenimento con volume pari al serbatoio;
b) con capacità inferiore a 250 mc possono essere raggruppati in numero non superiore a 6 in un unico bacino: il bacino deve avere capacità non inferiore alla metà di quella complessiva.
Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria B:
a) per depositi fino a 12000 mc il bacino di contenimento deve avere capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva.
Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria C:
a) la capacità del bacino di contenimento non deve essere inferiore ad 1/4 della capacità complessiva.
Interessante risulta essere anche l'art. 4.1.2 del DM 18/05/95 relativo al deposito di soluzioni idroalcoliche: "Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento (...) di capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande".
Ciao
Marzio
Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria A:
a) con capacità superiore a 250 mc: ognuno deve avere il suo bacino di contenimento con volume pari al serbatoio;
b) con capacità inferiore a 250 mc possono essere raggruppati in numero non superiore a 6 in un unico bacino: il bacino deve avere capacità non inferiore alla metà di quella complessiva.
Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria B:
a) per depositi fino a 12000 mc il bacino di contenimento deve avere capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva.
Per serbatoi fuori terra contenenti liquidi di categoria C:
a) la capacità del bacino di contenimento non deve essere inferiore ad 1/4 della capacità complessiva.
Interessante risulta essere anche l'art. 4.1.2 del DM 18/05/95 relativo al deposito di soluzioni idroalcoliche: "Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento (...) di capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande".
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
"l'art. 4.1.2 del DM 18/05/95 relativo al deposito di soluzioni idroalcoliche: "Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento (...) di capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande":
mi riferivo proprio a questo !!!
mi riferivo proprio a questo !!!
La differenza fra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti.