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canne fumarie

Archivio Impianti Tecnici (L. 46/90)/Atmosfere Esplosive (ATEX)/Radiazioni.
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maurod

ho acquistato un appartamento in una zona Peep ove è stato predisposto il riscaldamento al posto delle tradizionali caldaie un impianto di teleriscaldamento;
dato i costi esorbitanti che siamo costretti a sopportare (350 - 400 euro al mese) abbiamo deciso di staccarci ed installare delle caldaie autonome;
personalmente ne ho installato una del tipo a condensazione con minimo impatto ambientale (nox classe 5);
ovviamente tale mia decisione non è  gradita dal gestore del teleriscaldamento che sta cercando in tutti i modi di crearmi delle difficoltà, tanto che è venuto un tecnico dell'ASL a fare un sopralluogo e mi ha contestato che ho installato lo scarico dei fumi a parete, mentre secondo la norma lo stesso deve essere portato a tetto;
ho lamentato che il costruttore non ha predisposto le canne fumarie, che gli altri condomini non mi davano l'autorizzazione a portare il tubo da 50 fino al tetto e che in ogni caso la caldaia da me installata è del tipo UNI 297 e, essendo la mia una ristrutturazione (dall'impianto centralizzato del teleriscaldamento sono passato ad impianto autonomo) rientravo nella deroga di cui all'art. 2 del D.P.R. 551/1999 non essendo l'edificio provvisto di canna fumaria e quindi potevo scaricare a parete;
mi è stato risposto (al momento verbalmente) che se non porto lo scarico al tetto mi interrompono la fornitura del gas.

cosa posso fare?
grazie, Mauro
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

maurod ha scritto: cosa posso fare?
grazie, Mauro
mi risulta come dici che rientri nelle condizioni di deroga del 551/99.
però, anche il regolamento comunale potrebbe avere indicazioni in materia, che magari vietano comunque lo scarico a parete: controlla su tale documento se e in quali casi lo scarico a parete è permesso
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prosic
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Iscritto il: 17 nov 2004 17:03
Località: Bergamo

..ma sei sicuro che spendi tanto? io non sono mai a casa, la caldaia è sempre al minimo... spesso ho freddo, e con la caldaia autonoma ne spendo 550 (su 110 mq)
A parte questo
Secondo me il tecnico ASL ha ragione. Il titolo III del regolamento locale di igiene (lombardia) vieta gli scarichi a parete.
Inoltre è ben poco giustificabile il fatto di passare da un sistema centralizzato (meno inquinante) ad un sistema autonomo (in genere con emissioni maggiormente inquinanti).

Sfruttando il teleriscaldamento ed essendo un PEEP non escludo esista una specifica convenzione con il comune il quale (probabilmente) ha offerto dei vantaggi al costruttore ed agli acquirenti (anche calmierando prezzi di vendita).

La possibilità di scaricare a parete è ancora meno tollerata se ai piani superiori, o nelle vicinanze dello scarico, ci sono finestre che potrebbero far entrare i fumi o terzi che si possono lamentare (vedi caso del costruttore)
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

per gli scarichi a parete ocio alle distanze della UNI 7129
e poi effettivamente vedere regolamento comunale...

domanda: ma non è stato progettato l'impianto da un progettista? egli saprà se era da fare e cosa... poi l'installatore eseguiva e dichiarava tutto conforme...

Ricordo che oggi c'è la "nuova" legge 10 (192-05) con la relativa necessità di verificare lo stacco dall'impianto centralizzato cosa comporta dal punto di vista energetico... ocio anche qui eh?

un saluto
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Mauro D'Amico

Ringrazio tutti per la partecipazione e specifico:
1. Il regolamento comunale vietava fino al 2000 lo scarico a parete, oggi non più;
2. Sono state rispettate le distanze imposte dalle norme UNI 7129;
3. Il costo del teleriscaldamento, tenuto conto del suo utilizzo e la tipologia dell’appartamento (supercoibentato) è eccessivo;
4. La nuova legge 10 (192-05) non rientra nella fattispecie perché la concessione edilizia è stata rilasciata nel 2002.

Secondo Voi il Sindaco potrebbe emettere un’ordinanza ed inibirmi l’utilizzo di un bene primario quale il riscaldamento?
Il progettista e il costruttore, posto che gli scarichi dei fumi devono per legge essere fatti a tetto, non avrebbero dovuto prevedere in ogni caso delle canne fumarie anche se per detto edificio era previsto l’utilizzo del teleriscaldamento?
Prevedere l’utilizzo di una fonte energetica non significa obbligare le persone a farne uso.  

Un saluto a tutti,
Mauro
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

1) in tal caso hai ragione tu
4) il 192/2005 si applica eccome (per le parti riguardanti impianto e generatore), ma l'annotazione di ugo non l'ho capita proprio. cos'è che imporrebbe di valutare?
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

La disquisizione è tra legge 10/91 e regolamento attuativo 412/93 e nuova 192

Cito
Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 26/08/1993

l) per «ristrutturazione di un impianto termico», gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

In sintesi la "ristrutturazione dell'impianto termico" era soggetta a verifica ex Legge 10/91 (FEN, Cdlim=Cdprog, Rendimento globale medio stagionale)

Oggi (in fase transitoria di applicazione del 192):
- Ristrutturazione integrale di impianti termici [art. 3 comma 2 lettera c) numero 2].
Elaborazione transitoria:
1 calcolare le trasmittanze (strutture opache e finestrate);
2 calcolare le dispersioni (potenza ed energia), i rendimenti, il fabbisogno di energia primaria ed eseguire le verifiche di legge;
3 convertire manualmente il fabbisogno di energia primaria calcolata, per ottenere un dato espresso in kWh/m2 anno, con riferimento alla superficie utile dell’edificio;
4 verificare che il valore ottenuto risulti inferiore a quello minimo richiesto in funzione della zona climatica e del rapporto S/V (tabella 1, punto 1 dell’allegato C) aumentato del 50%.

A me non è a oggi capitato ma volevo metter un warning sulla questione... spero sia chiaro (l'applicazione del 192 è particolarmente incasinata di questi tempi... e devo dire che faccio fatica a capire come fare le varie cose "a norma")

un saluto
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Ronin
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ugo ha scritto:Elaborazione transitoria:
ah, ecco, mi sembrava.
ti sfugge il passaggio fondamentale (esplicitato dalla circolare esplicativa del 192) che il FAEP si applica IN ALTERNATIVA alle trasmittanze.
ragion per cui se l'impianto rispettava il fen (e certamente lo rispettava, essendo nuovo), basta riprendere la relazione legge 10 originaria, dividere il fabbisogno calcolato allora per i m2 di superficie invece che i m3 di volume, e timbrare la nuova relazione così ottenuta.

(ovviamente, poi, il generatore dovrà rispettare i limiti previsti per esso, rendimento e compagnia bella)
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

a maurod consiglio di muoversi, perchè pare che la nuova stesura del 192 (già approvata in via preliminare dal consiglio dei ministri, ma non ancora promulgata) non permetterà più l'impiego in alternativa di FAEP e trasmittanze, ma imporrà il rispetto di entrambe.
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

Per Mauro
Il progettista e il costruttore, posto che gli scarichi dei fumi devono per legge essere fatti a tetto, non avrebbero dovuto prevedere in ogni caso delle canne fumarie anche se per detto edificio era previsto l’utilizzo del teleriscaldamento?
No (scusa la brutalità)

Per Ronin
imbrare la nuova relazione così ottenuta
Quindi ci vuole un progetto per il distacco (anche per le 4 verifiche "semplificate"), giusto?

grazie e saluti a tutti
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