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RSPP Datore di lavoro e diploma di istruzione sec. sup.

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
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enricosa
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Iscritto il: 02 mar 2006 20:42
Località: treviso

un dubbio...che mi ha colto di sorpresa

partendo dall'art. 2 195/03:
"Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997."

...noto che   ..  le prerogative dall'art. 10 del 626/94 sono fatte salve.

L'RSPP Datore di Lavoro che fa il corso ADESSO di 16 ore....deve essere anche almeno diplomato per svolgere l'incarico ?

Io ritengo di no, altrimenti moltissimi imprenditori magari preparati sul loro lavoro e attenti alla sicurezza sarebbero di fatto fuori gioco.

...qualcuno gentilisso potrebbe dirmi gli estremi delle norme (se esistono) che chiariscono il mio dubbio..

come sempre  GRAZIE A TUTTI !

enricosa
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Stilo
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Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
Località: Motor Valley

L'hai detto tu stesso: "è fatto salvo l'art. 10" (che non prevede l'obbligo del possesso di alcun titolo di studio).
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
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mitracos
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Iscritto il: 09 feb 2006 11:58

E' fatto, dunque, salvo l'art.10...
Quindi supponiamo di avere un'azienda artigiana nella quale il datore di lavoro può svolgere direttamente il servizio prevenzione e protezione ( allegato I D.Lgs. 626 ).
Cosa succede se il datore di lavoro non ha i requisiti minimi stabiliti dalla legge per i resposabili del servizio prevenzione e protezione??
Deve incaricare obbligatoriamente un RSPP esterno con le dovute qualifiche?
Grazie 1000 x le risposte!
:smt017
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gugvib
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45
Località: Torino

Non gli servono i requisiti! Questi servono solo per chi vuole fare l'RSPP e non è Datore di Lavoro, cioè per le aziende che non volgiono, o non possono, utilizzare l'opprtunità di "Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi" prevista dall'art. 10.
Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
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mitracos
Messaggi: 5
Iscritto il: 09 feb 2006 11:58

Sempre nel caso in considerazione, il datore di lavoro che non ha i requisiti minimi è comunque obbligato a provvedere alla sua formazione in materia di sicurezza ( per es. seguire qualche corso )?
Pongo queste domande perchè mi pare un po' strano che un datore di lavoro che non abbia i requisiti minimi richiesti, invece, ad un RSPP e che non debba neanche formarsi possa essere in grado di gestire la sicurezza nella propria impresa in maniera efficace...
Grazie ancora per le solerti risposte!
Ciao
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gugvib
Messaggi: 135
Iscritto il: 14 ott 2004 15:45
Località: Torino

Deve seguire l'apposito corso previsto dall'art. 10, della durata minima di 16 ore, con i contenuti minimi previsti dal DM 16/01/1997. Se poi ha inviato le comunicazioni obbligatorie di svolgimento diretto entro il 31/12/1996 non deve fare neppure quello!

Questa è la norma, quello che penso io, e gran parte dei frequentatori del forum, è in linea con i tuoi dubbi e lo potrai trovare facilmente girando per i post passati!
Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

aggiungo che non ci sono obblighi precisi su chi possa fare la formazione ai datori di lavoro rspp (le 16 ore di cui sopra)... in scienza e coscienza chi lo sa fare lo faccia!

giusto?

saluti
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
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Stilo
Messaggi: 844
Iscritto il: 07 ott 2004 12:06
Località: Motor Valley

Aggiungo ancora che il ddl non è nemmeno tenuto a seguire i corsi di aggiornamento previsti per i rspp nominati ex art. 8. Se consideriamo, infine, che la stragrande maggioranza delle aziende conta meno di 30 addetti, ecco dimostrato come la tutela della salute dei lavoratori sia affidata a semianalfabeti del settore.
E noialtri a scassarci i .... con eterni e contorti corsi di formazione 'qualificanti'.
Sic transit gloria mundi.
Stilo
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