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infortunio

Archivio Direttiva Macchine e Mezzi di Trasporto in genere.
Questa sezione e' dedicata alle macchine di cui al DPR 459/96 ma anche ai mezzi di trasporto quali carrelli elevatori, trasporti terrestri soggetti alle norme ADR, trasporti pericolosi via mare, sicurezza aerea, ecc... (Riservato agli abbonati)
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ilmugnaio
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Chiamato con urgenza ed aquisito come nuovo cliente. (tipografo)
Motivo dell'urgenza?
infortunio su una macchina  Spappolamento di una mano rimasta in contrasto tra i meccanismi
Esamino almeno per sommi capi le condizioni della 626 ovvio tanta documentazione cartacea senza effettivi interventi diretti.
La macchina che ha causato il danno è stata acquisita usata nel 2002 con tanto di perizia asseverata che accerta le condizioni di sicurezza.
firmata GEOMETRA pinco pallino ...

E cavolo la macchina non ha neppure i RES  come puo un geometra fare una perizia del genere ed asseverala ??

Ovvio che è una perizia Falsa ma che succederà al Geometra qualora la Asl accerterà che tale macchina non ha i Requisiti di Sicurezza Sostanziali ??
Ed il mio "povero" tipografo subirà le sanzioni oppure .....oppure ....rivalersi sul geometra?? Con tanto di causa civile con tempi lunghi e costi che supereranno certamente i costi di una sanzione

Certo c'è l'aspetto penale ma francamente  non so se il gioco vale la candela
:smt017
Nunzio

Il Geometra se è stato previdente avrà una sua assicurazione che lo tuteli civilmente. La denuncia penale per lesioni è auspicabile facendo costituire parte civile un proprio familiare per i danni riflessi (di natura patrimoniale, biologico-esistenziale e morale) ed iniziare subito una causa in sede civile per utti quei danni ingiusti che la lesione alla mano ha prodotto comprensivi di quelli futuri...che possono evolvere anche in altre patologie al momento inesistenti.

Eppoi c'è l'Inail.

L’INDENNIZZO NEL DIRITTO PREVIDENZIALE (d.p.r. 30/6/1965, n. 1124):

E’ d’obbligo, in primo luogo, sottolineare la netta distinzione tra il "risarcimento", proprio del diritto comune e l’ "indennizzo", proprio di quello previdenziale: il primo fonda, quantomeno per il danno alla persona, il diritto per il danneggiato al risarcimento "integrale", cioè in tutti gli aspetti, statici e di relazione, del bene tutelato; il secondo, viceversa, si ispira a una logica di tipo assicurativo tendente ad equilibrare, a livello generale, le uscite con le entrate e, a livello particolare, i premi con i rischi assicurati.

In sostanza e per schematizzare, il responsabile è obbligato al risarcimento integrale; l’assicurazione garantisce, per conto dell’assicurato, l’indennizzo legislativamente (per le assicurazioni sociali) o contrattualmente (per le assicurazioni private) pattuito, che può anche essere inferiore al risarcimento.

L’assicurazione I.N.A.I.L. è attualmente disciplinata dal "Testo Unico" approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, che definisce "infortunio" (art. 2) l’evento verificatosi per "causa violenta, in occasione di lavoro" e "malattia professionale" (art. 3) quella contratta "nell’esercizio e a causa" di lavorazioni tassativamente "tabellate", o "non tabellate" purché sia comunque provata la causa del lavoro (Corte Cost. n. 179 del 18/2/1988).

Sia dall’infortunio che dalla malattia professionale deve derivare, per fondare il diritto all’indennizzo, una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro totale e di fatto (art. 68), ovvero permanente (totale o parziale).

Nel diritto previdenziale, la differenza è ravvisata nella "rapidità e violenza" del momento infortunistico (anche la puntura di un ago infetto che provoca, col tempo, l’epatite è considerato un infortunio), rispetto alla "lenta manifestazione" della malattia professionale.

Peraltro, da un punto di vista medico-legale, anche l’infortunio determina uno stato patologico.



Insegna la medicina legale che i criteri che fondano il rapporto di causa/effetto (per gli infortuni e le m.p.) sono cinque e devono coesistere, nel senso che devono essere tutti realizzati per l’esistenza del nesso eziologico:

efficienza lesiva;
criterio cronologico;
criterio topografico;
continuità fenomenologica;
esclusione di altre cause

La legge "delega" del 17/5/1999, n. 144, all’art. 55, lettera s), stabilisce che la normativa che si andrà ad elaborare con la legge "delegata" dovrà prevedere una idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con la conseguente impossibilità per il lavoratore di chiedere autonomamente al datore il risarcimento di tale ulteriore forma di danno.

In attuazione della predetta legge l’indennizzo I.N.A.I.L. in caso di inabilità permanente (art. 74) avrà ad oggetto:

il danno biologico (cioè, tutte le menomazioni dell’integrità psico-fisica lesive della salute in quanto attitudine a compiere qualsiasi attività realizzatrice della persona umana e, pertanto, ove sussista, del pregiudizio dell’attitudine al lavoro).
Il danno reddituale (cioè, i riflessi delle menomazioni da infortunio o malattia professionale sulla capacità lavorativa nell’attività esercitata dall’assicurato).


L’I.N.A.I.L. indennizza all’assicurato il danno (escluso quello "morale") nel caso in cui l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale si sia verificato per colpa o dolo di un altro soggetto ed anche per caso fortuito o forza maggiore: l’unica ipotesi di esclusione dalla tutela è quella relativa al dolo dello stesso assicurato (cd. autolesionismo).

Quindi, l’assicurazione sociale copre anche l’ipotesi dell’evento verificatosi, in occasione di lavoro, per colpa o dolo del datore di lavoro e/o suoi rappresentanti.

In sostanza, l’assicurazione I.N.A.I.L. è fondata sul rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale e realizza un contemperamento dei reciproci diritti e interessi: il lavoratore riceve automaticamente le prestazioni, però con precisi limiti quantitativi (franchigia sotto l’11%) e qualitativi (commisurazione della rendita non alla capacità lavorativa specifica), il datore di lavoro sopporta l’onere contributivo, ricevendone in cambio l’esonero dalla responsabilità civile; l’Ente paga le rendite, agendo quindi in regresso contro i datori di lavoro (e in surroga contro i terzi) che siano dalla legge ritenuti penalmente responsabili dell’infortunio occorso al lavoratore (Corte Cost. nn. 504/1999; 350/1997; 134/1971).
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).

Sulla base di questo principio di diritto civile, ripreso e rafforzato dagli artt. 32 e 38 della Carta costituzionale e ampliato dal diritto comunitario, si è sviluppata tutta la normativa in materia di igiene del lavoro (D.P.R. 303/1956), protezione dei lavoratori contro specifici rischi (D.Lvo 277/1991, per rumore, piombo e amianto), tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (D.Lvo 626/1994, in generale e, in particolare, per movimentazione manuale di carichi, utilizzo di videoterminali, esposizione ad agenti cancerogeni e biologici). Anche lo "statuto dei lavoratori" (L. 300/1970) prevede la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.



Il diritto civile, ripreso e rafforzato dagli artt. 32 e 38 della Carta costituzionale e ampliato dal diritto comunitario, si è sviluppata tutta la normativa in materia di igiene del lavoro (D.P.R. 303/1956), protezione dei lavoratori contro specifici rischi (D.Lvo 277/1991, per rumore, piombo e amianto), tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (D.Lvo 626/1994, in generale e, in particolare, per movimentazione manuale di carichi, utilizzo di videoterminali, esposizione ad agenti cancerogeni e biologici). Anche lo "statuto dei lavoratori" (L. 300/1970) prevede la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.


Saluti ed auguri   Nunzio
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ugo
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I problemi sono da distribuire fra i seguenti attori:
- datore di lavoro tipografo (violazione art. 35 della 626 - cito per sommi capi)
- venditore della macchina usata (art. 11 co. 1 della Direttiva Macchine DPR 459/96 con relativa attestazione che è ok con le normative previgenti alla direttiva macchine)
- geometra (che ha periziato in modo imperito... forse art. del codice penale)
- scala gerarchica della tipografia (se c'è)
- lavoratore (se è stato negligente... ma se la macchina di cui trattasi è nelle condizioni di quelle  per la tipografia che ho visto in giro direi che è solo la vittima)

saluti
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
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Nofer
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...che giustappunto ieri pomeriggio stavo lì da buonina e bravina a sorbirmi la lezioncina di rischio macchine nel corso ex 195 nel quale a volte docio e a volte (come ieri pomeriggio)  :smt003 discio.
a parte che ho scoperto che ne so più di quanto immaginassi io stessa, (fatto pure chiosetta a commino di aticolo di 547 non evidenziato da docente, simpatico e bravo peraltro), e mi è venuta la grama iniziativa di chieder lumi al merito di direttiva macchine e macchine ante 1996 ...
il docente ha fatto larghissimo sorriso e ha testualmente detto che "basta fare la legge per fare l'inganno!", citandoci una lunga serie di episodi del tutto assimilabili a quello esposto dal Mugnaio; sono tutte ancora in fase di procedimento, e per nessuna si è ancora arrivati a sentenza (almeno di quelle che son capitate a lui), ma dall'iter dibattimentale lui già si immagina che per un paio il DdL ne esca "pulito", mentre per le altre sarà colpevolizzato. Ha detto proprio così: colpevolizzato, mica ha detto "colpevole". Riferiva l'ing docente che infatti la publica accusa sostiene la culpa in vigilando, nel non essersi i DDddLL accertati dei requisiti essenziali di sicurezza a mezzo di proprio CP, tanto più che non si sono accertati nemmeno dell'idoneità del titolo abilitante alla redazione di perizia da parte del Tecnico di fiducia del Venditore (anche lì 2 geometri, un perito meccanico che però a comune avviso poteva periziare e... udite udite... 2 Consulenti del Lavoro). Quelli dei DDddLL che forse se la cavano, sarà magari perchè le perizie di accompagnamento risultano firmate da ing, e l'inghippo delle macchine non era visibile ad occhio nudo (cellula fotoelettrica pezzottata in un caso e autoblocco da attivare con pulsante a parte, non evidenziato nel disegno illustrativo dell'altro caso nè riportat in perizia).
Insomma, documentazione formalmente ineccepibile se non ad accurato esame tecnico specialistico.

...non so se sentirmi irritata o meno, ma da un pochetto di tempo -anche a livelli ben più solenni di quello di ieri - ciò di cui sento parlare in prevalenza non è la tutela reale di diritti reali, quali l'ambiente o la salute, bensì la tutela legal-penale di DdL quanto di imprenditori tout-court basata sulla predisposizione di documentazione probatoria di data certa con funzione cautelante del futuro possibile indagato.

... e mi vien da chiedermi se una domenica di recente primavera mi sono persa l'occasione di andare a schiarmi (N.d.T.: =stendermi, da espressione popolar-partenopea) al sole sin dal primo mattino, ovvero se i pur ingenti costi dell'ultima tornata elettorale siano da ritenersi una spesa del tutto inutile: e non è un bel domandarsi!

Nofer
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Stilo
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Nofer ha scritto:...ieri pomeriggio stavo lì da buonina e bravina a sorbirmi la lezioncina di rischio macchine nel corso ex 195 nel quale a volte docio e a volte (come ieri pomeriggio)  :smt003 discio.
a parte che ho scoperto che ne so più di quanto immaginassi io stessa, (fatto pure chiosetta a commino di aticolo di 547 non evidenziato da docente, simpatico e bravo peraltro)
Certo che avere Nofer come discente non dev' essere affatto gradevole... :smt014
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Nofer
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Stilo ha scritto: Certo che avere Nofer come discente non dev' essere affatto gradevole... :smt014
Stilo
..... :smt002 fiùuuuu....
Mi è andata di lusso: conosco almeno un paio di persone che pensano senza meno che avere a che fare con me tout-court "non dev' essere affatto gradevole"... e ho saltato tutti i miei collaboratori, le mie figlie e gli amici!
Nofer
P.S. ...che infatti giustappunto stamane, dopo 3 giorni di discenza, mi hanno chiamato dicendomi che, dato il mio valore, la mia fama, la mia preparazione et. etc.  :smt003 , se ho altri impegni professionali posso anche non attenermi a tutte ma proprio tutte le le ore prescritte...  :smt009 : temo non mi vogliano, che ero un'alunna irrequieta già 35 anni fa, immagino di dover essere ormai insopportabile, con il tempo trascorso! Ieri, che c'era rischio elettrico, mi sono slanciata a fiato perso in una bella conferenza sugli effetti dell'elettrocuzione, spingendomi anche alle tecniche autoptiche di repere delle marche elettriche all'interno del morto fulminato; il Docente stava per mettersi a piangere, credo, però mi ha ascoltato con attenzione, e dopo mi ha chiesto se gli preparo un paio di slide per il suo prossimo corso...cosa che ovviamente farò con piacere.
P.P.S.: per Weare e Marzio: sto iniziando a capirci qualcosa sulle classi di fuoco e sulle atmosfere boumm. Solo tenendomi attaccata su una sedia si riesce a coinvolgermi su questi argomenti dove c' è più fisica che chimica o biologia!
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Nofer ha scritto:[ sto iniziando a capirci qualcosa sulle classi di fuoco e sulle atmosfere boumm.
Altri guai in vista.
Stilo
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ilmugnaio
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[quote="Nofer
[, spingendomi anche alle tecniche autoptiche di repere delle marche elettriche all'interno del morto fulminato;
P.P.S.: per Weare e Marzio: sto iniziando a capirci qualcosa sulle classi di fuoco e sulle atmosfere boumm. [/quote]

Hai controllato se il cadavere aveva il salvavita in classe 1?

Mi prenoti una poltroncina nell'ultima  fila nelle prossime esibizioni di fuochi artificiali che fanno Boommmmmm.
:-D
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Marco
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... solo per aggiungere che il Datore di Lavoro (probabilmente) dovrà rispondere della "Attrezzatura di Lavoro" messa a disposizione del lavoratore, e non della "Macchina" acquistata. Questo perché anche una "Macchina" perfettamente aderente ai Requisiti Essenziali di Sicurezza, dovrebbe essere impiegata in un luogo di lavoro in modo da offrire il miglior livello di sicurezza tecnologicamente possibile.

E' una sottile distinzione che non viene generalmente percepita dai Datori di Lavoro.

Saluti

Marco
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