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obbligo di tenuta dei libretti di manutenzione

Archivio Impianti Tecnici (L. 46/90)/Atmosfere Esplosive (ATEX)/Radiazioni.
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

mi scuso in anticipo se sto violando qualche regola, ma vi garantisco che ho fatto una ricerca di ore e ore, nel sito, nel forum e su internet, senza venire a capo del problema.
In sintesi, per quanto tempo deve essere conservata la documentazione relativa alla manutenzione (come il libretto delle attrezzature antincendio, il registro delle verifiche periodiche da dpr 462/01, le prove del gruppo elettrogeno discendenti da cei 0-10 e così via)?
Sento dire in giro per cinque anni, ma nessuno sa citarmi una disposizione normativa o legislativa in proposito.
Se ho posto un quesito troppo vasto, abbiate pazienza.
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Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

mi autorispondo parzialmente: il dpr 412/93 prevede obbligo di tenuta del libretto di centrale/impianto senza limiti (quindi, dall'entrata in esercizio).
perciò se non c'è tutto, l'impianto non è a norma.
restano aperte le altre questioni
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Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

continuo ad autorispondermi parzialmente: l'obbligo del registro antincendio è stabilito dal dpr 37/98 art 5 comma 2.
anche qui non si parla di limite temporale, dunque anche esso deve contenere l'intero sviluppo temporale delle manutenzioni
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

porto un esempio che non c'entra tanto.... il fascicolo tecnico della costruzione delle macchine deve essere conservato per 10 anni in azienda (e dal 21-09-06 ad oggi probabilmente qualcuno li sta già buttando via)....

diciamo che se la domanda ha uno scopo più preciso (del tipo "devo risalire a quando è successo questo o quello") allora ha senso... altrimenti pensare che il registro dei controlli periodici (antincendio) in un albergo lo debba tenere per 20 anni (uguale quello di una ct) ... non penso abbia senso... o no?

saluti
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
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Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

la questione è la seguente: sto riprendendo in mano la situazione manutentiva di un fabbricato (uffici) acquisito dal mio committente (che prima era affittuario, ed è un ente pubblico).
con la vecchia ditta di manutenzione non abbiamo rinnovato il contratto, e abbiamo indetto una nuova gara.

io ho in mano la documentazione della manutenzione dell'ultimo anno (2006), e una perizia, eseguita al momento dell'acquisto (metà dell'anno passato) in cui viene enumerata una serie di guasti e problemi sugli impianti.
ho anche il risultato dei miei verbali di verifica, dove si evince che quei guasti e problemi evidenziati, permangono tuttora, e quindi è un anno che non si fa manutenzione.

a questo punto, visto che la ditta mi prende per il naso (poichè i controlli di gennaio, che sono i più vecchi che ho, non segnalano nulla di anomalo) vorrei capire se i libretti che ho in mano sono veri oppure falsi (se fossero veri, riporterebbero le riparazioni effettuate a metà dell'anno scorso).

siccome presumo che ci sarà una causa, vorrei concludere la mia consulenza spiegando all'ente che cosa può pretendere come risarcimento (anche perchè la ditta vecchia ha superato la preselezione della nuova gara, per cui dopo averla fatta uscire dalla porta, potrebbe anche ritrovarsela a rientrare dalla finestra...)

PS: a rischio di apparir petulante, i 20 anni di cui parli da dove vengono (=riferimento legislativo)?
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Marzio
Messaggi: 1321
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Io direi, se parliamo di sicurezza sul lavoro:

Art. 35, cc. 4-4 e 4-5, D.Lgs. 626/94
- quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
- quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate".

Poi esiste l'art. 374 del DPR 547/55:
Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature - Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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ugo
Messaggi: 1538
Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

no scusa Ronin i 20 anni era per dire... mi son espresso male... tentavo di dire che risalire a 20 anni di manutenzioni è una ricostruzione storica interessante... ma il tuo caso specifico invece è diverso: direi che (a parte quanto evidenziato da Marzio) la "buona fede" e la "mala fede" si possono misurare anche con l'omissione di atti molto recenti ...

saluti
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

per mettere la parola fine, l'unico riferimento ulteriore che ho trovato è il dm 12/9/59, che prevede l'obbligo di conservazione dei verbali di collaudo e verifica (senza specificare) per 4 anni.

Ringrazio Ronin per aver trovato questo 'appiglio' normativo che ci ha permesso di aggiornare il vecchio DM 12/9/1959 con le modifiche intervenute successivamente alla sua emanazione.
Ho riportato anche il link relativo (cosa che viene fatta molte volte per dare la possibilita' di accedere al testo di legge senza doverlo cercare nella ns. Legislazione facilitando cosi' a tutti la consultazione dei posts).
Ancora un grazie a Ronin e a tutti gli amici del Forum per il preziosissimo contributo che quotidianamente danno alla crescita della cultura della sicurezza nel nostro Paese.

Mod :smt039
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