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Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
Discussioni Legislative e Tecniche, non rientranti nelle categorie specifiche degli altri archivi, dove vengono affrontati gli aspetti di applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia di sicurezza e salute sul lavoro (assetti societari e relative conseguenze sulla sicurezza, documenti di valutazione dei rischi (DVR) di attivita' specifiche, mobbing, ecc...) (Riservato agli abbonati)
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miriam

Due aziende A e B, diversi DdL, diversa partita IVA, diversa ragione sociale, diversa attività. Localizzate in stabili diversi, confinanti ma separati fisicamente da cancellata.
Tuttavia un laboratorio (solo un laboratorio) di una delle due aziende (A) è localizzato all'interno dell'edificio dell'altra azienda (B).
Le due aziende si trovano a discutere di come "confinare" questo laboratorio (A)rispetto agli altri di proprietà dell'azienda (B) creando ingressi separati, e tutto quanto necessario a separare le attività e a garantire tutto ciò che è legato al segreto industriale.
Domanda: dal punto di vista della sicurezza, l'azienda B proprietaria dello stabile deve garantire qualcosa (oltre all'uscita di emergenza) ai lavoratori del laboratorio specifico dell'azienda A in quanto localizzati all'interno della sua (B) proprietà? Es. servizi igienici, spogliatoi, ???? c'è un riferimento normativo specifico o è tutto legato a questioni contrattuali tra le due aziende?

L'azienda B ha il diritto di richiedere all'azienda A il rispetto del proprio piano di emergenza e di tutte quelle procedure che potrebbero avere un impatto sull'azienda A è corretto?

Le due aziende devono informarsi reciprocamente dei possibili rischi che l'una con la propria attività può arrecare all'altra e viceversa, una sorta di scambio di documenti di valutazione dei rischi focalizzato sulle sole attività di impatto dell'una sull'altra e viceversa. E' così?

grazie
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
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Accipicchia quante domande.. comunque la risposta è SI.
Art. 7 D.Lgs 626/94 applicabile.

Buon lavoro
miriam

Mi è chiaro l'art 7 per quel che riguarda l'informazione reciproca relativa ai rischi che le due aziende devono scambiarsi, ma relativamente all'obbligo da parte dell'azienda ospitante di garantire servizi, bagni, spogliatoi e quant'altro all'azienda ospitata dove trovo il riferimento particolare?
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

ma il laboratorio A come è separato dal resto dell'azienda B? perchè se esso non è a rischio esplosione, non è in comunicazione ed è compartimentato con un rei sufficiente in base al carico di incendio, non vedo proprio cos'altro possa volere l'azienda B...
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
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miriam ha scritto:Mi è chiaro l'art 7 per quel che riguarda l'informazione reciproca relativa ai rischi che le due aziende devono scambiarsi, ma relativamente all'obbligo da parte dell'azienda ospitante di garantire servizi, bagni, spogliatoi e quant'altro all'azienda ospitata dove trovo il riferimento particolare?
Non è cosi chiaro. non esiste l'articolo che cerchi ma la questione è più "filosofica" ma sanzionabile vomunque.

"I DdL COOPERANO"  e nel tuo caso mi sembra si facciano i dispetti invece.

Ciaoo
miriam

A Ronin: L'azienda B non vuole proprio nulla, è l'azienda A che vuole.
comunque non è un problema di compartimentazione nè di ATEX

A Mirko: non è questione di dispetti è questione di capire. Indubbiamente i DdL dovrebbero cooperare...fosse così facile...farli cooperare.........
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effenne
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Iscritto il: 18 gen 2005 13:56

miriam ha scritto:...
dal punto di vista della sicurezza, l'azienda B proprietaria dello stabile deve garantire qualcosa (oltre all'uscita di emergenza) ai lavoratori del laboratorio specifico dell'azienda A in quanto localizzati all'interno della sua (B) proprietà?
Deve garantire che tutto quanto di sua proprietà sia a norma (impianti, eventuali attrezzature, ecc)
L'azienda B ha il diritto di richiedere all'azienda A il rispetto del proprio piano di emergenza e di tutte quelle procedure che potrebbero avere un impatto sull'azienda A è corretto?Come domanda è un pò vaga... Dipende da che tipo di contratto hanno, ma in generale direi di si
Le due aziende devono informarsi reciprocamente dei possibili rischi che l'una con la propria attività può arrecare all'altra e viceversa, una sorta di scambio di documenti di valutazione dei rischi focalizzato sulle sole attività di impatto dell'una sull'altra e viceversa. Ti hanno già risposto gli altri (Art. 7). E aggiungo che in caso del genere devono collaborare per logica, altrimenti, se non riescono a mettersi d'accordo, o separano tutto e fanno due imprese completamente distinte, non comunicanti tra loro (quindi B vende il locale ad A) oppure i due DL si mettono assieme e diventano soci (per es. anche solo A socio di B). Il che significa sempre "mettersi d'accordo"!
grazie Prego!
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

in effetti mi ero reso conto di non aver capito la situazione.
io personalmente direi che dipende dal tipo di contratto in essere: voglio dire, se il locale è stato affittato con una certa destinazione d'uso, la quale prevede l'obbligatoria presenza dei servizi igienici, e di altre dotazioni, allora queste devono essere garantite.

Viceversa, se non è specificato nulla, il locatario si deve arrangiare a mettere a norma per conto suo il locale nel quale vuole svolgere la sua attività.
Quando affitto un capannone, e poi ci voglio fare un attività che richiede lo sprinkler, l'impianto lo pago io, mica me lo paga il proprietario del capannone...
miriam

a Ronin:

grazie mille. Ho ricevuto la risposta che cercavo, mi sei stato di grande aiuto.

grazie ancora
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Lupomik
Messaggi: 214
Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
Località: PARMA

come sopra detto è una questione filsofica e di buon senso: se (cuoco) vengo a preparare una cena a casa tua, tu mi dovrai garantire che impianti, padelle ecc siano sicuri.

ma non è così scontata !!!!!!!

giorni fa ho ricevuto una prescrizione (la prima della carriera) da una asl perchè ai miei lavoratori (addetti pulizie presso un ospedale) non avevo dato spogliatoi separati per sesso. ma io i locali per farlo non li avevo ricevuti in dotazione nonostante li avessi chiesti in fase di contratto!!!!!!! ma la norma (D. Lgs 626/94) dice "il datore di lavoro" e se uno la legge e applica alla lettera ........
La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
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