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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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verifica periodica apparecchi sollevamento
Nel novembre 2005 il datore di lavoro ha provveduto alla denuncia di messa in esercizio di una gru per autocarro all'ISPESL che a tutt'oggi non ha ancora provveduto al rilascio del libretto delle verifiche periodiche. All'inoltrarsi della data di richiesta della verifica periodica che dovrebbe effettuare l'ARPA, come si dovrebbe comportare il datore di lavoro che a tutt'oggi è sprovvisto del suddetto libretto? Grazie
non capisco che non ti torna....
le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 459/96, sono assoggettate all'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.
Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del "libretto delle verifiche", riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa.
le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 459/96, sono assoggettate all'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.
Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del "libretto delle verifiche", riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa.
Su una nota revista mi è parso di capire che se l'apparecchio è provvisto di dichiarazione di conformità la funzione di messa in esercizio dell'ISPESL non sia necessaria o quantomeno non pregiudica la successiva verifica annuale da parte di organismo competente (ASL o ARPA) che di conseguenza deve essere effettuata attraverso richiesta scritta da parte del DdL, se poi anche in questo caso non vi è risposta è quantomeno necessario provvedere ad una manutenzione e verifica da parte di azienda esterna specializzata con rilascio di verbale. Qualcuno può darmi delle conferme?
Grazie.
Grazie.
Non è esattamente così o meglio.... è come dici tu.
Infatti la denuncia di messa in servizio è comunque obbligatoria e, a seguito di essa, l'ISPESL redige il libretto delle verifiche e ne invia copia alle ASL o ARPA competenti.
È stato chiarito che la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono obbligatoriamente previste e svolte dagli organi di vigilanza, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente.
Dunque è il libretto che può non essere necessario, ma non la denuncia. E' ovvio che se l'ISPESL non fa il suo dovere, una volta effettuata la denuncia di messa in servizio, il proprietario dell'apparecchio di sollevamento non ha nulla da temere e dovrà comunque procedere annualmente alla verifica dello stesso e trimestralmente a quella delle funi (i cui risultati dovrebbero essere riportati nello stesso libretto che doveva essere rilasciato dall'ISPESL). L'ordinaria e straordinaria manutenzione (dunque anche non quella periodica) resta un obbligo sempre e comunque, che la ASL faccia le successive verifiche o meno...
Tutto ciò se l'aparecchio di sollevamento è in direttiva macchine...
Infatti la denuncia di messa in servizio è comunque obbligatoria e, a seguito di essa, l'ISPESL redige il libretto delle verifiche e ne invia copia alle ASL o ARPA competenti.
È stato chiarito che la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono obbligatoriamente previste e svolte dagli organi di vigilanza, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente.
Dunque è il libretto che può non essere necessario, ma non la denuncia. E' ovvio che se l'ISPESL non fa il suo dovere, una volta effettuata la denuncia di messa in servizio, il proprietario dell'apparecchio di sollevamento non ha nulla da temere e dovrà comunque procedere annualmente alla verifica dello stesso e trimestralmente a quella delle funi (i cui risultati dovrebbero essere riportati nello stesso libretto che doveva essere rilasciato dall'ISPESL). L'ordinaria e straordinaria manutenzione (dunque anche non quella periodica) resta un obbligo sempre e comunque, che la ASL faccia le successive verifiche o meno...
Tutto ciò se l'aparecchio di sollevamento è in direttiva macchine...
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
OK ora le cose tornano
la denuncia è la trasmissione dei doc relativi
le verifiche sono obbligatorie, ma non è ben chiarito chi debba sostituire l'0ragano istituzionale, qualora lo stesso fosse inadempiente (da molti anni è in stand by il decreto...)
una gru (a parte che non sia a mano e quindi esclusa) è sempre in direttiva macchine : non mi vengono in mentoe casi diversi
la denuncia è la trasmissione dei doc relativi
le verifiche sono obbligatorie, ma non è ben chiarito chi debba sostituire l'0ragano istituzionale, qualora lo stesso fosse inadempiente (da molti anni è in stand by il decreto...)
una gru (a parte che non sia a mano e quindi esclusa) è sempre in direttiva macchine : non mi vengono in mentoe casi diversi
Prassi da attuare e gia' ripresa in altri quesiti (per gru CE):
1- Comunicazione di avvenuta installazione all'ISPESL competente di zona della gru portata maggiore 200 kg (ai sensi dell'art. 11 c.3 DPR 459/96, n.b. non sanzionato);
2 - richiesta di verifca periodica all'ASL/ARPA competente alla scadenza annuale della messa in servizio ( in base all'art. 194 DPR 547/55 ancora vigente e sanzionato penalmente).
Notate i termini ustati che sono molto diversi, nel secondo caso la messa in servizio e' la data che compare sulla dichiarazione CE del costruttore. Questa distinzione anche perche' il termine messa in servizio era disposto dal DM 12/9/1959 rigurdanti le modalita' di denuncia degli apaprecchi sottoposti a verifica periodica dall'ex ENPI poi ISPESL.
Detto cio' il consiglio di richiedere la verifica all'ASL/ARPA, anche tutti gli anni, e in ogni caso provvedere alla manutenzione dell'apparecchio.
La verifica periodica da parte ASL viene effettuata anche in assenza del libretto di "1^ verifica" , di ENPIana memoria, rilasciato dall'ISPESL.
1- Comunicazione di avvenuta installazione all'ISPESL competente di zona della gru portata maggiore 200 kg (ai sensi dell'art. 11 c.3 DPR 459/96, n.b. non sanzionato);
2 - richiesta di verifca periodica all'ASL/ARPA competente alla scadenza annuale della messa in servizio ( in base all'art. 194 DPR 547/55 ancora vigente e sanzionato penalmente).
Notate i termini ustati che sono molto diversi, nel secondo caso la messa in servizio e' la data che compare sulla dichiarazione CE del costruttore. Questa distinzione anche perche' il termine messa in servizio era disposto dal DM 12/9/1959 rigurdanti le modalita' di denuncia degli apaprecchi sottoposti a verifica periodica dall'ex ENPI poi ISPESL.
Detto cio' il consiglio di richiedere la verifica all'ASL/ARPA, anche tutti gli anni, e in ogni caso provvedere alla manutenzione dell'apparecchio.
La verifica periodica da parte ASL viene effettuata anche in assenza del libretto di "1^ verifica" , di ENPIana memoria, rilasciato dall'ISPESL.
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
Mi riferivo ad apparecchi di sollevamento immessi sul mercato precedentemente la direttivaserafino ha scritto:
una gru (a parte che non sia a mano e quindi esclusa) è sempre in direttiva macchine : non mi vengono in mentoe casi diversi
Anche per loro deve essere fatta denuncia ISPESL di prima installazione (ad esempio se è stato cambiato il luogo di installazione, senza ulteriori modifiche che richiedano la ricertificazione), e successiva richiesta x verifica annuale ad ASL/ARPA.ursamaior. ha scritto:Mi riferivo ad apparecchi di sollevamento immessi sul mercato precedentemente la direttiva
Nessuno puo' attualmente sostituire l'organo istituzionale (e per fortuna).serafino ha scritto:le verifiche sono obbligatorie, ma non è ben chiarito chi debba sostituire l'0ragano istituzionale, qualora lo stesso fosse inadempiente (da molti anni è in stand by il decreto...)