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riunione dei lavoratori

Inviato: 24 nov 2006 07:53
da skydive
Salve sono rls dal 2005 ,ho chiesto ed ottenuto per la prima volta la riunione dei lavoratori nella azienda dove lavoro per farmi conoscere dalle maestranze e per discutere delle varie problematiche ,in un secondo momento il datore di lavoro mi ha detto che secondo lui non potevo richiedere la riunione (ma si riferiva a quella periodica) perche' secondo lui doveva essere presente il medico competente e l'rspp.gli articoli dove io ho estrapolato la richiesta secondo me sono giusti e sono questi

articolo 5,comma 2 ,lettera h )
comma 5 lettera m)e 19
comma 1 lettera h

chi mi da una dritta grazie e buon lavoro

Inviato: 24 nov 2006 08:46
da manfro
ciao Skydive
la riunione deve essere indetta dal datore di lavoro (art.11 comma 1) infatti si dice "almeno" una volta l'anno, quindi se ci sono delle situazioni che insieme e con maturità si ritengono importanti, si possono fare due o più riunioni.
Però c'è scritto chiaramente che ci devono essere anche il RSPP e il Medico Competente (oltre ovviamente a te RLS e al DDL).
Non mi è chiaro che tipo di riunione vorresti organizzare:
Se la riunione che vuoi fare tu è informativa su rischi, procedure ecc..., questa non rientra nei tuoi compiti (propri del RSPP).
Se invece tu intendi un incontro propedeutico alla riunione "obbligatoria" ex art.11, questa non trova riscontro nelle norme ma a mio avviso è quantomeno auspicabile e sarebbe bello se il datore di lavoro te la facesse svolgere.
Mi spiego meglio, alla riunione annuale, spesso quando la palla la passo al RLS, questo mi dice: "i lavoratori non hanno nulla da mettere a verbale", e certo, nel 99% dei casi neanche sanno che possono esprimere qualche opinione.
Allora se riuscissi a fare una riunione con i lavoratori per tastare il loro polso e sentire se c'è qualche rimostranza, saresti un grande.
Poi tu in quanto RLS, e credo avendo fatto il corso di 32 ore quindi abbastanza ferrato, saprai ben distinguere osservazioni serie e presentabili al DDL da quelle che non lo sono.
Un esempio? un RLS mi disse tutto arrabbiato che i lavoratori volevano cambiare il caffè del distributore perchè usciva fuori "bruciato"... :smt003
Buon lavoro.
:smt006 manfro

Inviato: 24 nov 2006 09:33
da skydive
innanzitutto ti  ringrazio della rapida risposta e ti dico che ho intenzione di effettuarla propio come dicevi te per tastare il polso della situazione e per farmi conoscere da tutti gli operai,questo e' il testo della richiesta:

Consultazione dei lavoratori

Da inviare a: Datore di lavoro                            

e p.c.: Rspp
                           
                           


Oggetto: riunione dei lavoratori

Al fine di realizzare la partecipazione dei lavoratori al processo di prevenzione, anche in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 626/94 agli articoli 5, comma 2, lettera h), 4, comma 5, lettera m) e 19, comma 1, lettera h), Vi comunico con la presente, che il giorno .…...........................

dalle ............ alle …........

dalle ............ alle ....…....

dalle ............ alle ....…....

ho  intenzione di effettuare una riunione con i lavoratori


Vi sarei grato se voleste cortesemente predisporre le condizioni per la realizzazione della stessa .

Inviato: 24 nov 2006 11:49
da skydive
mi confermate questa risposta quindi

Inviato: 24 nov 2006 18:20
da ursamaior
come ben detto da manfro :smt039 la norma prevede la riunione periodica prevista dall'art. 11.
altre tipologie di riunione non sono espressamente previste, ma possono rientrare nell'ambito di organizzazione della sicurezza aziendale, ma col consenso del DdL

Inviato: 25 nov 2006 13:30
da skydive
secondo me c'e' un po' di confusione perche' io avevo parlato di riunione dei lavoratori e non la classica riunione periodica ma se dite cosi' ok

Inviato: 25 nov 2006 13:59
da gugvib
Ma come hanno ben detto manfro ed ursamaior, tali riunioni, sicuramente utili, non sono però normate e previste all'interno del disposto del D.Lgs. 626/94. Quindi devono essere concordate con il DL, e non possono essere imposte.

Ti ricordo però che il comma 3 e 4 dell'art. 11 recitano:

3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui
al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di
una apposita riunione.


Buon Weekend!

Inviato: 25 nov 2006 18:03
da skydive
ok grazie a tutti