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divieto di fumo per i datori di lavoro

Archivio Igiene del lavoro/Microclima/DPI/Segnaletica.
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Max DP
Messaggi: 564
Iscritto il: 08 ott 2004 10:03
Località: Cordenons (PN)

Telefonata delle 12.05 (mai rispondere al telefono in pausa pranzo):

il DDL mi dice che nella sua azienda tutti fumano quindi lui considera la sua azienda come completamente riservato a fumatori.

Mi sorge un dubbio: vale anche per i luoghi di lavoro "privati" l'obbligo di dedicare la maggior parte di superficie a area non fumatori?

Grazie per le rassicuranti risposte!

p.s.: secondo me il divieto fumare c'e' anche dove tutti fumano (facile per chi non fuma eh :smt003 ).
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

...ma vedi un poco tu, io fumatrice cosa son costratta a scrivere...
Il DdL (che per inciso invidio accanitamente...) temo sia in torto. O ci mette il divieto di accesso a chiunque, e mi sa che insorge qualche problema tecnico-logistico, se no COMUNQUE è tenuto a rispettare la tutela della salute dei non fumatori voluta dallo spirito della norma de quo.
Gli addetti della ditta che fa le pulizie, ad esempio, può darsi non fumino, e non si può costringerli a lavorare in ambiente che tanfa di fumo.
I rappresentanti pure. Gli autisti dei clienti e/o dei fornitori. I clienti
I fornitori. Gli aspiranti clienti e gli aspiranti fornitori. I signori degli organi di vigilanza che magari non fumano (questo, bello guaio!) ma devono poter accedere a tutti i luoghi di lavoro. A parte che se anche volesse fare l'intera azienda per soli fumatori sarebbe comunque costretto a predisporre l'intero volume aziendale al ricambio di 30 L/min per persona, a tenere in depressione di 5 mm Hg i locali, a chiuderli tutti con le stramaledette molle (che se sono porte antipanico non credo si possa fare)..
Insomma, più che di un problema di superficie percentuale mi pare che la difficoltà sia nell'escludere le "zone di transito e passaggio", che rigorosamente devono essere esenti da fumo.
Io ritengo che il DdL, per quanto nolente, sia tenuto a predisporre dei locali appositi, come da DM e circolari esplicative.
Mi verrebbe da dare un suggerimento di stampo italiota (che non significa italiano, né italico...), ma mi astengo.
Non mi spiego nemmeno io il perchè, ma ci ho 'sta fissa che se c'è una legge va rispettata, e nemmeno quando (come in questo caso) non la condivido riesco a venirne fuori.
Andrò dalla mia psicanalista e cercherò di farmi curare.
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ospite

nofer sei unica!
Credo che il cliente di MAX DP sia il classico esempio dell'Italia più volte citata da Onesto.
Tipo quella del "si salvi chi può"!
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Delma
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Iscritto il: 12 ott 2004 09:02
Località: Milano

Ciao Max, concordo con Nofer nel ritenere non corretta la posizione del D.d.l.
In tuo aiuto ti viene sempre la bella Valutazione rischi agenti chimici aziendale svolta secondo D.lgs. 25/02, con il rischio cancerogeno nell'ambiente di lavoro per tutti i dipendenti.
Non ti verrà a dire anche che ne sono immuni?
Luca
Agisci da uomo di pensiero e pensa da uomo di azione. (Henry Bergson)
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Nofer ha scritto:Gli addetti della ditta che fa le pulizie, ad esempio, può darsi non fumino, e non si può costringerli a lavorare in ambiente che tanfa di fumo.
I rappresentanti pure. Gli autisti dei clienti e/o dei fornitori. I clienti. I fornitori. Gli aspiranti clienti e gli aspiranti fornitori. I signori degli organi di vigilanza che magari non fumano ma devono poter accedere a tutti i luoghi di lavoro.
Insomma, più che di un problema di superficie percentuale mi pare che la difficoltà sia nell'escludere le "zone di transito e passaggio", che rigorosamente devono essere esenti da fumo.
Io ritengo che il DdL, per quanto nolente, sia tenuto a predisporre dei locali appositi, come da DM e circolari esplicative.
Punto interessante. Posto una interpretazione di parere opposto dei miei partner relativa all'esistenza di zone che sono "riservate ai soli fumatori". Per Nofer queste zone non esistono; ovvero, potrò sempre avere personale od esterni NOn fumatori che ci devono passare i lavorare saltuariamente, quindi il divieto vige in tutta l'azienda tranne la stanza del capo (forse) e l'apposita area fumatori.

Leggete quel che segue e commentate, son proprio curioso (per inciso io odio le sigarette, la pipa, i sigari, ecc.: invece adoro il narghilé e prima o poi mi trasferisco in Egitto sul mar Rosso).

Divieto di fumare nei luoghi di lavoro.

La Circolare Ministeriale 17 dicembre 2004 («Circolare Sirchia»), all’articolo 2, 4° paragrafo, recita: «Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. È infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo».
Osservazioni.
Premesso che:
– il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi per la salute dei lavoratori ed eliminarli o, ove ciò non sia possibile, ridurli;
– il fumo passivo è classificato come cancerogeno di Gruppo I nella monografia IARC , volume 83, sulla valutazione del rischio da cancerogeni per l’essere umano;
– il fumo passivo, essendo cancerogeno, rientra tra gli agenti chimici pericolosi (Titolo VII-bis, D. Lgs 626/94);

a nostro parere si possono riscontrare delle situazioni dove, pur con tutte le cautele del caso, può essere ammesso fumare nel luogo di lavoro, una volta valutata la non presenza di pubblico e/o utenti, l’altezza e la corretta ventilazione dei locali, una sufficiente distanza dei lavoratori non fumatori dai lavoratori fumatori e verificata l’assenza di richieste specifiche da parte dei non fumatori.
Pur ritenendo apprezzabile l’indicazione del Ministro Sirchia, si ritiene che definire i lavoratori «utenti» dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa sia quantomeno opinabile (la legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51, comma 1, specifica che è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico …).
Ricordato che l’articolo 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale» specifica che «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore», si ritiene che un lavoratore presti sì la propria attività presso il luogo di lavoro, ma non per questo ne divenga «utente».


Quindi, no utenti e no personale NON fumatore = permesso di fumare.

:smt017
We are blind to the worlds within us waiting to be born
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