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incidenti ed emergenze nel rischio chimico

Archivio sui Rischi di carattere Chimico/Biologico/Cancerogeno.
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steind
Messaggi: 30
Iscritto il: 15 nov 2004 12:14
Località: (PN)

Intanto porgo i miei migliori auguri di buone feste a tutti i partecipanti al forum!

Vorrei porre un quesito in merito all'art. 72-septies, D.Lgs. 626/94 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).
Premesso che al comma 1 dello stesso articolo si stabilisce:
"ferme restando le disposizioni di cui agli art. 12 (disposizioni generali in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso), 13 (prevenzione incendi) e al D.M. 10 marzo 1998 (valutazione rischio incendio e Piano Emergenze), il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuare al verificarsi di tali eventi. (omissis)";

Considerato inoltre che al comma 5 dello stesso articolo si stabilisce:
“le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998 (omissis)”;

Mi chiedo se, per le aziende che non sono soggette all’obbligo di redazione del piano delle emergenze, venga meno anche l’obbligo di predisporre procedure di intervento in caso di emergenza da agenti chimici.

Se così fosse resterebbero "scoperte" (passatemi il termine) quelle aziende nelle quali, ancorchè al di sotto dei 10 dipendenti e con un rischio di incendio basso, vi è comunque presenza di agenti chimici pericolosi.

Grazie e buon anno a tutti!
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mirko
Messaggi: 1026
Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
Località: Roma

ciao...
bhè mi sembra quasi naturale che così non è...
anche se non soggeti al piano di emergenza, in caso di rischio chimico non moderato, le procedure debbono essere comunque sviluppate... non credi... altrimenti che senso avrebbe il tutto?

Ciao
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