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ancora sui POS (ma questa è nuova, giuro!)

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
Ospite

Caro lineoemilio, trovo questo luogo molto interessante: ci sono stato quando non ero iscritto, da iscritto, e sarei rimasto da ospite; su questo il Mod nulla avrebbe potuto! Tornando a noi io ho esordito con questo post:

"Cara Nofer non sei soggetta all'applicazione del 494/95, quindi alla redazione del POS (quando ho tempo ti spiego comunque perché dovresti redigere la valutazione del rischio o POS) ma, in ogni caso, sei tenuta ad osservare le norme del 494/96 per i lavoratori autonomi. Nel caso la tua non fosse una prestazione professionale autonoma, ma agisci nell'ambito del cantiere di rimozione/decoibentazione con collaboratori dipendenti al posto tuo no farei nessuna letterina ma trasmetterei il mio POS. Saluti!"

La prima parte del post è la condizione in cui io e te concordiamo. Non per amor di polemica ma tutti, o quasi tutti, hanno mostrato una ritrosia per la seconda partte della mia affermazione, cioè quella relativa al POS.

Da quello che tu affermi, quello che io chiamo POS nel caso di intervento di una società con un lavoratore dipendente in un cantiere, tu lo chiami DVR. Entrambi si sostanziano nell'ossequiare la disposizione normativa di cui all'art. 4.2 del 626/94! In sostanza ci troveremmo a redigere il medesimo documento con un nome diverso (con buona pace del DPR 222).

Per chiudere, anche l'art. 7 del 626/94 va osservato, e anche su questo concordiamo. Se la buona nofer avesse tra i suoi lavoratori il RLS e l'adempimento ex art. 7 del 626 venisse osservato mediante la procedura ex art. 14 del 494 nessuno si offenderebbe. Con questo post chiudo ogni mio intervento in merito e, con un buon bicchiere di Falerno del Massico di Villa Matilde, brindo a tutti voi! Hic!
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

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Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Mod
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Iscritto il: 04 ott 2004 11:29
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Nofer suvvia ... non fare così ... sembra sia finita (almeno penso).

Volevo approfittare per un

ENORME GRAZIE A NOME DI TUTTI

in relazione allo straordinario apporto che dai a tutta la community in termini di conoscenze e per la carica vitale che trasmetti in ogni riga dei tuoi eccezionali messaggi.

Grazie di :smt049 e ...

buonanotte amica Nofer

Mod  :smt039
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Il DVR rimane DVR perchè l'azienda di Nofer non è un'impresa che esegue lavori edili o di ingegneria civile. Quindi lo fa come gli pare rispettando, per i contenuti,  solo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n° 626/1994.
Abbiamo detto anche che Nofer non deve attenersi ai contenuti minimi del 222 per redigere il DVR.
Abbiamo detto anche che Nofer deve attenersi all'obbligo di scambio d'informazioni (art. 7/626).
Questo è quello che abbiamo detto.
Ci siamo capiti, finalmente, o no?

Il livello di sicurezza reale per il tecnico di Nofer non viene minimamente scalfito se rispettate le condizioni che abbiamo elencato nelle precedenti comunicazioni.
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mebahel
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Iscritto il: 23 nov 2004 16:50

M deve sttostare alle regole valide per i lavoratori autonomi. Ci siamo capiti?
L'amicizia non è solo un piacere ma anche una dolce responsabilità.
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mebahel
Messaggi: 30
Iscritto il: 23 nov 2004 16:50

Non avevo letto bene, credevo che il post fosse di linoemilio invece e di catanga. Io credo di essere d'accordo con linoemilio che fa ragionamenti molto lucidi. linoemilio sembrerebbe in gran parte d'accordo con me. l'ultima affermazione di catanga sembra che non vada d'accordo ne con me ne con linoemilio. sembra solo una presa di posizione. ma tant'è! e con questo davvero chiudo con un buon bicchiere di Avalon di Mastroberardino. Prosit. Hic!

P.S. E che grandi differenze tra l'art. 6 DPR 222/03 e l'art. 4.2 del 626/94, la voglio vedè a Nofer a programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza per un lavoro della durata di 4/5 giorni.
L'amicizia non è solo un piacere ma anche una dolce responsabilità.
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catanga
Messaggi: 1912
Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Innanzi tutto, il periodo temporale non sono certo i 4 - 5 giorni del cantiere su cui tarare un intervento di miglioramento del livello di sicurezza per una mansione espletata da un lavoratore subordinato o equiparabile.
Ricordo che il "miglioramento" va inteso come quel qualcosa in più rispetto agli obblighi di legge vigenti, che devono essere sempre soddisfatti, e che un datore di lavoro deve programmare in un intervallo di tempo che sceglie lui e nessun altro (1 giorno, 1 mese, 1 anno, 1 lustro,.....) tenendo contro dell'evoluzione tecnologica dello specifico settore in cui opera.

Per il resto, si vede che non riesco a spiegarmi.
Pazienza.
Pensala come Ti pare.
Non credo che sia utile per chi partecipa al Forum continuare con questa diatriba.

Comunque, per chi fosse interessato, per comprendere quando si parla di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, consiglio la lettura del Libro V, Titolo III, capi I e II del Codice Civile.
Lì c'è spiegato quando si può parlare di lavoro autonomo, cos'è un contratto d'opera, cos'è un lavoratore autonomo, cos'è una professione intellettuale, ecc.
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Mod
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Iscritto il: 04 ott 2004 11:29
Località: Treviso

Non credo che sia utile per chi partecipa al Forum continuare con questa diatriba.

Ecco appunto e' esattamente la conclusione alla quale presumo saranno ormai giunti molti dei collaboratori storici della community.
A questo punto, probabilmente, ulteriori repliche cadranno nel vuoto.
Forse la cosa migliore e' aspettare la risposta dell'Esperto del Ministero che dovrebbe essere stato contattato da linoemilio e che mettera' il suggello definitivo a questo lungo e 'tribolato' thread.

Approfitto dell'occasione per ringraziare sentitamente catanga (ovvero lino del Forum vecchio) per l'enorme contributo dato in tutti questi anni alla crescita della nostra community.

Un saluto cordiale

Mod  :smt039
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mebahel
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Iscritto il: 23 nov 2004 16:50

E che c'entra il c.c.? Sbaglio o sei stato tu a citare la specialità della norma in materia di sicurezza sula lavoro citando l'art. 15 CP? e che legame c'è tra il CC e una norma speciale penale?

Io aspetto fiducioso il parere dell'esperto del Ministero, cosa che, mi auguro, si concretizzi anche con l'emissione di una circolare per evitare il perpretare di "errori", atteso che molti colleghi da me consultati (ASL e ISL) convengono con l'applicazione del 494/96 per i lavoratori autonomi tra i quali contemplare i liberi professionisti operanti in cantiere a qualsiasi titolo, con praticanti al seguito, cosa per la quale mi pare fosse d'accordo anche il buon linoemilio.

E' evidente che neanche io riesco a spiegarmi. Sigh!

Un saluto cordiale.

:smt014


PS: da una lettura veloce del del Libro V, Titolo III, capi I e II del Codice Civile sembrerebbe che gli alunni delle scuole non sono da considerarsi lavoratori a nessun titolo. non devono essere considerati ai fini della tutela e della sicurezza? questo con buona pace del 626/94!
L'amicizia non è solo un piacere ma anche una dolce responsabilità.
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fabrizio
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Iscritto il: 18 ott 2004 14:39
Località: Treviglio - Lodi - Crema

Personalmente concordo con catanga comunque adesso caro Linoemilio, sono curioso di vedere la risposta dell'esperto del ministero ....  :smt043
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