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Manutenzione sugli impianti

Archivio Impianti Tecnici (L. 46/90)/Atmosfere Esplosive (ATEX)/Radiazioni.
In questo archivio sono riportati tutti i posts relativi agli impianti elettrici, termotecnici, impianti a gas e a pressione, tutte le discussioni sulla direttiva ATEX e le radiazioni (Riservato agli abbonati)
Alessio

Salve
volevo sapere se esiste un obbligo di legge di carattere generale, oltre al buon senso del padre di famiglia, che preveda espressamente la manutenzione su tutti gli impianti o se invece per ogni tipologia di impianto ci sono leggi specifiche che prevedono come deve essere fatta la manutenzione.
Vi ringrazio per le risposte.
Un saluto

Alessio
Umberto

Esistono obblighi di carattere generale e obblighi di carattere specifico.
Tra quelli generali ti cito gli articoli 3 e 32 del 626/94 che dicono tra le altre cose
 
Art. 3
Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

omissis

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

Art. 32
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:

omissis

b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pre giudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 
omissis

d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Per quanto riguarda la legislazione specifica ricordo su tutti gli impianti elettrici la cui manutenzione è regolamentata dal DPR 462/01.
Segnalo poi in particolare che la mancata manutenzione dell'impianto elettrico di cui agli articoli 267 e 374 del DPR 547/55 è sanzionata penalmente.

Titolo VII
IMPIANTI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Requisiti generali degli impianti elettrici

Art. 267

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.

omissis

Titolo IX
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  
Capo unico
Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature

Art. 374

Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.

Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.

Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre provedere l'aggiornamento di questo libretto

omissis

art. 389
Contravvenzioni commesse dai DdL e dai dirigenti. I DdL e i dirigenti sono
puniti:

omissis

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da eur 516 a eur
2.582 per l'inosservanza delle norme di cui
agli artt. ...tra cui c'è il 374.
L'inosservanza dell'art. 32 del D.Lgs. 626/94 è punita con le sanzioni previste dall'art. 89 per il datore di lavoro e dall'art. 90 per i preposti.
art. 89
Contravvenzioni commesse dai DdL e dai dirigenti.
.....
2. Il datore dL è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da eur 1,549
a eur 4.132 per la violazione degli artt. ... tra cui c'è il 32 .

art. 90
Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da eur 258 a eur 1.033 per la violazione degli artt. .... tra cui il 32.

Ho fatto un bel ripasso.
Spero solo che torni utile anche ad Alessio.

Umberto
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

l'argomento mi sta alquanto a cuore.
cominciamo col dire che bisogna specificare un tantino meglio quel che intendi con "padre di famiglia": siamo cioè in ambito residenziale o lavorativo?
perchè quel che vale in presenza di lavoratori è diverso da quel che vale in casa propria (anche se i condomini luoghi di lavoro lo sono, oramai è un orientamento giurisprudenziale condiviso).

poi parli di tutti gli impianti e anche qui bisognerebbe capire di che impianti stiamo parlando (elettrici? riscaldamento? condizionamento? antincendio? rivelazione? scarichi?), perchè il campo è di immensa vastità.

detto questo, vi sono misure che si applicano obbligatoriamente in tutti i casi, per esempio quelle del DPR 412/93 e smi (modificato n volte fino all'ultimo 311/06) per gli impianti termici.
o quelle previste dal dm 4/3/98 per gli impianti antincendio.
o quelle già ricordate del dm 462/01 (che però richiede al manutentore di fornire assitenza alle verifiche di efficienza, più che di eseguire lui stesso operazioni manutentive)
o quelle previste per gli impianti elevatori (adesso non c'ho sottomano le infinite leggi che li riguardano)
o quelle recentemente introdotte (e di cui nessuno s'è ancora accorto, mo' mi sfugge il decreto) per gli apparecchi con fluidi frigorigeni

poi vi sono misure che si applicano solamente negli ambienti di lavoro, e discendono dal 626 (e Umberto te ne ha dato già conto ampiamente).

E poi vi sono misure che obbligatorie non sarebbero, ma di fatto lo sono, come per esempio quelle previste dalle norme tecniche in materia (es. uni 8364).
Dico non sarebbero, perchè come è noto le norme tecniche sono di adozione volontaria. E tuttavia chi non le adotta deve dimostrare di aver raggiunto un livello di sicurezza equivalente. E non si vede come potrebbe dimostrarlo, se si rifiutasse di effettuare le manutenzioni previste con le tempistiche minime previste.
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Lupomik
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la allocuzione "bonus pater familia" (buon padre di famiglia, appunto) sta ad indicare, in ambito giurisprudenziale, la diligenza dell'uomo medio.

Mi spiego con un esempio riferito al nostro caso.
In caso una persona rimanga fulminata perchè il materiale impiegato per costruire l'impianto è di scarsa qualità o vi è stato un errore non macroscopico di progettazione/installazione, il magistrato per prosciogliere il DdL si potrebbe accontentare di vedere che:
-ha scelto in maniera oculata il progettista e l'installatore
-ha affidato i lavori in base ad un capitolato tecnico e con regolare contratto di appalto
-ha acquisito la dich. di conformità
-ha fatto collaudare l'impianto prima di metterlo in funzione
-ha fatto un contratto per la manutenzione periodica
-ha denunciato e verificato con la periodicità prevista l'impianto di terra
-ha messo in piedi un sistema (procedure) per gestire la manutenzione straordinaria ed i guasti.

se ha fatto tutto questo si è comportato come un buon padre di famiglia e siccome "nemo impossibilia tenetur" potrebbe essere prosciolto anche nella fase istruttoria (cosa molto difficile visto come vanno le cose).
La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
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Marzio
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Attenzione che manutenzione e verifica periodica appartengono a due "parrocchie" molto diverse. E' tuttavia strano che quando si discute di manutenzione si citano le sole leggi che la prevedono come obbligo posto in capo al DDL.
In realtà la manutenzione dovrebbe essere realizzata a prescindere dall'obbligo normativo.
Purtroppo nel nostro paese siamo ancora "al palo" per tutto ciò che riguarda la manutenzione preventiva e predittiva o su condizione; d'altronde la teoria dell'affidabilità, da cui discendono tutti i criteri per l'impostazione di un ponderato piano di manutenzione preventiva, è relegata anche nelle facoltà di ingegneria ad insegnamento complementare (...quando esiste...).

Ciao

Marzio
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serafino
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io, mio ottimo Marzio, a seguito di questo tuo intervento, ti sto scolpendo un mezzobusto in marmo!
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Ronin
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mi autopropongo per fornire io stesso il basamento, una volta che il monumento sia completato; però bisogna anche dire che non si può imporre uno studio della manutenzione predittiva a un'aziendina di 3 persone che produce bulloni.
Imporle di fare comunque un minimo di legge di manutenzione tale da garantire la sicurezza dei suoi operatori invece si può.

E se vogliamo salire di ambito, ci sono ambiti in cui la manutenzione non è una questione puramente economica; nell'azienda è senza dubbio vero che a una manutenzione predittiva corrisponde un risparmio, ma pensiamo all'ospedaliero: in quel settore gli obblighi di legge vanno (andrebbero...) ben oltre il semplice rapporto costi/benefici, e dunque rappresentano prescrizioni assai più restrittive di quelle che scaturirebbero dal semplice TCO.
come sempre, non è così semplice come sembra.
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serafino
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Diamo delle definizioni ad Hoc, a nostro uso e consumo

Diciamo che la manutenzione è quella serie di azioni che servono a mantenere un'attrezzatura in condizioni di buon funzionamento oppure a ripristinare le già citate condizioni, estendendo quindi il concetto sia alle manutenzioni ordinarie che alle straordinarie ma escludendo le modifiche (almeno per ora).

In questo senso poi l'aspetto di buon funzionamento ha due implicazioni distinte :

1-rendimento
2-sicurezza

il primo dei due termini è quello che maggiormente tocca il conduttore dell'attrezzatura perchè evita i famigerati fermi macchina.

I bullonai del Roniniano esempio, secondo me, utilizzano un'elevata automazione per poter trarre guadagno dalla loro attività (elvato numero di pezzi in poco tempo) e quindi un fermo macchina anche breve, crea panico in azienda!
Nei capitolati dei produttori di componenti auto, la voce FAULT è scitta in ARIAL 26 ROSSO SOTTOLIENATO GRASSETTO, perchè :

1-un ritardo in commessa è penale
2-un difftto in commessa è scarto del lotto

quindi ti fanno giurare (e collaudare) le macchine anti-fault : mi sono smazzato una FTA fino al relè per avr ragione di questi signori, ma la cosa bella, è che hanno ragione loro!

Per quanto concrne la sicurezza, sappiamo che dovendo ad esempio separare le sicurezze dai funzionamenti, una manutenzione semplice semplice è premere l'arresto di emergenza una volta al mese ad esempio, oppure far intervenire un termico e misurare la corrente di intervento (dico due robe a caso), ma qui fare dei conti sulla longevità del sistema è facile.
Nei manuali ben fatti si trovano addirittura i tempi di manutenzione (mensile, semestrale etc) : in quanti rispettano queste prescrizioni?Eppure sono cogenti anche per la sicurezza!
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

mi sta bene.
ma queste sono manutenzioni delle macchine, e non degli impianti.
I nostri bullonai non hanno niente di particolare da temere se gli aerotermi vanno in blocco, o non arriva più l'acqua calda; diverso sarebbe se fossero produttori di microprocessori: un guasto al condizionamento ambientale causerebbe loro danni tremendi.
mi son spiegato un po' meglio, caprone che sono?
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serafino
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Ti ho usato come esempio perchè proprio dei bullonai comprarono le macchine...

:smt003

In realtà fare dei bulloni, interagisce assai spesso con gli impianti :

idraulici (i bulloni vengono "lavati") alla fine del procsso
Aria compressa, senza i quali le macchine non vanno
Elettrico (vedi sopra)
Illuminazione (vedi sora)
Aspirazione (vapori derivanti dal lavaggio)
Vapore (a volte per il riutilizzo dei solventi di lavaggio)

tutto questo concorre alla produttività ed alla qualità del prodotto finale

L'esempio dei bullonai è molto saggio perchè, come vedi, coinvolge macchine ed impianti che concorrono alla produzione. Puoi estendre il concetto a qualsiasi prodotto
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