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DPR 551 apparecchi tipo B

Archivio Impianti Tecnici (L. 46/90)/Atmosfere Esplosive (ATEX)/Radiazioni.
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moreno

In riferimento all'art. 3 del DPR 551/99, risulta possibile l'installazione di apparecchi di tipo B in nuove costruzioni in sostituzione a quanto precedentemente riportato sul DPR 412/93 art. 5 comma 10.
In quale  installazione si utilizza l'apparecchio di tipo C ???
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weareblind
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Ciao Moreno.
Sto cercando una pagina che ho mandato in ottobre ad un funzionario VVF di Como per farne una circolare interna che riassume bene la risposta.

Sono quasi sicuro di averla postata anche su SOL, ma nel forum vecchio, solo che non la trovo...  :smt010  se hai pazienza vedo di risponderti.
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weareblind
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Alla fine ho ricostruito ma non trovato il link.

Comunque, questa è la cronistoria. In prima battuta il DPR 412/1993 permetteva l'installazione di caldaie tipo "B" (cioè non stagne; prelevano l'aria di combustione direttamente dall'ambiente in cui sono installate), chiedendo un'aerazione come da norma UNI-CIG 7129. Successivamente il DPR 551/1999 modificò tale richiesta, portandola a 0,4 mq (enormemente oltre la richiesta di partenza).

Riporto gli estremi.

Decreto Presidente Repubblica 412 del 26/08/1993
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 5. - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996.
[Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovra' essere realizzata, secondo le modalita' previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.]

Decreto del Presidente della Repubblica 551 del 21/12/1999
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Art. 3. - Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti
1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal comma seguente: è tutto il comma 10 che ho sopra riportato, compresa la parte in grassetto.

Quindi l'art. 5, comma 10 del D.P.R. 412/1993 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.P.R. 551/1999.

Successivamente siamo stati ripresi dalla Comunità Europea, perché la richiesta del DPR 551/1999 sulla aerazione (0,4 mq) è esorbitante rispetto alla UNI-CIG 7129 (norma tecnica di riferimento); ed esorbitante pure rispetto agli standard europei.
Tanto per dare dei numeri, 0,4 mq = 4.000 comunque, quando la UNI-CIG 7129 chiede 6 comunque/kW, quindi per i 20 kW casalinghi bastano 120 comunque netti.

Una sentenza (che non ho avuto il tempo di ritrovare) europea ci ha quindi obbligato ai ripari.

Legge 39 del 01/03/2002
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001

ART. 44.
(Installazione di generatori di calore).
1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, e' soppresso.

Ecco perché l'ho sopra riportato in grassetto e tra parentesi quadre. Oggi NON è più applicabile.
Me l'aveva messo come prescrizione per una approvazione di un esame progetto un funzionario dei VVF, poi gli ho mandato una mail (con i VVF si dialoga decentemente, purché non Milano perché oberati di lavoro) di chiarimento, m'ha detto che ha preparato una circolare interna.

E quindi si è tornati alla UNI-CIG 7129.

Ciò credo risponda anche a Moreno; il tipo "C" non è "particolarmente" obbligatorio, nel senso che non lo è dal punto di vista della prevenzione incendi, ma spesso è un pre-requisito per concedere concessioni edilizie (almeno, qui in provincia da me così mi dicono). Ed in effetti, tutte le case nuove che vedo hanno solo caldaie di tipo "C", tanto costano uguale (compresa quella di casa mia, in cui spero di entrare in 2 settimane  :smt001 ).

weareblind
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