Vi riporto la sentenza Cassazione Civile in materia di sanzioni amministrative per l'attività di smaltimento dei rifiuti, ove il produttore si disfi dei residui dell'attività di demolizione si applica la disciplina amministrativa che regola la materia dei rifiuti
Con la sentenza del 19 marzo 2007 n. 6322, la Seconda Sezione della Cassazione Civile ha stabilito che in materia di sanzioni amministrative per l'attività di smaltimento dei rifiuti, ove il produttore si disfi dei residui dell'attività di demolizione (edilizia nella fattispecie) e ove non risulti che gli stessi costituiscano un sottoprodotto da lui commercializzato, si applica la disciplina amministrativa che regola la materia dei rifiuti e quindi l'obbligo di accompagnare la loro movimentazione con i formulari di identificazione previsti dall'art. 15 D.Lgs. 22/1997, dai quali devono risultare le caratteristiche del materiale trasportato, il nome del produttore e del destinatario e la data ed il percorso dell'istradamento.
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Rifiuti da demolizione edilizia
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Bassaumbria
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Nofer
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mi piacerebbe molto leggere il testo integrale, anche per esaminare la fattispecie de quo (quando parlo di cose legali mi viene di parlare in legalese...).
per il resto, francamente, non mi sembra che fosse necessario arrivare sino alla cassazione per sancire ciò che si desume dalla lettura, anche la più superficiale, già dell'abrogato 22/97, ed ancor più se diamo una piccola scorsa, anche vaga, alla "famiglia" 17 dei codici CER; che infatti parla di rifiuti da costruzione e demolizione, e ha tutta una serie di sottofamiglie, ciascuna con le sue specie definite: insomma, non so chi ha cercato di arrampicarsi così sui vetri, ma se ha perso se l'è meritata tutta...
Complimenti all'avvocato, che è riuscito a fare parcelle per ben tre gradi di giudizio per una questione che, a mio avviso s'intende, era persa in partenza.
Nofer
per il resto, francamente, non mi sembra che fosse necessario arrivare sino alla cassazione per sancire ciò che si desume dalla lettura, anche la più superficiale, già dell'abrogato 22/97, ed ancor più se diamo una piccola scorsa, anche vaga, alla "famiglia" 17 dei codici CER; che infatti parla di rifiuti da costruzione e demolizione, e ha tutta una serie di sottofamiglie, ciascuna con le sue specie definite: insomma, non so chi ha cercato di arrampicarsi così sui vetri, ma se ha perso se l'è meritata tutta...
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mario
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tar
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Il regime particolare di "terre e rocce da scavo", su cui per inciso sono anche piuttosto concorde, è "solo" del 2002, anzi giustappunto della fine del 2001, che le necessità personali di Lunardi sono venute subito dopo quelle ben più auguste del suo Capo...tar ha scritto:Spesso si cerca di farli uscire dal regime dei rifiuti in vario modo.....uno dei più usati è mescolarli con terra in modo da definirli "terre e rocce da scavo" e così godere del regime stabilito dalla legge Lunardi.
E siccome siamo solo nel 2007, tendo ad escludere che il giudizio sia iniziato dopo quella data perchè solamente 5 anni per finire i 3 gradi di giudizio in questo paese non si vedono più da oltre 6 lustri...
E quindi, è estremamente ragionevole che -seppure è andata come tar ipotizza- ci "hanno provato" ancora in pieno regime di 22/97, e quindi sempre rifiuti erano.
Comunque, se bassaumbria ci postasse, magari in allegato, il copiaincolla del dispositivo, confermo che mi farebbe assai piacere prenderne visione!
Nofer
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