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DM 5 marzo 2007

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
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ricky21000
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Iscritto il: 11 feb 2005 22:05

Ho visto la serie di decreti interministeriali sulle caratteristiche di conformità dei materiali antincendio. Quello che mi preoccupa è il breve periodo indicato come transitorio. Es. per gli impianti di estinzione a gas l'utilizzo di impianti non conformi avrà termine entro 6 mesi. Quindi entro il 4 ottobre 2007 dovrei praticamente rifare il vecchio impianto inergen ? Ed entro 12 mesi sostituire gli sprinkler ? Il DdL mi spara.....E' veramente così ? Grazie
flashpoint

mi sono guardato velocemente i decreti da te citati ed ho visto che sono tutti sulla stessa falsariga come impostazione
quello che cambia da uno all'altro è la data di scadenza per l'utilizzo dei singoli impianti o attrezzature antincendio
è l'articolo 3 in tutti e qunati i decreti che fissa le scadenze
nel tuo caso per esempio per quanto riguarda gli impianti di estinzione a gas si dice

Art. 3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

nell'articolo si parla di perido di coesistenza e sono andato a ripescarmi la gazzetta ue che riporta per le norme della serie 12094 relativa agli impianti di estinzione a gas per vedere se i periodi di coesistenza erano più lunghi dei 6 mesi del decreto
ti riporto la gazzetta qua sotto
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/sit ... 030020.pdf

ad una prima occhiata sembra che quasi tutti i periodi di coesistenza siano antecedenti i sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti 5 marzo

il periodo di coesistenza più vicino è quello del foglio di aggiornamento
EN 12094-7:2000/A1:2005 che è il 01.11.2006

essendo quasi tutti scaduti i periodi di coesistenza si applicano, come hai detto tu, i 6 mesi per gli impianti a gas per cui si va (se non ho fatto male i conti, al 5 ottobre 2007
sembra proprio che dopo non siano più impiegabili impianti diversi da quanto prescritto dal decreto
attenzione però si parla di divieto di "impiego" di materiali non conformi al presente decreto  solo dopo il 4 ottobre ossia secondo me tu non puoi più impiegare per un impianto di estinzione a gas materili difformi al decreto ma lo stesso decreto non ti vieta di utilizzare gli impianti esistenti e non marcati ce ad esempio (ti immagini che disastro e costi smantellare un sacco di impianti esistenti?!!)

questo è quello che ho inteso io ma altri sicurmaente meglio di me ti daranno delle risposte più precise
ciao
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ricky21000
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Iscritto il: 11 feb 2005 22:05

"secondo me tu non puoi più impiegare per un impianto di estinzione a gas materili difformi al decreto ma lo stesso decreto non ti vieta di utilizzare gli impianti esistenti e non marcati " mi sfugge qualcosa... se non posso più utilizzare materiali difformi intenderei che ciò vale sia per il vecchio che per il nuovo.
E che dire di tutto il materiale conforme ad altre normative o standard ? Per esempio noi usiamo estesamente materiale approvato Factory Mutual che, rispetto ai DM indicati, non so che valore abbiano.
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

confermo che i periodi di coesistenza sono tutti scaduti, salvo quelle delle valvole per impianti sprinkler.

però secondo me l'interpretazione deve essere necessariamente diversa da quella "di prima battuta".
uno dei decreti 5 marzo 2007 riguarda infatti gli isolanti, il cui impiego senza marcatura CE di conformità alla CPD deve terminare entro 24 mesi; sarebbe davvero pensabile sostituirli tutti, compresi scassi nei muri per scoprire le tracce?
una misura del genere avrebbe impatti da bombardamento di dresda sul parco edifici italiano, e tutto questo solo per una conformità formale al marchio?
è davvero pensabile che il governo rischi la rivolta popolare con roncole e forconi, o che viceversa (perchè tanto non lo farà nessuno) si metta fuorilegge l'intero parco edifici nazionale?

è evidente che ci deve essere un'altra interpretazione, che non può che essere la seguente: per "impiego" si deve intendere impiego nei cantieri, ovvero "installazione", non "utilizzo"; questo è quello che intende la direttiva cpd.

ricordo infatti che la direttiva cpd nasce per permettere la vendita dei prodotti nel mercato europeo, e quindi introduce dei periodi di coesistenza, al termine dei quali i prodotti senza marchio non "potrebbero" essere più venduti.
epperò un installatore che avesse i magazzini pieni, o un servizio manutenzione che avesse dei pezzi di ricambio, potrebbe continuare ad installarli (vuoi perchè ha speso dei soldi, vuoi perchè il committente se ne frega del marchio CE, perchè ritiene sufficiente la garanzia della marca).

Ebbene, i decreti 5 marzo pongono fine anche a questo: entro la fine del periodo indicato, i magazzini dovranno essere vuotati, ma questo non significa che bisogna smontare i vecchi impianti e rifarli; significa che in caso di sostituzioni, ristrutturazione, manutenzione, sostituzione di componenti, dovranno essere "impiegati" pezzi di ricambio conformi alle nuove normative (mentre fino ad oggi ad esempio rifare un tratto di impianto fisso non mi precludeva la possibilità di rimontare gli idranti esistenti).

La mia l'ho detta, attendo sbugiardamento da parte di ursamaior.
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flashpoint

ronin ha spiegato molto meglio di me
tutto ruota attorno al verbo "impiegare"
anch'io intendevo le stesse cose che ha detto ronin con la frase seguente anche se per essere più chiaro dovevo forse aggiungere la data (che ora ho messo)
"secondo me tu non puoi più impiegare dal 5 ottobre per un impianto di estinzione a gas materiali difformi al decreto ma lo stesso decreto non ti vieta di utilizzare gli impianti esistenti e non marcati ce ad esempio (ti immagini che disastro e costi smantellare un sacco di impianti esistenti?!!)"

se dal 5 ottobre 2007 sostituisci qualcosa nel tuo impianto lo devi fare con apparecchiature conformi ai nuovi decreti
il vecchio rimane tal quale ... altrimenti i casi sarebbero proprio solo i due prospettati da ronin (forcole e ronconi o inadempienza totale)
un cordiale saluto a tutti
flashpoint
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Ronin
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Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

flashpoint ha scritto:forcole e ronconi
se è voluta hai appena vinto il premio accademia della crusca 2007  :smt038
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ursamaior
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Località: L'isola che non c'è

Non ho nulla da aggiungere, concordo su tutta la linea.
I decreti 5 marzo 2007 sono stati emanati in applicazione alla direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da costruzione, recepita col DPR 246/93.
Lo scopo di tale CPD è quello di eliminare le barriere alla libera circolazione delle merci all’interno
della Comunità europea, in quanto, come per altri comparti, il settore delle costruzioni era caratterizzato dall’esistenza di numerose norme di prodotto, approvazioni tecniche e altre disposizioni, diverse per ogni Stato membro, che ostacolavano, di fatto, la libera circolazione.
Non c'è pertanto nessun tentativo di migliorare la sicurezza antincendio nelle attività soggette e dunque non intravedo la necessità dei DM 5/03/07 di imporre la sostituzione ad ogni costo dei materiali e prodotti già installati, azione che, come ben detto, avrebbe un costo sesquipedale.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
flashpoint

......diciamo che è venuta bene dai......
certo che fa proprio un sacco ridere!!  :smt048
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