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Legge 241/2006 - Indulto

Inviato: 11 mag 2007 10:40
da Marco
All’attenzione in particolare di chi si occupa o è vittima della violenza perpetrata con la strategia delle sistematiche vessazioni o persecuzioni, psichiche o morali, per motivi di lavoro. Vorrei fare una precisazione in merito alla Legge n. 241 del 31.07.2006 – Concessione di indulto.

La Legge prevede al comma 2, alcune condizioni per le quali l’indulto non si applica. In particolare alla lettera a), numero 13) è chiaramente indicato che il beneficio dell’indulto non si applica all’articolo 600 del Codice Penale che recita: “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Allo stesso modo alla lettera e) è escluso il beneficio dell’indulto: “Per i reati punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”.

La mia convinzione personale è di provvedere alla Denuncia alla Procura della Repubblica territorialmente competente evidenziando il reato previsto nell’articolo 600 del Codice Penale, oppure all’articolo 610 del Codice Penale indicando (quando realmente avvenuta) la finalità di discriminazione o odio appena riportata.

Saluti

Marco