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Impresa di pulizie industriali

Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
Discussioni Legislative e Tecniche, non rientranti nelle categorie specifiche degli altri archivi, dove vengono affrontati gli aspetti di applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia di sicurezza e salute sul lavoro (assetti societari e relative conseguenze sulla sicurezza, documenti di valutazione dei rischi (DVR) di attivita' specifiche, mobbing, ecc...) (Riservato agli abbonati)
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Francesco

Nella nostra azienda di 200 dipendenti opera permanentemente un'impresa esterna con 4 persone che fanno lavori di pulizia vari (anche con ponteggio per il quale hanno il regolare libretto).
Questa impresa deve fare la valutazione dei rischi ? "calzata" sull'ambiente dove opera, cioe' sul nostro stabilimento?
Poiche questi signori lavorano con altre maestranze anche in altre due aziente, devono fare una valutzione dei rischi per ogni posto dove lavorano?
E se la risposta è si, dove posso trovare una linea guida per questo caso.
Mille grazie?
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gmbcrl
Messaggi: 6
Iscritto il: 27 gen 2005 14:17

Parlando di VdR strettamente ai sensi 626, ritengo che l'impresa di pulizia debba avere una sua valutazione dei rischi unica inerente l'intera attività svolta e le metodiche applicate nei vari interventi richiesti nelle varie aziende  (per rimanere nell'esempio citato l'utilizzo del ponteggio sarà uno dei rischi che verranno presi in considerazione, visto che comunque è un'attrezzatura che la ditta di pulizie usa).

Occorre poi l'interscambio di documentazione tra l'impresa di pulizie e la ditta oggetto dell'intervento (ovvero l'impresa di pulizie consegna il documento alla ditta presso cui effettua il servizio e viceversa).
Francesco

Ringrazio molto gmbcrl per la sua risposta e se non riceverò altri commenti la riterrò definitiva.
Può ancora dirmi gmbcrl se l'azienda committente ha l'obbligo di dare la sua relazione diVdR (se c'è scritto in qualche legge) al fornitore (impresa di pulizia)?
Oppure è solo una buona regola.
Grazie
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weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Francesco ha scritto:Ringrazio molto gmbcrl per la sua risposta e se non riceverò altri commenti la riterrò definitiva.
Praticamente è come la cassazione (dico sciocchezze, esimi giuristi  :smt016 ?)!

D.Lgs 626/1994
Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)
1) Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

Quindi tutte le imprese, compresa quella di pulizie, si fa il suo DVR. E sicome deve tenr conto dei rischi specifici, calerà le sue mansioni lavorative nella realtà produttiva di un'azienda esterna grazie all'art. 7.

Art. 7 (Contratto di appalto o contratto d’opera).
1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tuttavia
3) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

weareblind
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Francesco

Grazie molte a Weareblind per la sua integrazione davvero completa.
Francesco
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Lupomik
Messaggi: 214
Iscritto il: 10 dic 2004 16:34
Località: PARMA

posso parlare con ragione di causa essendo RSPP di una azienda che svolge pulizie industriali e che conta circa 2000 cantieri e altrettanti addetti.

La situazione ottimale sarebbe naturalmente che la vdr fosse fatta pro sito, ma ti rendi ben conto da solo come questo sia praticamente impossibile e per tanto è necessariamente incentrata sulle operazioni eseguite e di volta in volta integrata con le informazioni acquisite ex art. 7. Ti faccio tuttavia notare che, a mio modesto avviso, non rientra fra i tuoi compiti il valutare la correttezza delle valutazioni eseguite, ma caso mai (e solo dopo l'introduzione del "tutti" i rischi a cui accennava wear) degli organi di controllo. saluti.
La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
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