Lo so, l'argomento è trito...
Posto integralmente una sintesi che ho fatto per un cliente, che mi ha posto la seguente domanda. Esistono organi abilitati privati per le verifiche periodiche annuali del carroponte et similia (sulla falsariga di ascensori e messa a terra)? A me non risulta.
La sintesi la posto perché può essere utile a qualcuno, e perché vorrei fosse criticta, al fine di chiarire anche i dettagli. Sembra infatti un argomento di cui spesso si perde il significato...
Se poi fosse troppo lungo, spedisco al mod. il doc da allegare.
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Il Datore di Lavoro che metta in servizio una gru di portata superiore a 200 kg ha l'obbligo di denunciare all'ISPESL competente per territorio l'avvenuta installazione (DM 12/09/1959 E art. 11, c. 3 del DPR 459/96).
Decreto Ministeriale del 12/09/1959
Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 7.I datori di lavoro, utenti di:
- gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi;
devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. (nota mia; l’Ente Nazionale Prevenzione Infortuni o ENPI è pi diventato l’ISPESL).La denuncia, oltre alla indicazione del datore di lavoro, alla attività esercitata, all'ubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento.
Io in sostanza invio all’ISPESL copia della dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine, copia della prima pagina del libretto uso e manutenzione, copia della dichiarazione di collaudo e installazione dell’apparecchiatura, apposito modulo di denuncia dell’ISPESL con la solita marca da bolla da 11,00 euro.
Decreto del Presidente della Repubblica 459 del 24/07/1996
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Art. 11. - Norme finali e transitorie
3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.
Si ripete quindi quanto detto prima.
A seguito di tale denuncia l'ISPESL compila e rilascia un libretto delle verifiche (circ. n. 162054 MICA del 25/06/97).
Circolare ministero dell'industria, commercio e artigianato 25 giugno 1997, n. 162054 (g.u. 4-7-1997, n. 154)
Disposizioni applicative del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, terzo comma, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L.
Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, terzo comma, già citato, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del «Libretto delle verifiche».
Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza (cioè ASL o ARPA, a seconda di chi farà le verifiche; ma in genere ARPA).
Verifiche periodiche
Dopo l'omologazione gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg ed azionati a motore sono soggetti a verifiche periodiche annuali da parte della USL competente per territorio (art. 194, D.P.R. n. 547/1955).
Decreto del Presidente della Repubblica 547 del 27/04/1955
Norme per la prevenzione degli infortuni.
Art. 194.Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori .
I verbali di collaudo e di verifica devono essere conservati per almeno 4 anni (art. 15, D.M. 12 settembre 1959).
Gli apparecchi collaudati e verificati devono portare in posizione visibile la targa di immatricolazione dell'ENPI o dell'ISPESL.
I datori di lavoro devono tempestivamente comunicare all’ente competente, alla cessazione dell'esercizio, il trasferimento in altro stabilimento o cantiere, o lo spostamento in altro reparto dell'apparecchio.
Gli obblighi di verifica da parte dei soggetti competenti sono stati ribaditi dalla circolare del Ministero del lavoro n. 3/2001.
Circolare 3 del 08/01/2001
Oggetto: Art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 359/99 - Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro.
Attrezzatura: funi e catene di impianti ed apparecchidi sollevamento e di trazione
Intervento/periodicità
Verifica trimestrale
Soggetto obbligato
Datore di lavoro
Personale incaricato
Personale specializzato
Fonte normativa
Art. 179 DPR 547/55
Attrezzatura:
Gru e apparecchi di sollevamento diportata >200 kg
Intervento/periodicità
Verifica annuale
Soggetto obbligato
Datore di lavoro
Personale incaricato
A.S.L.
Fonte normativa
Art. 194 DPR 547/55
Il D.Lgs 359/1999 ha semplicemente aggiornato il D.lgs 626/1994, introducendo incombenze relative alle “macchine”. Oggi infatti il D.Lgs 626/1994 recita:
ALLEGATO XIV
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica
5 - funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6 - funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7 - gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg.
Quindi, il nocciolo della questione è ora il seguente. Posto che la verifica trimestrale funi e catene va chiesta dal datore di lavoro a personale specializzato (ma di cui non si fornisce specifica qualifica, quindi anche il vostro potrebbe andare), sulla verifica periodica annuale si riporta l’obbligo di richiesta del datore di lavoro, ma il personale incaricato è LA ASL. Punto. Non si menzionano soggetti privati abilitati (come già esistono per la messa a terra e per gli ascensori / montacarichi).
E' corretto? Ovvero, la sola ASL (comunque, il solo organo pubblico) può e deve effettuare la verifica periodica annuale?
weareblind
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Verifica periodica app. sollevamento
- weareblind
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We are blind to the worlds within us waiting to be born
Si, quelle annuali solo da ASL o ARPA, "a seconda delle Regioni" mi sentirei di precisare.
Ringrazio il Sig. Weareblind per la magnifica sintesi esposta.
Buon lavoro.
Ringrazio il Sig. Weareblind per la magnifica sintesi esposta.
Buon lavoro.
La maggior parte dei miei clienti la fa fare all'azienda che ha installato l'apparecchio, al che quando faccio notare che sì,va bene, ma ci vuole quella "istituzionale" dell'ASL non ne vogliono sapere, lo stesso sta capitando ora per inviare la comunicazione di appartenenza al gruppo A per la 388 e per i controllli di messa a terra quando gli organismi notificati sono troppo lontani. La paura dell'Asl in Azienda spinge i DdL (con la coscienza chiaramente sporca) ad evitare con gli organismi preposti qualsiasi tipo di contatto.
Ok, ma se ci si limita a quelli con la coscienza pulita, credetemi sulla parola o vi copioincollo il mio estratto conto, non si sbarca mica il lunario!anfitrio ha scritto:La paura dell'Asl in Azienda spinge i DdL (con la coscienza chiaramente sporca) ad evitare con gli organismi preposti qualsiasi tipo di contatto.
Ci dev'essere un sistema per raddrizzare quest'andazzo!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Faccio anch'io i miei complimenti a weare per la sintesi ben riferita,
voglio altresì confermare che anche l'ISPESL, a seconda del dipartimento di competenza, si comporta diversamente.
In Emilia Romagna ad esempio, un dipartimento rilascia il classico libretto delle verifiche, mentre un altro dipartimento rilascia un semplice 'foglietto' (ISPESL) con l'identificazione dell'apparecchio ed il relativo numero di matricola ISPESL, che è un codice alfanumerico composto dalla sigla della provincia da cui proviene la denuncia di messa in servizio e da un numero.
Purtroppo ancora una volta, in Italia, invece di uniformare si mescola e complica.
Da quella che è la mia esperineza, la USL non procederà mai ad una verifica del mezzo se non è disponibile la Mat. ISPESL e soprattutto se non riceve una formale richiesta di verifica a mezzo Fax o RR.
Nel mio caso per ovviare alla mancata verifica annuale (da parte della USL locole), oltre ad averla sollecitata e/o richiesta nuovamente, ho fatto fare le verifiche anche ad un ing. esterno, esperto in apparecchi di sollevamento, che mi rilascia una bella relazione di verifica per ogni mezzo controllato.
Almeno in questo modo il DDL ha sicuramente adempiuto ai suoi obblighi.
Saluti
Olmo
voglio altresì confermare che anche l'ISPESL, a seconda del dipartimento di competenza, si comporta diversamente.
In Emilia Romagna ad esempio, un dipartimento rilascia il classico libretto delle verifiche, mentre un altro dipartimento rilascia un semplice 'foglietto' (ISPESL) con l'identificazione dell'apparecchio ed il relativo numero di matricola ISPESL, che è un codice alfanumerico composto dalla sigla della provincia da cui proviene la denuncia di messa in servizio e da un numero.
Purtroppo ancora una volta, in Italia, invece di uniformare si mescola e complica.
Da quella che è la mia esperineza, la USL non procederà mai ad una verifica del mezzo se non è disponibile la Mat. ISPESL e soprattutto se non riceve una formale richiesta di verifica a mezzo Fax o RR.
Nel mio caso per ovviare alla mancata verifica annuale (da parte della USL locole), oltre ad averla sollecitata e/o richiesta nuovamente, ho fatto fare le verifiche anche ad un ing. esterno, esperto in apparecchi di sollevamento, che mi rilascia una bella relazione di verifica per ogni mezzo controllato.
Almeno in questo modo il DDL ha sicuramente adempiuto ai suoi obblighi.
Saluti
Olmo
non discutere con uno sciocco, ti abbassa al suo livello e ti batte per esperienza
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Grazie ad Olmo (che mi ricordo sulle breccia per questo argomento, sia nel forum vecchio sia sul forum ISPESL, che è desolantemente deserto)Olmo ha scritto:Faccio anch'io i miei complimenti a weare per la sintesi ben riferita,
Ospite occasionale ha scritto:Ringrazio il Sig. Weareblind per la magnifica sintesi esposta.
Io ringrazio Marzio che mi dà certezze!
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- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Ragazzi/e, qui il cliente è davvero in prima linea! Mi chiede di dargli informazioni prima ancora che sia io ad avanzare richieste. Ora, parliamo di manutenzione ordinaria annuale dell'apparecchio di sollevamento, effettuata da ditta esterna specializzata (che poi è quella che ha installato l'apparecchio).
Il titolare chiede se la ditta possa fare una verifica dell'integrità del macchinario in utte le sue parti e provarlo MA NON AL MASSIMO CARICO, o se invece (come vorrebbe lui) debba provarlo al massimo carico sollevabile. Il problema (per la ditta manutentrice) sta nel fatto che il cliente NON ha in sito carichi pari al massimo sollevabile, i persi quindi dovrebbero essere portati dalla ditta manutentrice (10 TONNELLATE). Che fare? La risposta di partenza (vedere cosa dice il libretto di uso e manutenzione del costruttore) non soddisfa il cliente, che vuole sentirsi coperto anche rispetto alla legge 8se ne esistesse qualcuna che impone la prova a carico massimo).
Grassie.
weareblind
Il titolare chiede se la ditta possa fare una verifica dell'integrità del macchinario in utte le sue parti e provarlo MA NON AL MASSIMO CARICO, o se invece (come vorrebbe lui) debba provarlo al massimo carico sollevabile. Il problema (per la ditta manutentrice) sta nel fatto che il cliente NON ha in sito carichi pari al massimo sollevabile, i persi quindi dovrebbero essere portati dalla ditta manutentrice (10 TONNELLATE). Che fare? La risposta di partenza (vedere cosa dice il libretto di uso e manutenzione del costruttore) non soddisfa il cliente, che vuole sentirsi coperto anche rispetto alla legge 8se ne esistesse qualcuna che impone la prova a carico massimo).
Grassie.
weareblind
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La prova alla Pmax deve essere effettuata all'atto della prima installazione (parlo macchine CE) presso l'utilizzatore, da parte del costruttore o installatore autorizzato, ulteriore prova di Pmax+X per verificare l'intervento del limitatore di carico (dove previsto),
con rilascio di "verbalino" di tutto ok, come previsto dall'allegato I Direttiva Macchine. In caso di manutenzione periodica può essere sufficiente anche 2/3 Pmax per la prova del freno (vedi anche istruzioni ENPI N.4), rimane il controllo del limitatore che non avendo un carico adeguato potrebbe essere provato ogni tanto ( decisione di buon senso se la ditta solleva carichi inferiori alla Pmax della gru).
con rilascio di "verbalino" di tutto ok, come previsto dall'allegato I Direttiva Macchine. In caso di manutenzione periodica può essere sufficiente anche 2/3 Pmax per la prova del freno (vedi anche istruzioni ENPI N.4), rimane il controllo del limitatore che non avendo un carico adeguato potrebbe essere provato ogni tanto ( decisione di buon senso se la ditta solleva carichi inferiori alla Pmax della gru).
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Grazie infinite Lorenzino. Puoi indicarmi gli estremi legislativi a cui fai riferimento (o i documenti di buona tecnica)?
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