La finanziaria 2007 ha modificato l'art 7 del D.lgs 626/94 : Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienza, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima....
Non ho capito bene cosa si intende per intero ciclo produttivo, voi cosa ne pensate?
Grazie
Mi permetto di segnalare gentilmente ad Attila (e a chi ancora non lo sapesse) che l'art. 7 e' stato ulteriormente modificato ed integrato dall'art. 3 della Legge 123/2007.
Un cordiale saluto e buone discussioni a tutti nella ns. community.
Mod
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Contratto d'appalto e contratto d'opera
l'art. 7 si applica se il fornitore opera all'interno del tuo ciclo lavorativo ... oppure per incarichi affidati nell'azienda ... se per consegnare le gomme entra in azienda ed è esposto a qualche richio allora si applica .... (cordinamento, cooperazione, informazione sui rischi ecc.)
Conosco la legge 123/2007, gestisco la sicurezza di un'azienda con 20000 dipendenti. Chiedevo dei pareri e delle interpretazioni in merito alla modifica apportata dalla finanziaria 2007, poichè con tale definizione si passa da un criterio meramente topografico ( azienda o unità produttiva ), ad uno funzionale che è il ciclo produttivo. Il passaggio non è molto chiaro, ma il D. lgs 276/2003 ci dovrebbe aiutare a superare eventuali dubbi.
Attila,
nel forum ci sono molti post che trattano l'argomento.
Comunque, l'idea del legislatore era quella di "coprire" anche quelle situazioni di "esternalizzazione" di attività lavorative.
Il collega Pièpari Ti ha fatto un esempio assolutamente calzante e diffusosi a maccha d'olio negli ultimi 15 anni: l'utilizzo di cooperative o similia per effettuare attività diciamo ....... complementari all'attività dell'azienda.
Ad esempio, se l'azienda realizza lavatrici, il trasporto ed il carico delle lavatrici da spedire sul camion o sul vagone ferroviario, l'appalto alla Coop Pinco Pallo che opererà all'interno della mia azienda (tra magazzino e piazzale di carico), io devo "coprire" l'intera attività fino all'uscita del camion o del vagone ferroviario dal sito della mia azienda, gestendo i rischi interferenziali ed aggiuntivi derivanti dalla presenza nello stesso tempo e nello stesso luogo di personale dell'azienda committente e di N aziende appaltatrici e/o subappaltatrici.
Detto tra noi, chi applicava correttamente l'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994, già copriva tutto ciò.
La L. n° 276/2003 (o Legge ....... Biagi postuma), stabilisce una serie di tutele in materia di sicurezza anche per alcune forme di lavoro "particolari".
Per ognuna di esse c'è scritto (alla meno peggio) quali sono i soggetti che assumono la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori.
In genere, quando ci si porta in azienda interinali, distaccati, ecc., l'obbligo di tutela ricade sulle aziende utilizzatrici sia che esse siano aziende committenti, sia che esse siano aziende appaltatrici che subappaltatrici.
Tutte queste imprese, nel caso citato dall'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994, devono adeguarsi agli obblighi previsti dal citato articolo, ivi comprese le "novità" della L. n° 123/2007.
nel forum ci sono molti post che trattano l'argomento.
Comunque, l'idea del legislatore era quella di "coprire" anche quelle situazioni di "esternalizzazione" di attività lavorative.
Il collega Pièpari Ti ha fatto un esempio assolutamente calzante e diffusosi a maccha d'olio negli ultimi 15 anni: l'utilizzo di cooperative o similia per effettuare attività diciamo ....... complementari all'attività dell'azienda.
Ad esempio, se l'azienda realizza lavatrici, il trasporto ed il carico delle lavatrici da spedire sul camion o sul vagone ferroviario, l'appalto alla Coop Pinco Pallo che opererà all'interno della mia azienda (tra magazzino e piazzale di carico), io devo "coprire" l'intera attività fino all'uscita del camion o del vagone ferroviario dal sito della mia azienda, gestendo i rischi interferenziali ed aggiuntivi derivanti dalla presenza nello stesso tempo e nello stesso luogo di personale dell'azienda committente e di N aziende appaltatrici e/o subappaltatrici.
Detto tra noi, chi applicava correttamente l'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994, già copriva tutto ciò.
La L. n° 276/2003 (o Legge ....... Biagi postuma), stabilisce una serie di tutele in materia di sicurezza anche per alcune forme di lavoro "particolari".
Per ognuna di esse c'è scritto (alla meno peggio) quali sono i soggetti che assumono la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori.
In genere, quando ci si porta in azienda interinali, distaccati, ecc., l'obbligo di tutela ricade sulle aziende utilizzatrici sia che esse siano aziende committenti, sia che esse siano aziende appaltatrici che subappaltatrici.
Tutte queste imprese, nel caso citato dall'art. 7 del D. Lgs. n° 626/1994, devono adeguarsi agli obblighi previsti dal citato articolo, ivi comprese le "novità" della L. n° 123/2007.