Mi intrometto in un argomento non del tutto mio, perdonatemi.
Tenenedo conto che a Torino non è stato ancora stipulato l’accordo con gli enti e quindi nessuno rilascia il DURC, chiedo se potete confortarmi o meno su questi miei piccoli dubbi a cui do la mia personale interpretazione
1. Alla cassa edile mi hanno detto che per ora nella nostra zona si deve procedere come prima, cioè l’impresa deve farsi dare separatamente i tre certificati di reolarità contributiva. Vi risulta che dove non vi è ancora la convenzione si debba agire così?
2. la documentazione di regolarità contributiva va consegnata in comune all’atto della consegna del DIA, ma se alcune ditte vengono individuate in una fase successiva tale documentazione va ancora inviata in comune ad integrazione della documentazione precedente? Secondo me no.
3. Una copia di tale certificazione va comunque conservata in cantiere, assiema alla documentazione ex 494? Secondo me si, sia per le imprese iniziali, che per quelle arrivate successivamente.
Grazie.
Nel frattempo ha scritto Ram che ha datto una spallata alla mia presunta certezza sul dubbio n.2
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Obbligo presentazione Documento Unico Regolarità Contributiv
Ecco alcune risposte ai dubbi:
Tempo di rilascio e validità del Durc. Il tempo di rilascio del Durc sarà di 30 giorni dalla data della richiesta ovvero dalla sua eventuale integrazione; è previsto il principio del silenzio-assenso. Limitatamente ai lavori privati in edilizia, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 494/1996, modificato dall'articolo 86, comma 10 del Dlgs 276/2003, sono valide per il periodo di un mese dalla data del rilascio.
Altre notizie sono disponibili alla news di oggi:
http://www.sicurezzaonline.it/priare/ho ... 050728.htm
Son quasi commosso :smt039
Max DP
Tempo di rilascio e validità del Durc. Il tempo di rilascio del Durc sarà di 30 giorni dalla data della richiesta ovvero dalla sua eventuale integrazione; è previsto il principio del silenzio-assenso. Limitatamente ai lavori privati in edilizia, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 494/1996, modificato dall'articolo 86, comma 10 del Dlgs 276/2003, sono valide per il periodo di un mese dalla data del rilascio.
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Max DP
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pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
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