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AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI

Inviato: 28 nov 2007 10:31
da Saffo
Salve.
Volevo sapere se esistono riferimenti normativi che impongono al datore di lavoro di aggiornare la formazione dei propri dipendenti sull'uso del carrello elevatore (il corso è gia' stato fatto, ma l'azienda dove l ha svolto sostiene che deve rifarlo ogni 2 anni).

A me non risulta.

Grazie.

Saffo

Inviato: 28 nov 2007 11:16
da Talotz
A me risulta che va rifatto il corso per pronto soccorso, ma quello per carrellisti proprio no...

Mi viene il dubbio ora per quanto riguarda la squadra di emergenza   :smt066  Va rifatto il corso per loro?

Inviato: 28 nov 2007 11:21
da Talotz
Ma sai che forse...

Il tuo carrello e la legge 626: in regola con i corsi per carrellisti.

Le capacità del carrellista influiscono direttamente sulla produttività aziendale: il suo addestramento è essenziale per determinarne la massima resa.

S.... organizza corsi di formazione e aggiornamento per carrellisti.

ogni corso è riservato ad un massimo di 8 partecipanti
4 lezioni, ognuna di 1 ora, da svolgersi in un'unica sessione da concordare
fornitura di tutto il materiale cartaceo (schede quiz, penne, blocchetti per appunti) e tecnico per la partecipazione al corso
rilascio di un attestato per ogni partecipante, firmato dall'azienda e da Ma.....
rilascio di un manuale contenente tutte le principali operazioni da non fare quando si opera con un carrello elevatore
rilascio di una procedura standard da personalizzare, che tratta delle norme di sicurezza e dell'uso razionale del carrello elevatore  
 
L'Azienda committente deve mettere a disposizione una sala con posti a sedere e con la possibilità, per i partecipanti, di poter scrivere.


In questo sito di una societa' privata si parla esplicitamente di "corsi di formazione e di aggiornamento per carrellisti"!

Attendiamo tutti novità :smt026 , facci sapere!!

...

Inviato: 28 nov 2007 14:01
da Saffo
Non ho avuto grandi aiuti pero'....

Inviato: 28 nov 2007 14:46
da vise
Per avere dei grandi aiuti dovresti utilizzare la funzione cerca e digitare "carrellisti".....e avresti 20 interessantissimi risultati dove troverai tutte le informazioni che cerchi, purtroppo alcuni post sono riservati agli abbonati, quindi un altro ottimo modo per ricevere grandi aiuti, sarebbe quello di abbonarti.
Ovviamente i miei sono solo consigli, a presto.

Inviato: 28 nov 2007 14:52
da alessandra
Neanche a me risulta ci sia una periodicità di aggiornamento definita da una normativa nazionale (ciò non toglie che l'aggiornamento possa essere, nel caso specifico,  opportuno o necessario).
Bisognerebbe vedere se la questione non sia stata normata  a livello regionale (come per esempio nel Veneto).

Sulle caratteristiche dei corsi c'è un bel dibattito su
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... e&&start=0

Inviato: 28 nov 2007 17:20
da Renato
Se può essere di aiuto, la legge regionale 28/2004 del Veneto stabilisce la periodicità di 5 anni:

Art. 6 - Attestato per l’utilizzo dei mezzi di sollevamento.
1. Al candidato che partecipi all’attività di formazione ed aggiornamento e superi la verifica finale di apprendimento viene rilasciato un attestato che consente l’utilizzo all’interno del territorio regionale dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio di cui all’articolo 2.
2. L’attestato ha validità di 5 anni dalla data del rilascio.
3. Il rinnovo dell’attestato viene rilasciato in seguito ad uno specifico corso di formazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. In caso di revoca dell’attestato, di cui all'articolo 9 da parte degli organi di vigilanza, il nuovo attestato potrà essere rilasciato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.



Pero' è valida solo per il Veneto, giusto per complicarci la vita....

ciao
Renato

Inviato: 28 nov 2007 20:37
da Bond
Non mi risulta che il corso di aggiornamento da carrellista sia obbligatorio.
Al massimo, stante le procedure di qualità se presenti, si potrebbe prevedere un corso di aggiornamento per coloro che compiono cacchiate.

:smt002

Stessa cosa dicasi per gli addetti all'antincendio.
Io, comunque, faccio un aggiornamento sulla sola parte pratica di spegnimento ogni tre anni parificandolo, in anticipo sulla normativa  :smt002 , agli addetti al Primo Soccorso.

Ciaaa
Bond

Inviato: 29 nov 2007 03:37
da vise
A mio avviso, la formazione iniziale ed eventuali aggiornamenti dei conduttori di carrelli elevatori, diventa obbligatoria nei casi previsti dagli artt. del D.Lgs. 626/94 sotto riportati.
Quindi diventa obbligatorio farli se ad esempio si cambia modello di carrello, viene modificato il lay-out aziendale, o comunque è riscontrata l'insorgenza di nuovi rischi.
Quindi non periodicità a prescindere, ma svolgimento dei corsi se giustificati da quanto specificato dal D.Lgs.626/94.
Così ho sempre operato, attendo eventuali commenti.


....
Art.22. Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1).

2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
.......
Art.35
......
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro é riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato é qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
......

Art.38. Formazione ed addestramento

1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
......

Inviato: 29 nov 2007 09:12
da Marzio
Come supercorrettamente già indicato da Vise e Renato (che saluto), l'informazione e formazione è normata in modo preciso sia dal recepimento della 89/391 (in particolare artt. 21 e 22, D.Lgs. 626/94) sia dal recepimento della 89/655 (titolo III, art. 38, D.Lgs. 626/94). Esistono Regioni, come il Veneto (ma mi pare che la cosa si sia fermata), che hanno dettagliato maggiormente tali obblighi.
Io vorrei però fare un'altro discorso (senza voler con questo entrare nel club dei "benaltristi"). Il problema, al di là di quanto sacrosantamente prevede la legge, è di analisi e verifica del fabbisogno formativo. Chi devo formare, che strumenti uso per il corso di formazione, quali competenze voglio fornire, come verifico la reale ricaduta dell'intervento formativo, quale periodicità prevedo per l'aggiornamento della formazione (tenendo ben presente che solo "un gioiello è per sempre", come recita il famoso spot televisivo)?
La risposta a queste domande, a mio avviso, deve sicuramente uscire dal documento di analisi e valutazione dei rischi, magari in un allegato specifico che individua le procedure di "training" aziendale.

Ciao

Marzio