Una procedura da seguire potrebbe essere quella suggerita da Catanga, che qui riassumo (leggermente rielaborato):
1.Operativamente per soddisfare il nuovo obbligo, il datore di lavoro-committente, una volta valutata l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, invia loro un'apposita comunicazione prima di procedere alla stipula del contratto.
2.La “comunicazione” del datore di lavoro- committente conterrà:
le informazioni riguardanti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori e le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate dal datore di lavoro-committente per garantire la sicurezza e la tutela della salute del proprio personale, comprese le misure da adottare in caso d’emergenza.
3.Conosciute queste informazioni, ciascun appaltatore e/o lavoratore autonomo dovrà:
comunicare al committente i rischi che le lavorazioni, oggetto dell’appalto assegnatogli, introdurranno all’interno dell’azienda appaltante,comunicare al committente le misure di prevenzione e protezione che adotterà, in funzione delle particolarità dell’ambiente in cui le stesse si svolgeranno, per garantire la sicurezza e la salute del proprio personale.
4.Il datore di lavoro-committente, una volta ricevute le informazioni riguardanti i rischi introdotti dall’esecuzione dei lavori degli appaltatori, dovrà:
effettuare una riunione con la partecipazione degli appaltatori;
nella riunione dovrà essere definito un programma dei lavori, strutturato in modo da eliminare, se possibile, le interferenze tra le differenti attività lavorative indicando le soluzioni adottate.
nel caso non sia possibile eliminare tutte le interferenze, sarà necessario definire le misure adottate per gestire i conseguenti rischi presenti.
5.Quanto scaturito dalla riunione dovrà essere formalizzato in un apposito documento integrativo condiviso che andrà allegato all’esistente DVR o all’autocertificazione, del datore di lavoro- committente.
Questo documento integrativo costituisce lo strumento operativo che regolamenterà le attività lavorative del committente e degli appaltatori in quelle aree dell’azienda dove si concretizzano le interferenze lavorative tra le due attività.
Questo documento integrativo dovrà essere allegato al contratto d’appalto e poi aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori.
In sintesi il Datore di lavoro-Committente:
-Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle ditte e dei Lavoratori autonomi.
-Invia comunicazione alle ditte ed ai L.A.
-Riceve, a sua volta, dalle ditte notizie relative ai rischi da loro introdotti in azienda.
-Indice riunione dalla quale scaturisce il “documento” condiviso.
-Stipula e firma il contratto che ha come allegato il “documento”.