Aiuto...Aiuto....
Impresa artigiana che lavora nel settore edile...padre e figlio con contratto di collaboratore familiare!
L'art.230-bis del c.c. esclude tali lavoratori!Quindi....niente 626...visite mediche...etc etc?!
Non riesco a venir fuori dal miscuglio mentale di decreti..circolari e articoli vari in merito a tali figure.
è ovvio che in tema di sicurezza tutte le misure antinfortunistiche devono essere applicate (anche solo per buon senso) ma a livello "legale" il figlio è un subordinato o no?!la visita medica la fa o no?!
Aiuto...capisco il periodo di festa ma se qualcuno riesce a darmi news...Grazie forumiani...
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Collaboratori familiari
In Italia, le cose non sono mai semplici quando si devo scrivere ed applicare delle leggi.
Sulla questione delle "Imprese familiari", lo stato dell'arte, è il seguente.
Per quanto riguarda i collaboratori familiari (art. 230-bis del codice civile), secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 154/1996, essi non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori subordinati.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 28/1997, ha chiarito che nell’ipotesi di una ditta individuale, la normativa prevenzionale si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.
Il vincolo di subordinazione tra familiari, esiste sicuramente nell’ipotesi di formale assunzione con contratto dei familiari o nell’ipotesi – che solo un giudice può individuare come tale – di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare contratto d’assunzione o di un intervento dell’autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali, va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c., e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
Nel caso in cui, il lavoratore autonomo si avvalesse di un collaboratore (quale che sia il rapporto con questo soggetto) che operasse sotto le sue indicazioni e direttive per l’esecuzione di una determinata attività, allora perderebbe lo “status” di lavoratore autonomo e diverrebbe “datore di lavoro di fatto” con un dipendente.
Nei confronti di quest’ultimo, il neo datore di lavoro è tenuto ad attuare quanto previsto dalle normative di legge vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori subordinati.
Nel caso specifico del cantiere edile, il neo datore di lavoro, oltre all’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994, dovrebbe redigere il piano operativo di sicurezza (POS) con riferimento alle attività svolte.
Buon anno.
Sulla questione delle "Imprese familiari", lo stato dell'arte, è il seguente.
Per quanto riguarda i collaboratori familiari (art. 230-bis del codice civile), secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 154/1996, essi non sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori subordinati.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 28/1997, ha chiarito che nell’ipotesi di una ditta individuale, la normativa prevenzionale si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.
Il vincolo di subordinazione tra familiari, esiste sicuramente nell’ipotesi di formale assunzione con contratto dei familiari o nell’ipotesi – che solo un giudice può individuare come tale – di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto.
Pertanto, in mancanza di un regolare contratto d’assunzione o di un intervento dell’autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali, va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c., e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.
Nel caso in cui, il lavoratore autonomo si avvalesse di un collaboratore (quale che sia il rapporto con questo soggetto) che operasse sotto le sue indicazioni e direttive per l’esecuzione di una determinata attività, allora perderebbe lo “status” di lavoratore autonomo e diverrebbe “datore di lavoro di fatto” con un dipendente.
Nei confronti di quest’ultimo, il neo datore di lavoro è tenuto ad attuare quanto previsto dalle normative di legge vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori subordinati.
Nel caso specifico del cantiere edile, il neo datore di lavoro, oltre all’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994, dovrebbe redigere il piano operativo di sicurezza (POS) con riferimento alle attività svolte.
Buon anno.