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Obbligo sui dispositivi di sicurezza: mancano le scale

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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mb_75
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Iscritto il: 19 gen 2008 19:03

Sono coordinatore per la sicurezza di un cantiere in fase di esecuzione.
Sono stata contattata dal Direttore Lavori e mi viene comunicato che esiste un problema tra impresa principale dei lavori (che quindi ha costruito il grezzo) e le imprese esterne quali idraulico ed elettricista.
L'abitazione in esecuzione è finita parzialmente, pareti, solai, copertura. L'impresa quindi per un bel pezzo non deve più metterci piede a parte la realizzazione delle fognature.
Ora entrano in scena gli elettricisti e gli idraulici.
Questi però si trovano di fronte a tre piani, di cui uno sotto terra senza l'ausilio delle scale. Semplicemente per il fatto che le scale verranno realizzate in legno e ferro alla fine dei lavori.
La questione sta sul fatto che queste due imprese non hanno intenzione di portare delle semplici scale, anche a pioli per accedere al cantiere, o forse non ne dispongono.
L'impresa principale dal canto suo non intende lasciare le sue scale perchè non deve operare in cantiere per un bel pezzo.
La domanda è: chi è tenuto a installare le scale? Ricordo che elettricista e idraulico non sono in subappalto.
Grazie a tutti
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
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La domanda non è chi deve installare le scale ma come avrebbero intenzione di scendere al piano interrato!!! Volando? Il problema non sussiste in quanto colui il quale ha la necessità di andare nel seminterrato dovrà, per elementare bisogno di un supporto, utilizzare una scala. Te, poi, come CSE imporrai l'impiego di una scala con determinati criteri (costruttivi, dimensionali, ecc).

Ad ogni modo, l'uso promiscuo di attrezzature di altra impresa (prendo l'esempio dell'appaltatore che non vuole lasciare le scale a pioli all'elettricista e/o idraulico) andrebbe messo per iscritto con successiva assunzione di responsabilità di chi "da" e di chi "prende".

Roba da matti...non riferito a te mb_75.



:smt023
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Bohr
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Dimenticavo...

L'appaltatore ha l'obbligo di lasciare in sicurezza il cantiere.

Parapetti installati, copertura di beole, pozzetti, segnalazione di cavi e così via.

Buon lavoro... :smt023
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mb_75
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Iscritto il: 19 gen 2008 19:03

Bohr ha scritto:Dimenticavo...

L'appaltatore ha l'obbligo di lasciare in sicurezza il cantiere.

Parapetti installati, copertura di beole, pozzetti, segnalazione di cavi e così via.

Buon lavoro... :smt023
Bene, a questa tua ultima indicazione sapresti darmi il riferimento normativo giusto?
Grazie

mb_75
Finozzi

Se intendi il riferimento normativo per
parapetti installati, copertura di beole, pozzetti, segnalazione di cavi e così via

penso che ti sia già sufficiente il dpr 164 no?
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Bohr
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Non voglio lasciare nulla in sospeso, non appena ho 2 minuti, vediamo di citare tutti i riferimenti. Ad ogni modo il D.P.R. 164/56 è un validissimo supporto.

:smt023
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