Salve,
desideravo un informazione, sono CSE in un cantiere edile in appalto pubblico, il PSC prevede delle penali nel caso si verificassero delle reiterate omissioni da parte dell'Impresa, il mio quesito è il seguente:
Se e come devono essere comminate all'Impresa appaltatrice? E se sì, tali importi come vengono pagati dall'Impresa? Ovvero vanno decurtarti dagli importi contrattuali dei lavori? dalle somme per la sicurezza o altro?
Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione in attesa di un vostro riscontro colgo l'occasione per inviare
Distinti Saluti
Antonio T.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Piano di sicurezza con penali
Chiedo venia ma...non c'è alcun riferimento a come queste penali verranno applicate? Non esiste alcun riferimento all'importo percentuale applicato in caso di "accertate" e "reiterate" violazioni?
A mio avviso senza questi riferimenti la penale non è applicabile perchè non spiega il "metodo". E' un po come dire che per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori c'è una penale. Si ok, ma di quanto? Potrebbe un impresa a fronte dell'importo da sostenere in caso di inadempieza non accettare il lavoro ergo quella voce del contratto non è stata sviluppata dalle parti e quindi impugnabile legalmente da entrambi i contraenti.
A mio avviso senza questi riferimenti la penale non è applicabile perchè non spiega il "metodo". E' un po come dire che per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori c'è una penale. Si ok, ma di quanto? Potrebbe un impresa a fronte dell'importo da sostenere in caso di inadempieza non accettare il lavoro ergo quella voce del contratto non è stata sviluppata dalle parti e quindi impugnabile legalmente da entrambi i contraenti.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Ringrazio per la risposta e cerco di essere più esplicito e preciso.
Riporto, pertanto, quanto indicato nel piano di sicurezza per il caso in specie:
- Penali del P.d.S in ordine a mancato rispetto degli obblighi relativi alla recinzione di cantiere, delle norme sul controllo dell'accessibilità al cantiere.
Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 250,00, ulteriori infrazioni € 500,00.
Posto che ho già formalmente invitato l'Impresa a mantenere la recinzione e che già è passato abbondantemente il tempo indicato per l'intervento volevo capire con quali modalità dovevo applicare la prima penale di 250 € e poi la eventuale successiva. Si veda ulteriormente la prima richiesta.
Grazie ancora per la risposta.
Riporto, pertanto, quanto indicato nel piano di sicurezza per il caso in specie:
- Penali del P.d.S in ordine a mancato rispetto degli obblighi relativi alla recinzione di cantiere, delle norme sul controllo dell'accessibilità al cantiere.
Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 250,00, ulteriori infrazioni € 500,00.
Posto che ho già formalmente invitato l'Impresa a mantenere la recinzione e che già è passato abbondantemente il tempo indicato per l'intervento volevo capire con quali modalità dovevo applicare la prima penale di 250 € e poi la eventuale successiva. Si veda ulteriormente la prima richiesta.
Grazie ancora per la risposta.
Beh...come CSE mi vedrei bene di richiedere di adempire ad una sanzione economica e comunque di intervenire direttamente su questioni di questo tipo. Spingerei più che altro il Committente ad impugnare quanto scritto e accettato dall'impresa (sempre che si dia evidenza dell'accettazione integrale dei contenuti del PSC).
D.Lgs 494/96 e 528/99 Testo integrato
Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili
ART. 5 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed ilcoordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1 bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
D.Lgs 494/96 e 528/99 Testo integrato
Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili
ART. 5 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed ilcoordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1 bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Questo tipo di penali sono certamente ammissibili.
Nel contratto, però, devono essere soggette ad accettazione espressa.
Chi le deve applicare non è il CSE ma il committente attraverso le relazioni del CSE stesso e la detrazione dal SAL tramite il Direttore dei Lavori.
Nel contratto, però, devono essere soggette ad accettazione espressa.
Chi le deve applicare non è il CSE ma il committente attraverso le relazioni del CSE stesso e la detrazione dal SAL tramite il Direttore dei Lavori.
catanga ha scritto:Questo tipo di penali sono certamente ammissibili.
Nel contratto, però, devono essere soggette ad accettazione espressa.
Chi le deve applicare non è il CSE ma il committente attraverso le relazioni del CSE stesso e la detrazione dal SAL tramite il Direttore dei Lavori.
Anche per questo motivo ho chiesto lumi, considerato anche che la mia committenza, Rup e Amministrazione in genere, non vuole sporcarsi molto le mani anche e non solo in questo campo, la solleciterò in questo senso. Non credo che in contratto sia esplicitamento richiesta l'accettazione di queste penali. A questo proposito non penso che nemmeno quelle previste nel capitolato speciale d'appalto per eventuali ritardi siano esplicitamente accettate. Vi è differenza sostanziale tra le due tipologie?bohr ha scritto:Beh...come CSE mi vedrei bene di richiedere di adempire ad una sanzione economica e comunque di intervenire direttamente su questioni di questo tipo. Spingerei più che altro il Committente ad impugnare quanto scritto e accettato dall'impresa (sempre che si dia evidenza dell'accettazione integrale dei contenuti del PSC).
Comunque a prescindere da questo, adesso mi è più chiaro il da farsi, vi ringrazio ancora per la cortese attenzione e se avete ancora dei consigli da darmi in merito li accetterò con estremo interesse.
Buona giornata
PS.: pensate sia meglio che invi una comunicazione all'Impresa con la quale reitero la richiesta di adempimento, ricordandole che si tratta del secondo avviso e contestualmente invio la stessa all'Amministrazione perchè agisca di conseguenza, mettendo in mora l'Impresa e proponendo l'applicazione della penale?