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Scalini

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
simi

Relativamente all'argomento mi permetto di concordare con quanto risposto da cama; infatti l'art. 16 del D.P.R. 547/55 non fa riferimento ad un numero minimo di gradini ma parla, in generale, di presenza del corrimano e in caso di lati aperti anche di parapetto o difesa equivalente; casomai sono, come spesso succede, i singoli Regolamenti Edilizi a specificare eventuali altezze minime (dal piano su cui prospettano) che comportano  la presenza di  ringhiere, parapetti o quant'altro.
La norma che prevede, ma ai soli fini antincendio, la presenza di un corrimano centrale per scale di larghezza superiore ai 3 m è il D.M. 14.08.1996, mentre a mio avviso il D.M. 14.06.89 n° 236 (barriere architettoniche), dove all'art. 4.1.10- scale si parla anche di corrimano installato su entrambi i lati, va applicato solo se la scala in oggetto è utilizzata come percorso da parte delle persone diversamente abili per accedere ai servizi forniti dall'edificio in questione. Grazie e buona giornata a tutti.
giomar

Grazie a tutti.
Giovanni
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sandro
Messaggi: 132
Iscritto il: 31 ott 2004 16:36

solo per segnalare un utile opuscolo sulla sicurezza delle scale nelle news di oggi di sol

http://www.sicurezzaonline.it/priare/ho ... 050310.htm

anche se della svizzera puo' essere una prima guida (così come anche quella sulle porte e portoni)
ciao

sandro  :smt026
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