Relativamente all'argomento mi permetto di concordare con quanto risposto da cama; infatti l'art. 16 del D.P.R. 547/55 non fa riferimento ad un numero minimo di gradini ma parla, in generale, di presenza del corrimano e in caso di lati aperti anche di parapetto o difesa equivalente; casomai sono, come spesso succede, i singoli Regolamenti Edilizi a specificare eventuali altezze minime (dal piano su cui prospettano) che comportano la presenza di ringhiere, parapetti o quant'altro.
La norma che prevede, ma ai soli fini antincendio, la presenza di un corrimano centrale per scale di larghezza superiore ai 3 m è il D.M. 14.08.1996, mentre a mio avviso il D.M. 14.06.89 n° 236 (barriere architettoniche), dove all'art. 4.1.10- scale si parla anche di corrimano installato su entrambi i lati, va applicato solo se la scala in oggetto è utilizzata come percorso da parte delle persone diversamente abili per accedere ai servizi forniti dall'edificio in questione. Grazie e buona giornata a tutti.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Scalini
solo per segnalare un utile opuscolo sulla sicurezza delle scale nelle news di oggi di sol
http://www.sicurezzaonline.it/priare/ho ... 050310.htm
anche se della svizzera puo' essere una prima guida (così come anche quella sulle porte e portoni)
ciao
sandro :smt026
http://www.sicurezzaonline.it/priare/ho ... 050310.htm
anche se della svizzera puo' essere una prima guida (così come anche quella sulle porte e portoni)
ciao
sandro :smt026