cari colleghi vi chiedo di risolvere un dubbio che mi assilla.
un caro esponente di un'associazione di Ravenna, afferma che il datore di lavoro può delegare ad altri la propria responsabilità;
in questo caso il soggetto avente delega può ricoprire l'incarico di Rspp facendo solamente il corso di 16 ore ( come previsto per i datori di lavoro)
siete d'accordo con questa interpretazione?
io credo che in ogni caso questo ragionamento non vale ma che anche il delebato debba farsi i tre moduli a, b, c per macrosettore realtivo.
che ne pensate?
cordiali saluti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Datori di lavoro e corsi RSPP
Cioè????
Delgare la funzione del di Datore di Lavoro?
Ehm... cioè... veramente... normalmente non si fa ma non è che sdia propriamente vietato per legge.
E' impesabile che un DdL deleghi la sua funzione perchè perderebbe tutti i suoi poteri che sono:
obblighi INDELEGABILIP er il C.C.
1. Obbligo di esercitare una attività imprenditoriale realizzata nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, perciò che attiene ai macchinari, agli impianti ed ai luoghi di lavoro.
2. Obbligo di scelta di collaboratori idonei e capaci ai quali assegnare le deleghe organizzative, operative e di gestione di funzioni necessarie per il buon funzionamento dell’attività imprenditoriale.
3. Obbligo di verificare che l’attività lavorativa da lui promossa venga esercitata nel rispetto delle norme di sicurezza
obblighi INDELEGABILI Per Il D.Lgs 626/94
a) Eseguire la VALUTAZIONE DEI RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nella scelta dell’attrezzatura di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
b) Il contestuale obbligo di tradurre la valutazione dei rischi nella redazione di un documento programmatico-operativo finalizzato alla prevenzione, (DVR) che contenga:
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale.
Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Le procedure di sicurezza intese come modalità definite per eseguire un’attività lavorativa in sicurezza e igiene.
c) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Non è che non possa delegare tali compiti ma se li delega non è più lui il DdL e vale ciò che dicevi tu, Doctor.
Eppoi, sinceramente, non ho mai visto nessuno che deleghi completamente la funzione del DdL, a parte nelle grosse industrie in cui il DdL non può svolgere i compiti di RSPP.
Ciaaa
Bond
Delgare la funzione del di Datore di Lavoro?
Ehm... cioè... veramente... normalmente non si fa ma non è che sdia propriamente vietato per legge.
E' impesabile che un DdL deleghi la sua funzione perchè perderebbe tutti i suoi poteri che sono:
obblighi INDELEGABILIP er il C.C.
1. Obbligo di esercitare una attività imprenditoriale realizzata nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, perciò che attiene ai macchinari, agli impianti ed ai luoghi di lavoro.
2. Obbligo di scelta di collaboratori idonei e capaci ai quali assegnare le deleghe organizzative, operative e di gestione di funzioni necessarie per il buon funzionamento dell’attività imprenditoriale.
3. Obbligo di verificare che l’attività lavorativa da lui promossa venga esercitata nel rispetto delle norme di sicurezza
obblighi INDELEGABILI Per Il D.Lgs 626/94
a) Eseguire la VALUTAZIONE DEI RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nella scelta dell’attrezzatura di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
b) Il contestuale obbligo di tradurre la valutazione dei rischi nella redazione di un documento programmatico-operativo finalizzato alla prevenzione, (DVR) che contenga:
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale.
Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Le procedure di sicurezza intese come modalità definite per eseguire un’attività lavorativa in sicurezza e igiene.
c) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Non è che non possa delegare tali compiti ma se li delega non è più lui il DdL e vale ciò che dicevi tu, Doctor.
Eppoi, sinceramente, non ho mai visto nessuno che deleghi completamente la funzione del DdL, a parte nelle grosse industrie in cui il DdL non può svolgere i compiti di RSPP.
Ciaaa
Bond
Assolutamente No, concordo con Giuliano...
Anche a me leggende di paese hanno comunicato tale informazione...
Se cosi fosse lo farebbero tutti e La relativa formazione con i relativi Moduli non avrebbero senso di Esistere...
Anche a me leggende di paese hanno comunicato tale informazione...
Se cosi fosse lo farebbero tutti e La relativa formazione con i relativi Moduli non avrebbero senso di Esistere...
In The Land Of The Blind,
The One-Eyed Item Is King...
The One-Eyed Item Is King...