Art. 47 – D.Lgs. 81/2008
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 (RLS AZIENDALE), le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49 (RLS TERRITORIALE O DI SITO), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Dalla lettura della norma attuale, comparata con la previgente, mi sembra di evincere che, in caso di mancata nomina del RLS aziendale (e di relativa comunicazione all’INAIL, con le modalità ed i tempi che saranno individuati) scatta in modo “automatico” il RLS territoriale, di comparto o di sito.Art. 18 D.Lgs. 626/94
….. il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.
Quindi tutti gli obblighi (anche penalmente perseguibili) del DDL in ordine alla “consultazione” ed “informazione” nei confronti del RLS, in caso di mancata nomina all’interno dell’azienda, sono riferibili immediatamente al RLS territoriale, di comparto o di sito?
Il DDL quindi, sempre in caso di mancata nomina all’interno dell’azienda, deve farsi carico di individuare il RLST per consultarlo ed informarlo?
Grazie