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TU - Mancata nomina RLS aziendale

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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Stefano F.
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Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
Località: Emilia-Romagna

Vi propongo una questione sul Rappresentante dei lavoratori.
Art. 47 – D.Lgs. 81/2008

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 (RLS AZIENDALE), le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49 (RLS TERRITORIALE O DI SITO), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Art. 18 D.Lgs. 626/94

….. il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.
Dalla lettura della norma attuale, comparata con la previgente, mi sembra di evincere che, in caso di mancata nomina del RLS aziendale (e di relativa comunicazione all’INAIL, con le modalità ed i tempi che saranno individuati) scatta in modo “automatico” il RLS territoriale, di comparto o di sito.

Quindi tutti gli obblighi (anche penalmente perseguibili) del DDL in ordine alla “consultazione” ed “informazione” nei confronti del RLS, in caso di mancata nomina all’interno dell’azienda, sono riferibili immediatamente al RLS territoriale, di comparto o di sito?

Il DDL quindi, sempre in caso di mancata nomina all’interno dell’azienda, deve farsi carico di individuare il RLST per consultarlo ed informarlo?

Grazie
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

I soggetti attivi sono i RLST e non il datore di lavoro.
Infatti c'è scritto "sono esercitate...".

Quindi, tutto deve essere messo a loro disposizione ....... ma quando si fanno vivi in azienda per esercitare i loro diritti quali rappresentanti dei lavoratori.

Non devo essere io datore di lavoro a doverli andare a cercare in giro per la provincia.
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Stefano F.
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Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
Località: Emilia-Romagna

Penso anch'io debba essere così.........

Il DDL deve comunque attendere un qualche "atto" formale di esercizio delle funzioni di cui all'art. 50 da parte dei RLST prima di procedere alla loro consultazione "preventiva e tempestiva" in ordine alla valutazione dei rischi (che, in attesa dell'atto da parte dei RLST, risulterà inevitabilmente "successiva e ritardata").

Grazie
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arch.Andrea
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Iscritto il: 05 mag 2008 17:09
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catanga ha scritto:I soggetti attivi sono i RLST e non il datore di lavoro.
Infatti c'è scritto "sono esercitate...".

Quindi, tutto deve essere messo a loro disposizione ....... ma quando si fanno vivi in azienda per esercitare i loro diritti quali rappresentanti dei lavoratori.

Non devo essere io datore di lavoro a doverli andare a cercare in giro per la provincia.
Ma quindi si presentano "da soli"?
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carlito
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Iscritto il: 05 dic 2007 12:28

in ogni caso mi pare di capire che non sarà più ammessa l'assenza dell'rls in azienda. almeno la nomina sarà obbligatoria.
poi che questo si faccia vedere o meno è un'altro discorso.
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arch.Andrea
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Iscritto il: 05 mag 2008 17:09
Località: Alba

carlito ha scritto:in ogni caso mi pare di capire che non sarà più ammessa l'assenza dell'rls in azienda. almeno la nomina sarà obbligatoria.
poi che questo si faccia vedere o meno è un'altro discorso.
Anche io avevo capito così da una prima lettura... mi fa piacere trovare conferma di questo!
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Stefano F.
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Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
Località: Emilia-Romagna

Quindi:

1) I lavoratori nominano RLS Aziendale, il quale esercita le proprie funzioni - ddl indica sul DVR e comunica all'INAIL il suo nominativo.

2) I lavoratori NON nominano RLS Aziendale : il RLS Territoriale esercita le funzioni del RLS - ddl indica sul DVR e comunica all'INAIL il nominativo del RLS Territoriale

?????
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erx
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Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

stefano, dovrebbe essere così, anche se mi rimane un dubbio:
il RLST non viene nominato dal DdL, ma dovrebbe presentarsi da solo e dire "buongiorno, il sono RLST e ti romperò tanto le scatole".
inoltre, chi lo paga?
Se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta. Se ci scambiamo un'idea avremo entrambi due idee.
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Stefano F.
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Iscritto il: 16 ott 2004 14:27
Località: Emilia-Romagna

Il Fondo di cui all'art. 52 ?
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arch.Andrea
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Iscritto il: 05 mag 2008 17:09
Località: Alba

erx ha scritto: il RLST non viene nominato dal DdL, ma dovrebbe presentarsi da solo e dire "buongiorno, il sono RLST e ti romperò tanto le scatole".
inoltre, chi lo paga?
Ma prima, quando non si sceglieva il RLS all'interno dei lavoratori, erano gli stessi che dicevano di volere quello terrioriale e quindi il datore di lavoro si organizzava per "trovarlo", vedi ad esempio quelli di categoria, pagando una quota (mi pare 9 € per ogni lavoratore).
Ma non penso ci siano per tutte le categorie!
Boh!
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