E' stata mantenuta in vita, fino al 30/12/2012 o fino al decreto sulle procedure standardizzate da emanarsi entro 18 mesi, la deroga di stesura del DVR per aziende fino a 10 lavoratori.
ma in questo caso, visto che il nominativo dell'RSPP non va più comunicato, presumo andrà inserito nell'autocertificazione sostitutiva del DVR?
e poi, col 626, copia dell'autocertificazione andava inviata ad asl e DPL. ora?
il TU mi pare che non dica nulla al riguardo...ma sicuramente sono io che arranco...puff...puff...e non riesco a trovare modo e tempo di studiarmelo tipo manfro
saluti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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TU - Autocertificazione e RSPP
Anch'io ho immaginato andasse inserito nell'autocertificazione, ma a questo punto bisogna rifare l'autocertificazione ai sensi dell'81/08 con data certa o visto che valgono ancora le vecchie autocert. ai sensi della 626, si tengono e si fa una lettera di nomina a cui si da data certa?
Grazie, Platero
Grazie, Platero
direi che rifare l'autocertificazione con riferimento all'81/08 e contenente il nominativo dell'rspp, magari con un timbro postale sopra per la data è una cosa semplice ed inequivoca
saluti
saluti
Essere saggio e amare eccede le capacità dell'uomo. (W. Shakespeare)
- arch.Andrea
- Messaggi: 94
- Iscritto il: 05 mag 2008 17:09
- Località: Alba
io per i piccolini mi sa che continuerò a fare il mio mini-DVR...
e fai bene.
però visto che c'è una deroga fino a giugno 2012, si può anche ricorrerci (a meno chè non tirino fuori nei prossimi 18 mesi le procedure standardizzate)
però visto che c'è una deroga fino a giugno 2012, si può anche ricorrerci (a meno chè non tirino fuori nei prossimi 18 mesi le procedure standardizzate)
Essere saggio e amare eccede le capacità dell'uomo. (W. Shakespeare)
"art. 29:
...
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
...
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto."
in pratica il comma 7 dice che i muratori fino a 50 dip non possono applicare le procedure standardizzate.
ma i muratori fino a 10?
e i muratori fino a 10 possono autocertificare? anche dopo il 30 giugno 2012?
grazie a tutti, erx
...
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
...
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto."
in pratica il comma 7 dice che i muratori fino a 50 dip non possono applicare le procedure standardizzate.
ma i muratori fino a 10?
e i muratori fino a 10 possono autocertificare? anche dopo il 30 giugno 2012?
grazie a tutti, erx
Rimando in testa al Forum questo thread in quanto pegaso22 ne aveva aperto uno sullo stesso argomento quanche minuto fa.
Risollecito tutti a consultare le 6 pagine di questo forum prima di scrivere alcuna domanda.
Molte volte i quesiti che volete proporre hanno gia' avuto risposta.
Per vedere tutte le pagine dovete cliccare sui numeretti che trovate in alto e in basso a destra nella pagina principale del Forum.
Cordiali saluti a tutti.
Mod
N.B.: se pegaso22 si registra mi farebbe un grosso piacere.
La registraizone e' gratuita
Risollecito tutti a consultare le 6 pagine di questo forum prima di scrivere alcuna domanda.
Molte volte i quesiti che volete proporre hanno gia' avuto risposta.
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Cordiali saluti a tutti.
Mod
N.B.: se pegaso22 si registra mi farebbe un grosso piacere.
La registraizone e' gratuita
- proserpino
- Messaggi: 82
- Iscritto il: 01 feb 2008 16:20
Buon pomeriggio!
Permettetemi una considerazione.
Se il Legislatore legifera in modo insensato, noi che dobbiamo applicare le norme al mondo reale, non potremmo cercare di evitare di fare passi indietro?
Mi pare che sull'autocertificazione si fossero spese anche troppe parole e che la bocciatura fosse pressoché unanime.
Ora Erx me la riproponi per un edile?
A me pare abbastanza chiaro che il comma 7 punto C dice che certi settori (inclusi TUTTI i cantieri, indipendentemente dal numero di lavoratori) non possono usufruire di modelli di DVR semplificati o ridotti.
(e comunque "fino a 50" vuol dire da 1 a 50)
L'autocertificazione è e resta UNA CIOFECA!
Trovo tuttora negozi di abbigliamento e fruttivendoli che, in ragione di tale diritto, non hanno ancora adesso comprato un estintore o hanno attrezzature da preistoria!
Il popolo dei consulenti dovrebbe, a mio parere, sconsigliarla sempre e fare piuttosto un DVR, ridotto in funzione dell'attività.
Alla fine tutti direbbero: ah, sì, l'autocertificazione esiste ma non la usa più nessuno!
Permettetemi una considerazione.
Se il Legislatore legifera in modo insensato, noi che dobbiamo applicare le norme al mondo reale, non potremmo cercare di evitare di fare passi indietro?
Mi pare che sull'autocertificazione si fossero spese anche troppe parole e che la bocciatura fosse pressoché unanime.
Ora Erx me la riproponi per un edile?
A me pare abbastanza chiaro che il comma 7 punto C dice che certi settori (inclusi TUTTI i cantieri, indipendentemente dal numero di lavoratori) non possono usufruire di modelli di DVR semplificati o ridotti.
(e comunque "fino a 50" vuol dire da 1 a 50)
L'autocertificazione è e resta UNA CIOFECA!
Trovo tuttora negozi di abbigliamento e fruttivendoli che, in ragione di tale diritto, non hanno ancora adesso comprato un estintore o hanno attrezzature da preistoria!
Il popolo dei consulenti dovrebbe, a mio parere, sconsigliarla sempre e fare piuttosto un DVR, ridotto in funzione dell'attività.
Alla fine tutti direbbero: ah, sì, l'autocertificazione esiste ma non la usa più nessuno!