Carissimi/e, chiedo aiuto perché non riesco a venirne a capo. Mi serve sapere se c’è un preciso disposto normativo che rende CHIARAMENTE obbligatoria la sorveglianza sanitaria in presenza di sovraccarichi degli arti superiori e movimenti ripetitivi.
So bene che la problematica è affrontata dai medici competenti laddove la sorveglianza sanitaria è già in essere per altre tipologie di rischi.
Il problema però mi si pone per le attività dove non sussistono altri motivi per attivare le visite mediche.
Premetto che non sono affatto propensa a sottovalutare il rischio e che nelle attività dove lo rilevo prescrivo sempre la valutazione con l’ergonomo e la consultazione di un medico competente .
Non vi sto quindi chiedendo se è giusto o se è utile attivare le visite mediche, ma se è formalmente obbligatorio e sulla base di quale norma (scusate ma mi serve il cavillo).
Parto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08. Mi dice che:
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente (e non trovo riferimenti precisi), dalle direttive europee (e non trovo riferimenti precisi) nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’articolo 6 (che ancora non hanno costituito secondo i criteri del nuovo decreto);
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.(e se il lavoratore non ne fa richiesta?)
In riferimento all’obbligo ho trovato solo materiale che ritengo insufficiente, cioè linee guida redatte dalla regioni Lombardia (Decreto della Direzione Generale Sanità n. 18140 del 2003 - p10) e Veneto.
Per gli interessati si scaricano presso i seguenti indirizzi
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyr ... petuti.pdf
http://www.sanita.regione.lombardia.it/ ... _18140.pdf
Grazie in anticipo per le risposte.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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sforzi ripetuti arti superiori
- alessandra
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Alessandra
Ciao Ale, il tuo è anche un mio dubbio di lunga data.
Sono certissimo che non esista un riferimento diretto, ma solo un'interpretazione della norma (tra l'altro mi pare se ne parli proprio nei documenti da te citati) che considera la sorveglianza sanitaria come misura alla quale ricorrere per tutelare il lavoratore (Ed io mi sono sempre chiesto: ma la sorveglianza sanitaria non è fatta solo nei casi previsti dalla normativa vigente?).
Sono certissimo che non esista un riferimento diretto, ma solo un'interpretazione della norma (tra l'altro mi pare se ne parli proprio nei documenti da te citati) che considera la sorveglianza sanitaria come misura alla quale ricorrere per tutelare il lavoratore (Ed io mi sono sempre chiesto: ma la sorveglianza sanitaria non è fatta solo nei casi previsti dalla normativa vigente?).
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 167 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ ALLEGATO XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• il carico è troppo pesante;
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• è eccessivo;
• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
• può comportare un movimento brusco del carico;
• è compiuto col corpo in posizione instabile.
3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
• il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
• il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
• la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.
4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’
L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:
• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
• pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 152, comma 3.
Era questo che cercavi?
ciao
Mauro
Articolo 167 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ ALLEGATO XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• il carico è troppo pesante;
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• è eccessivo;
• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
• può comportare un movimento brusco del carico;
• è compiuto col corpo in posizione instabile.
3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
• il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
• il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
• la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.
4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’
L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:
• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
• pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 152, comma 3.
Era questo che cercavi?
ciao
Mauro
Chi vede il periglio ne' cerca di salvarsi, ragion di lagnarsi del fato non ha (DEMOFONTE)
No, i movimenti rapidi e ripetitivi non necessariamente prevedono la movimentazione manuale di carichi.
Se faccio continuamente su e giù con una leva mica applico il titolo della MMC
Per fare quello che dici tu, a monte deve esserci movimentazione manuale di carichi
Questa è la forzatura di cui parlavo prima. Personalmente la contesto dal punti di vista del diritto, anzi secondo me queste attività meriterebbero una norma precisa ed apposita
Se faccio continuamente su e giù con una leva mica applico il titolo della MMC
Per fare quello che dici tu, a monte deve esserci movimentazione manuale di carichi
Questa è la forzatura di cui parlavo prima. Personalmente la contesto dal punti di vista del diritto, anzi secondo me queste attività meriterebbero una norma precisa ed apposita
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Io ho sempre pensato che i carichi non fossero solo i gravi, ma che i gravi fossero una sottocategoria dei carichi. Per carichi, intendo qualunque causa di pressione, mentre il grave e' qualcosa la cui pressione su un utilizzatore (macchina o uomo o impianto) e' causata dal solo peso.
Non torna?
Mauro
Non torna?
Mauro
Chi vede il periglio ne' cerca di salvarsi, ragion di lagnarsi del fato non ha (DEMOFONTE)
Sei un uomo fantastico.
Sì secondo me è un pò tirare per i capelli la questione, anche perchè la norma non dà comunque risposte al problema (io invoco sul serio una norma specifica).
Le ISO 11228 parlano comunque di carichi leggeri movimnetati ad alta frequenza e se vai a vedere vedrai che non si applicano ad una leva, alla quale puoi applicare l'OCRA.
Bah, insomma. Al limite possiamo dire che il legislatore non voleva, ma alla fine qualcuno ha dato il senso che gli hai dato tu.
Però è davvero forzato.
In fondo il presupposto della norma è la movimentazione manuale di carichi. Premere le dita su una tastiera diventa MMC nella tua accezione. mmmmmmm
Sì secondo me è un pò tirare per i capelli la questione, anche perchè la norma non dà comunque risposte al problema (io invoco sul serio una norma specifica).
Le ISO 11228 parlano comunque di carichi leggeri movimnetati ad alta frequenza e se vai a vedere vedrai che non si applicano ad una leva, alla quale puoi applicare l'OCRA.
Bah, insomma. Al limite possiamo dire che il legislatore non voleva, ma alla fine qualcuno ha dato il senso che gli hai dato tu.
Però è davvero forzato.
In fondo il presupposto della norma è la movimentazione manuale di carichi. Premere le dita su una tastiera diventa MMC nella tua accezione. mmmmmmm
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
In effetti però, mi piacerebbe sapere perchè Alessandra ha rilanciato questa vecchia questione.
Generalmente è difficile che qualcuno contesti la sorveglianza sanitaria a fornte di un rischio esistente anche se non normato.
Io infatti ragiono in punta di diritto, ma sono ben contento che il lavoratore si faccia la visita medica
Generalmente è difficile che qualcuno contesti la sorveglianza sanitaria a fornte di un rischio esistente anche se non normato.
Io infatti ragiono in punta di diritto, ma sono ben contento che il lavoratore si faccia la visita medica
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
La prima cosa a cui ho pensato leggendo i Vs. commenti, sono i film di Lino Banfi "vieni Avanti Cretino"e di Charlie Chaplin Tempi moderni; mi ridcordo che Banfi doveva parlare con il Dr. Thomas, un tipo schizzatissimo pieno di tic che poi alla fine aveva pure Banfi per via del lavoro ripetitivo.
In effetti, un lavoro di questo tipo, può comportare problemi sia al fisico sia alla psiche.
Ho cercato un po' su internet ed oltre alla ISO 11228 ho trovato queste tre norme:
- EN 1005-3
- EN 1005-4
- EN 1005-5
Altro non ho trovato.
Se andate sul motore di ricerca più famoso, selezionate "pagine in italiano" e fate una ricerca su "EN 1005-4" vi salta fuori un interessante documento ppt.
Ciaaa
Bond
In effetti, un lavoro di questo tipo, può comportare problemi sia al fisico sia alla psiche.
Ho cercato un po' su internet ed oltre alla ISO 11228 ho trovato queste tre norme:
- EN 1005-3
- EN 1005-4
- EN 1005-5
Altro non ho trovato.
Se andate sul motore di ricerca più famoso, selezionate "pagine in italiano" e fate una ricerca su "EN 1005-4" vi salta fuori un interessante documento ppt.
Ciaaa
Bond
se può essere d'aiuto, copioincollo l'elenco delle malattie che possono insorgere per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ce n'è un'altra per il ginocchio. Come vedete, la parte che ho messo in grassetto è "l'agente" eziologico, come dicono i medici, ed è definito come l'acciacco dovuto ad attività eseguite con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo lavorativo, e di peso non se ne parla proprio. Il peso è la voce precedente a questa.
Tanto premesso, se io tra gli agenti fisici di rischio identifico questa attività, essendo un rischio specifico di malattia correlata all'attività (e dico correlata, non in nesso causale che è diverso), a maggior ragione una volta che si fa riferimento alla ISO 11228, direi che l'obbligo di sorveglianza sanitaria c'è tutto ed è anche tutto scritto, nulla impedisce di mettere in nero su bianco questo fatto. Se la mansione X prevede che l'operatore muova continuamente e ripetitivamente per più di 4 ore al giorno il polso, o il gomito o la spalle, a maggior ragione se tutte e due, il rischio di sovraccarico biomeccanico c'è perchè tale definizione di rischio è contenuta proprio nei criteri di riconoscibilità di malattia professionale. Se non sorveglio/prevengo le malattie professionali almeno, e mi dite a che diamine servirà mai fare una valutazione dei rischi, il più bel DVR del mondo con tutte le date certificate dal presidente della repubblica???
Spero sia stato utile.
Lista delle Malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, Gurrpo 2- agenti fisici - D.M. 27 aprile 2004 ha scritto: MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITA' ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA META' DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA:
TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (o tendinite cuffia rotatori) TENDINITE CAPOLUNGO BICIPITE
TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) BORSITE
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO:
EPICONDILITE
EPITROCLEITE
BORSITE OLECRANICA
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO:
TENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) SINDROME DI DE QUERVAIN
DITO A SCATTO
SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
Tanto premesso, se io tra gli agenti fisici di rischio identifico questa attività, essendo un rischio specifico di malattia correlata all'attività (e dico correlata, non in nesso causale che è diverso), a maggior ragione una volta che si fa riferimento alla ISO 11228, direi che l'obbligo di sorveglianza sanitaria c'è tutto ed è anche tutto scritto, nulla impedisce di mettere in nero su bianco questo fatto. Se la mansione X prevede che l'operatore muova continuamente e ripetitivamente per più di 4 ore al giorno il polso, o il gomito o la spalle, a maggior ragione se tutte e due, il rischio di sovraccarico biomeccanico c'è perchè tale definizione di rischio è contenuta proprio nei criteri di riconoscibilità di malattia professionale. Se non sorveglio/prevengo le malattie professionali almeno, e mi dite a che diamine servirà mai fare una valutazione dei rischi, il più bel DVR del mondo con tutte le date certificate dal presidente della repubblica???
Spero sia stato utile.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.