E' stata distribuita una circolare dell'ufficio tecnico di un'associazione di amministratori di condominio abbastanza nota, sull'amministratore e il nuovo T.U.
Si legge: "Il Condominio, praticamente, deve individuare i rischi e i pericoli presenti in tutta la sua struttura; elaborare un apposito Documento, appunto, di Valutazione Rischi (DVV); nominare un Responsabile della Sicurezza (RSSP); Rendere edotti tutti i Fornitori che dovessero svolgere la propria attività nel Condominio (l'impresa di Pulizia scale, la Ditta che deve ristrutturare il Fabbricato, ecc...) circa tali rischi rilevati attraverso la consegna del DVV; Predisporre un piano sanitario."
Siccome non escludo che tra i partecipanti al forum ci sia qualche Condomino amministrato da un iscritto a questa associazione, invito a non fare difficoltà in assemblea al momento di deliberare per la nomina del RSSP (erreesseessepi!), la redazione del DVV, la predisposizione del piano sanitario......
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
TU - condominio e DVV
io sarei di questa idea
SE il condominio ha dipendenti deve essere fatto il DVR art.17 D.Lgs. 81/2008 (o DVV?) che, per aziende senza rischi particolari e con dipendenti inferiori a 10 può essere sostituito da autocertificazione art. 29 comma 5 e se in questo caso ci sono altre imprese che subentrano, deve redigere un documento di valutazione dei rischi interferenziali art. 26
nel caso in cui il condominio non abbia dipendenti si configura come committente nei confronti delle aziende esterne che operano sulle parti comuni con altri obblighi....
per i lavori di manutenzione dovrebbe essere predisposto il famoso fascicolo del fabbricato...
che dite?
SE il condominio ha dipendenti deve essere fatto il DVR art.17 D.Lgs. 81/2008 (o DVV?) che, per aziende senza rischi particolari e con dipendenti inferiori a 10 può essere sostituito da autocertificazione art. 29 comma 5 e se in questo caso ci sono altre imprese che subentrano, deve redigere un documento di valutazione dei rischi interferenziali art. 26
nel caso in cui il condominio non abbia dipendenti si configura come committente nei confronti delle aziende esterne che operano sulle parti comuni con altri obblighi....
per i lavori di manutenzione dovrebbe essere predisposto il famoso fascicolo del fabbricato...
che dite?
bosc
Ok, ma non si applica il DLgs 81/08bosc ha scritto:
nel caso in cui il condominio non abbia dipendenti si configura come committente nei confronti delle aziende esterne che operano sulle parti comuni con altri obblighi....
per il resto nulla da aggiungere
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
No, deve essere eseguito il processo di valutazione dei rischi ai fini di formazione e informazione (artt. 36-37) e dettagliate informazioni sui rischi (art.26), ma non il DVR e quindi neppure l'autocertificazione che lo può sostituire.bosc ha scritto: SE il condominio ha dipendenti deve essere fatto il DVR art.17 D.Lgs. 81/2008
Il fascicolo di fabbricato non c'entra rispettosamente nulla con la sicurezza: per le manutenzioni edili applichi il titolo IV.per i lavori di manutenzione dovrebbe essere predisposto il famoso fascicolo del fabbricato...
Devi fare la valutazione del rischio, che poi darà luogo a una relazione scritta (altrimenti come la dimostri) ma non chiamiamola DVR, perchè il DVR non è richiesto dall'art.3 comma 9. Esiste inoltre la circolare 30/98 sul decreto 626 che diceva: "Per quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si precisa che l'informazione e la formazione possono essere svolte anche senza adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per iscritto di cui all'art. 4, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in questione (amministratori di condominio). Pertanto, in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto i criteri comportamentali di sicurezza, relativi alle attività svolte, individuati al di fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto. "
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... =portinaio
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... =portinaio
Embè? Quella è una vecchia scusa da associazione di amministratori. Se l'assemblea non permette all'amministratore di spendere i soldi necessari per adeguamenti di sicurezza, gli basta fare corretta informazione: il dipendente sta seduto e non corre rischi. E comunque, prima della circolare 30/98 c'era questa:
Circolare Min. Lavoro n.28/1997
Direttive applicative del Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Individuazione datore di lavoro nei condomini.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore.
Circolare Min. Lavoro n.28/1997
Direttive applicative del Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Individuazione datore di lavoro nei condomini.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore.
ciao a tutti
Mi è capitato questo link, in quanto cercavo gli aggiornamenti sul TU 81
Mi chiedevo: nei condomini senza dipendenti, in caso di appalti tipo la pulizia scale, il datore di lavoro è sempre l'amministratore ?
Grazie
Mi è capitato questo link, in quanto cercavo gli aggiornamenti sul TU 81
Mi chiedevo: nei condomini senza dipendenti, in caso di appalti tipo la pulizia scale, il datore di lavoro è sempre l'amministratore ?
Grazie