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CSE USO DPI E TESSERINO

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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Pablito
Messaggi: 51
Iscritto il: 04 mag 2006 21:56

Salve a tutti, vorrei chiedervi alcune delucidazioni sulle dotazioni del CSE in cantiere.

Io vorrei impedirgli l’accesso se sprovvisto dei DPI e del tesserino ma mi controbatte che essendo un libero professionista non è soggetto alla normativa relativa.

Ed inoltre qualora gli impedisca l’accesso mi segnalerebbe al committente per aver impedito il lavoro del cse stesso, assurdo no ? ?

Sui DPI non ho dubbi, se da domani non indossa non entra in cantiere ed addirittura segnalo io al committente tale mancanza; ma per il tesserino che ne pensate ?
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buggy
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Iscritto il: 13 giu 2008 09:54
Località: umbria

visto che si dichiara libero professonista...ci vuole anche il tesserino di riconoscimento :smt040
ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente
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Bond
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Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Leggiti bene quello che lo stesso CSE (che sarà anche CSP) ha scritto sul PSC o su uno dei mille fogli che ti ha fatto firmare.
Di solito trovi la scritta: "chiunque entri in cantiere deve indossare i seguenti DPI: ...." o frase analoga.
Stessa cosa dicasi per il cartellino di riconoscimento.

Se non trovi la scritta: "tutti escluso il CSE e..." ... beh... la zappa sui piedi fa male.

:smt040

Ciaaa
Bond
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urgnanese
Messaggi: 83
Iscritto il: 17 dic 2007 14:54
Località: Bergamo

Sull'uso dei DPI ti do' pienamente ragione, il tesserino come libero professionista deve averlo a prescindere, io per esempio magari lo faccio vedere al capocantiere se non mi conosce la prima volta poi basta. E'giusto che tu gli chieda di utilizzare i DPI senno' è un controsenso che il CSE dica agli altri di indossare l'elmetto se poi lui è il primo a non usarlo
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delaude
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Iscritto il: 22 giu 2008 19:54

IL CSE NON È PERSONALE OCCUPATO DALL’IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE.

Articolo 26
…………………………………………………
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

IL CSE È NOTO ALL’APPALTATORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
…………………………………………………
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL/DEI COORDINATORE/I
--------------------------------------------------------------------------------

ENTE / AZIENDA .............
(Provincia di .......... )

Spett.le Impresa        
..............................
alla c.a.  ..............................

e p.c. Egr. Coordinatore/i per
l'esecuzione              
.............................

Oggetto: Progetto ..............................
            Ente ...................................
            Comunicazione nominativo del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.


   Con la presente lo scrivente Responsabile dei lavori in oggetto, comunica a codesta Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs.494/96, il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Coordinatore per la progettazione: .....................................
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: .............................
   Il nominativo dei predetti coordinatori dovrà essere indicato nella tabella di cantiere.
   Altresì, si invita codesta Impresa a comunicare, entro 5 gg. dalla ricezione della presente, il nominativo:
- del Direttore Tecnico di cantiere;
- del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex artt. 4 e 8 del D.Leg.vo n. 626/94 come modificato dal D.Leg.vo n. 242/96;
- degli addetti al servizio antincendio incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ex art. 4 del D.Leg.vo n. 626/94 come modificato dal D.Leg.vo n. 242/96 ed ex art. 6 del D.I. Min. Interno e Lavoro del 10.3.98;
- del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
   Si evidenzia che, ai sensi dell'art. .… del Contratto di Appalto, il Direttore Tecnico di cantiere deve essere professionalmente abilitato per le funzioni cui è deputato in base alle normative professionali vigenti; pertanto, codesta impresa è invitata a fornire alla D.L. apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico conferito rilasciata dal Direttore Tecnico di cantiere.
All'uopo si porta a conoscenza dell'Impresa in indirizzo che, in attuazione della Circ. M.LL.PP. 1.6.1990 n. 1729/UL, le tabelle informative da esporre all'esterno del cantiere dovranno essere tassativamente conformi allo schema tipo accluso alla circolare prefata
   I nominativi sopraccitati saranno indicati nel cartello di cantiere ed avendo facoltà di sostituire tali figure in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.3, comma 7, eventuali variazioni saranno comunicate con estrema tempestività.

   Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

......................................

Articolo 99 - Notifica preliminare
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

buon intervento.
l'art, 21, no eh?
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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delaude
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Iscritto il: 22 giu 2008 19:54

Giusto

Impresa
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, ......................

E non

CSE
Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti ........................
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erx
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Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

ursa, secondo me è irrecuperabile :smt002
Se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta. Se ci scambiamo un'idea avremo entrambi due idee.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

No delaude, devi dirla tutta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO
E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
........
Abbiamo decretato e decretiamo:
........
Impresa
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, ......................

Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti ........................

:smt029 E viva il re
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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delaude
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Iscritto il: 22 giu 2008 19:54

Ho semplicemente copiato stralci di norme non abrogate, e quindi vigenti.

La loro interpretazione secondo il criterio letterale, “in base al quale non si può attribuire alla norma altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” crea l’ilarità ed a volte l’ira di qualcuno.

L’interpretazione secondo il criterio teleologico , “in base al quale l’interprete deve ricercare l’intenzione del legislatore”, riguardo all’argomento specifico non pare riportata da alcuno.

Giurisprudenza non ne esiste data la relativa novità dell’argomento “tessera di riconoscimento corredata di fotografia”.

Dove si può trovare un riscontro logico o autorevole alle VS. affermazioni?

Pregandovi di non voler cogliere alcunchè di polemico.

Con spirito di collaborazione e volontà di apprendere.
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