Affollamento aule scolastiche
Inviato: 31 mar 2005 08:57
Chiedo un parere ai forumiani in merito a situazioni che mi lasciano perplesso. Nelle nostre scuole elementari, in caso di mancanza del supplente (cosa che si ripete anche un paio di volte al mese), i bimbi vengono “distribuiti” tra le varie classi, anche per più giorni. Al di là dei problemi di rendimento scolastico dati, ad es., dalla presenza di bimbi di classe quinta nella prima (e viceversa), a volte l’affollamento arriva a 33-34 persone per aula. Cosa che potrebbe, in emergenza, durare per un giorno una tantum ma non periodicamente.
La L. nr. 23/96 rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75 (indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica - 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni per le materne)
Il D.M. Interno 26/08/92 – “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di massimo affollamento ipotizzabile.
Il D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998, integrato dal D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per gli alunni disabili, relativo alla formazione delle classi e determinazione degli organici, stabilisce che le classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni con un minimo che parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel massimo.
Volendo anche abbondare, siamo sempre ad un massimo di 28 persone/aula.
Considerato che il dirigente scolastico (D.M. Istruzione 21/06/1996 nr. 292) è stato identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 ed è quindi responsabile dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi previsti, compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 626/94 anche agli utenti/alunni, è mia intenzione (oltre a raccolta di firme dei genitori, lettere varie da inviare, ecc.) sfruttare la normativa per cercare di porre rimedio alla situazione. A vostro parere, è sufficiente quanto sopra o mi sfugge ancora qualcosa?
La L. nr. 23/96 rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75 (indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica - 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni per le materne)
Il D.M. Interno 26/08/92 – “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di massimo affollamento ipotizzabile.
Il D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998, integrato dal D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per gli alunni disabili, relativo alla formazione delle classi e determinazione degli organici, stabilisce che le classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni con un minimo che parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel massimo.
Volendo anche abbondare, siamo sempre ad un massimo di 28 persone/aula.
Considerato che il dirigente scolastico (D.M. Istruzione 21/06/1996 nr. 292) è stato identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 ed è quindi responsabile dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi previsti, compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 626/94 anche agli utenti/alunni, è mia intenzione (oltre a raccolta di firme dei genitori, lettere varie da inviare, ecc.) sfruttare la normativa per cercare di porre rimedio alla situazione. A vostro parere, è sufficiente quanto sopra o mi sfugge ancora qualcosa?