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altezza dei rivestimenti nei bagni

Inviato: 12 apr 2005 16:21
da manfro
ciao a tutti gente, nelle FAQ e nei links non ho trovato nulla forse perchè la domanda è un pò troppo specifica.
Vi risulta un'altezza minima a cui devono arrivare i rivestimenti nei servizi igienici di un'azienda tessile?
Io ho ipotizzato che un due metri di rivestimento lavabile sia più che sufficiente così come ho pensato che non siano obbligatorie le docce per i lavoratori in quanto i processi lavorativi non sono insudicianti nè cause di grosse sudate (controllo di macchine a ... controllo numerico).
Gli armadietti invece li farei comunque acquistare (hanno solo camici da lavoro ma credo che ognuno deve poter avere il suo sotto chiave  per non farlo confondere con quello dei colleghi). Che mi dite in proposito?
Ciao a presto.
Manfro

Inviato: 12 apr 2005 17:20
da Dino
Sezione 2
punto 2.1

Altezza dei rivestimenti dei servizi igienici 1.80
Pero' devi vedere cosa vige nella tua regione

http://venus.unive.it/sppr/reven1397.htm

Ciao

Dino

Inviato: 12 apr 2005 17:46
da Nofer
step by step, please!
Allora, altezza: devono essere "facilmente lavabili", il che non significa sempre e necessariamente mattonelle, piastrelle, marmi pregiati ( :smt003 ), ma anche quei parati plastificati da bagno tanto carini che si usano adesso.
Problema docce: e non credere, sai, perchè il tessile "sfibra", e le polveri (che poi sono tecnicamente fibre, appunto) non sempre fanno benissimo soprattutto per le fibre naturali, come il cotone ad esempio -e per questo ci sono le mascherine, ma misurare non è cattiva idea- e magari si evitano rogne. Da tener presente che se non si predispongono i locali-doccia, nel DVR è bene evidenziare che non si sono fatti in quanto la polverosità media è di tot, che i punti di potenziale emissione delle polveri (taglio, aggranfatura cimose, srotolamento e arrotolamento rolli etc.) sono asserviti da impianto di captazione x e y, insomma dimostrare che la lavorazione non è "insudiciante", laddove per insudiciante si intende anche la polvere. Infatti, è vero che l'art. 38 del 303, quello speciale per le docce, è stato abrogato dal 242, e l'art. 37 prima del 626 parlava dei lavandini, ma è anche vero che la nuova versione delle disposizioni per le docce contenuta nell'art. 37 parla di "(docce) messe a disposizione quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono". Tu considera che il TLV-TWA per le polveri di cotone (grezzo, però) è di 0,2 mg/mc, e che comunque le polveri c.d. inerti (particelle non diversamente classificate) hanno un TLV-TWA di 10 mg/ma, che oltre la bissinosi (da cotone) sono riconosciute un bel numero di broncopneumopatie da polveri vegetali, e quindi per definire le condizioni di non polverosità che configurino la salubrità sufficiente a non avere bisogno di docce occorrono dei dati (o stime, quando si può) attendibili.
Gli armadietti, invece, secondo me sono ancora obbligatori, sempre per 303, art. 40 comma 6, che in sintesi dice che, anche se non c'è bisogno dello spogliatoio come locale, ogni lavoratore deve poter disporre di attrezzature che consentano a ciascuno di poter chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
Nofer

Inviato: 12 apr 2005 19:36
da weareblind
In Lombardia abbiamo il regolamento locale di igiene.

3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici
Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:
- pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;

Inviato: 12 apr 2005 20:00
da manfro
grazie mille gente, a occhio non c'ero poi andato così lontano.
Nofer mi sono espresso troppo sinteticamente, è un'azienda tessile ma produce etichette con telai tessilia più teste, la polvere non la producono per nulla in quanto non tagliano nulla.
Quindi confermo al DDL i 2 metri che già lui ha preventivato e commissionato al piastrellista, armadietti già ordinati e docce... io ho detto sarebbe sempre meglio (anche se ad oggi nessun dipendente ha mai chiesto di poter fare una doccia in quell'azienda) ma alla fine credo che per una serie di motivo non si faranno.
Io addirittura ho detto al proprietario, dato che va a correre la sera, metti la doccia che ti può  uscire buona quando tua moglie si inc.... che gli lasci il pantano a casa e non ti fa rientrare eh eh eh
ciao e grazie mille per il solito aiuto.

re..

Inviato: 13 apr 2005 11:03
da Ospite
Se oltre al regolamento locale d'igiene che t'impone l'altezza vuoi anche tenere in considerazione l'estetica ti consiglierei di alzare il rivestimento lavabile almeno un 15/20 cm sopra il coprifilo della porta (che di solito ha una luce di ml. 2,10).
E' solo una questione di "grazia" interna che a qualcun'altro potrebbe non piacere.
Altra cosa importante, invece.
Il lavabile (che è solo quello a smalto tipo Ospedali) non fa trasudare e respirare i muri... lo stesso il rivestimento con piastrelle incollate.
Io "pretendo" (e riesco quasi sempre a convincere i clienti) che venga eseguito un rivestimento a piastrelle con l'utilizzo della stabilitura anzichè la colla.
Ma non è Legge.
Serve solo per far "lucciare" (1) di meno le piastrelle.

(1) "lucciare": voce del verbo "lucciare" derivato da un'italianizzazione di un verbo del vernacolo bergamasco <<löcià>> = <<piangere>>[/list]