Io ho letto bene e sono propenso a dire che la porta tagliafuoco NON è una macchina.
MA la parola che hai trascritto in rosso, "materiali" (usiamo il D.P.R. italiano) è riportata DOPO la parola "segnatamente". Ovvero, così come riportato nel parere della Commissione Europea citato prima da Marco e poi da me, "La parola segnatamente precede un esempio, ma le parole che contano sono un'applicazione ben determinata".
Quindi, ciò che c'è dopo la parola segnatamente è un esempio chiarificatore. Ovvero, la frase "la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali" sono l'esempio chiarificatore (art. 1 c.2 D.p.R. 459/1996).
Cosa c'è prima della parola segnatamente?
"un insieme di pezzi, di cui almeno uno mobile, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata".
E quindi il dubbio mi rimane.
weareblind
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Porte e Macchine
- weareblind
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We are blind to the worlds within us waiting to be born
Direi che ci siamo che la porta non è una macchina.
attenzione al giochetto :
il segnatamente si riferisce ad azioni espresse come esempi di applicazioni ben determinate, circa la lavorazione dei materiali
ma ancora: se fosse una macchina, non in allegato IV, allorchè un DDL la acquista, diventa un'attrezzatura di lavoro?
non credo
attenzione al giochetto :
il segnatamente si riferisce ad azioni espresse come esempi di applicazioni ben determinate, circa la lavorazione dei materiali
ma ancora: se fosse una macchina, non in allegato IV, allorchè un DDL la acquista, diventa un'attrezzatura di lavoro?
non credo
Personalmente ritengo che una porta tagliafuoco non debba essere marcata CE in base alla Direttiva Macchine perché non possiede nessuno dei rischi elencati nell'Allegato I, quindi non è necessario prevedere il rispetto di alcun Requisito Essenziale di Sicurezza.
Per quanto riguarda l'elettromagnete, al contrario, a me sembra palese che si debba considerare un "Componente di sicurezza".
Per quanto riguarda l'elettromagnete, al contrario, a me sembra palese che si debba considerare un "Componente di sicurezza".
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Per inciso, qui stiamo forse discutendo del sesso degli angeli. Per i VV.F. e per tutti gli operatori del settore, quello che conta è:
1) omologazione rilasciata da laboratorio qualificato;
2) dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'installatore, su apposito modello ministeriale;
3) corretta manutenzione semestrale ai sensi del D.M. 10/03/1998.
1) omologazione rilasciata da laboratorio qualificato;
2) dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'installatore, su apposito modello ministeriale;
3) corretta manutenzione semestrale ai sensi del D.M. 10/03/1998.
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in effetti stiamo parlando tanto per parlare
tuttavia vorrei fare un ragionamento partendo da un altro punto di vista, parzialmente accennato da Marco, e che mi darebbe in un certo senso torto.
il secondo criterio per rientrare nel campo di applicabilità della direttiva macchine è avere dei rischi di natura meccanica quali quelli presenti nell'allegato I.
La porta ha ovviamente il pericolo di schiacciamento.
Rientrare nel campo di applicazione della direttiva macchine, e quindi dichiararne la conformità ai RES, non vuol dire in senso assoluto che siamo in presenza di una macchina, ma solo che ne rientriamo nel campo d'applicazione.
L'esempio che mi sembra calzante è quello dei portono motorizzati, il cui rischio di schiacciamento viene valutato in base alla direttiva macchina da certuni.
Ma sappiamo tutti che un portone automatico non ha un pulsante di arresto d'emergenza. ma usa sensori optoelettronici,pneumatici etc. che sappiamo essere molto poco ben visti come dispositivi di arresto d'emergenza.
se mi permettete potremmo giungere alla conclusione che, una porta comunque azionata non è una macchina, tuttavia essendo presente il pericolo di schiacciamento potrebbe rientrare nel campo d'applicazione della stessa, se azionata da energia diversa da quella umana o animale.
A questo punto la nostra porta tagliafuoco potrebbe rientrare,in fase di chiusura, nel campo di applicazione della direttiva macchine e riportare nella sua dichiarazione di conformità CE la direttiva 98/37.
siete d'accordo?
ci mettiamo un pulsante di blocco?
tuttavia vorrei fare un ragionamento partendo da un altro punto di vista, parzialmente accennato da Marco, e che mi darebbe in un certo senso torto.
il secondo criterio per rientrare nel campo di applicabilità della direttiva macchine è avere dei rischi di natura meccanica quali quelli presenti nell'allegato I.
La porta ha ovviamente il pericolo di schiacciamento.
Rientrare nel campo di applicazione della direttiva macchine, e quindi dichiararne la conformità ai RES, non vuol dire in senso assoluto che siamo in presenza di una macchina, ma solo che ne rientriamo nel campo d'applicazione.
L'esempio che mi sembra calzante è quello dei portono motorizzati, il cui rischio di schiacciamento viene valutato in base alla direttiva macchina da certuni.
Ma sappiamo tutti che un portone automatico non ha un pulsante di arresto d'emergenza. ma usa sensori optoelettronici,pneumatici etc. che sappiamo essere molto poco ben visti come dispositivi di arresto d'emergenza.
se mi permettete potremmo giungere alla conclusione che, una porta comunque azionata non è una macchina, tuttavia essendo presente il pericolo di schiacciamento potrebbe rientrare nel campo d'applicazione della stessa, se azionata da energia diversa da quella umana o animale.
A questo punto la nostra porta tagliafuoco potrebbe rientrare,in fase di chiusura, nel campo di applicazione della direttiva macchine e riportare nella sua dichiarazione di conformità CE la direttiva 98/37.
siete d'accordo?
ci mettiamo un pulsante di blocco?
Weareblind ora non minimizziamo, dai ...
Un generico sistema integrato di rivelazione antincendio che comanda anche la chiusura delle porte tagliafuoco (mediante lo sgancio degli elettromagneti), è un "Impianto di protezione antincendio" regolamentato dalla Legge n. 46 del 05.03.1990 e dal Decreto Presidente Repubblica n. 447 del 05.03.1991. A me risulta l'obbligatorietà della progettazione dell'Impianto quando inserito in un'attività soggetta al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi oppure i rivelatori sono undici o più.
Non parlo della burocrazia che anche io odio ma, se quella porta al momento buono non si chiude, serve a ben poco poi stare a recriminare se era da considerarsi "macchina" o meno.
Ne approfitto per raccontare un episodio accaduto a me personalmente. Anni fa lavoravo per una media impresa di installazione di impianti speciali. Un giorno un Ingegnere mi ha commissionato l'acquisto di circa 80 elettromagneti per porte tagliafuoco. Il materiale lo volevano installare loro, dovevo solo fornire tali dispositivi da loro scelti.
Quando, una settimana dopo circa, consegno il tutto faccio presente che per far funzionare gli elettromagneti esistono in commercio delle apposiite centraline, ma l'Ingegnere, con una espressione sdegnata, non mi lascia terminare e mi prega di attenermi a quanto mi era stato richiesto: dice "... ho progettato IO un quadro generale dove è prevista una linea per gli elettromagneti". Mi firmano la bolla di consegna ed io me ne vado.
Un mese dopo l'esperto mi chiama la telefono a dir poco isterico: "... le sue apparecchiature non valgono (censura) ... non ce n'è nemmeno uno che funzioni, lei è un'incapace, ... ed io che mi sono fidato di lei, ... ora come faccio, la prossima settimana arrivano quelli del collaudo ...".
Aveva alimentato un elettromagnete con una tensione alternata a 50 Hz. Ed il fatto che tutti gli 80 elementi collegati non fossero funzionanti non lo aveva minimamente insospettito.
Saluti
Marco
Un generico sistema integrato di rivelazione antincendio che comanda anche la chiusura delle porte tagliafuoco (mediante lo sgancio degli elettromagneti), è un "Impianto di protezione antincendio" regolamentato dalla Legge n. 46 del 05.03.1990 e dal Decreto Presidente Repubblica n. 447 del 05.03.1991. A me risulta l'obbligatorietà della progettazione dell'Impianto quando inserito in un'attività soggetta al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi oppure i rivelatori sono undici o più.
Non parlo della burocrazia che anche io odio ma, se quella porta al momento buono non si chiude, serve a ben poco poi stare a recriminare se era da considerarsi "macchina" o meno.
Ne approfitto per raccontare un episodio accaduto a me personalmente. Anni fa lavoravo per una media impresa di installazione di impianti speciali. Un giorno un Ingegnere mi ha commissionato l'acquisto di circa 80 elettromagneti per porte tagliafuoco. Il materiale lo volevano installare loro, dovevo solo fornire tali dispositivi da loro scelti.
Quando, una settimana dopo circa, consegno il tutto faccio presente che per far funzionare gli elettromagneti esistono in commercio delle apposiite centraline, ma l'Ingegnere, con una espressione sdegnata, non mi lascia terminare e mi prega di attenermi a quanto mi era stato richiesto: dice "... ho progettato IO un quadro generale dove è prevista una linea per gli elettromagneti". Mi firmano la bolla di consegna ed io me ne vado.
Un mese dopo l'esperto mi chiama la telefono a dir poco isterico: "... le sue apparecchiature non valgono (censura) ... non ce n'è nemmeno uno che funzioni, lei è un'incapace, ... ed io che mi sono fidato di lei, ... ora come faccio, la prossima settimana arrivano quelli del collaudo ...".
Aveva alimentato un elettromagnete con una tensione alternata a 50 Hz. Ed il fatto che tutti gli 80 elementi collegati non fossero funzionanti non lo aveva minimamente insospettito.
Saluti
Marco
purtroppo la casta degli ingegneri ha come elemento distintivo l'idea di saper e poter fare tutto.
Non tutti e non sempre, ovvio.
Ma la legge li (ci) aiuta in questo, permettendo ad un ingegnere civile iscritto all'ordine di firmare progetti di impianti elettrici senza verificarne il curriculum e le competenze (ne esistono di super competenti).
Ma ho divagato...
PS: anche io sono un ingegnere e quindi ne parlo male con cognizione di (personalissima)causa
Non tutti e non sempre, ovvio.
Ma la legge li (ci) aiuta in questo, permettendo ad un ingegnere civile iscritto all'ordine di firmare progetti di impianti elettrici senza verificarne il curriculum e le competenze (ne esistono di super competenti).
Ma ho divagato...
PS: anche io sono un ingegnere e quindi ne parlo male con cognizione di (personalissima)causa
- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Per Marco; in effetti non l'ho scritto ma mi riferivo alle porte tagliafuoco SENZA elettromagnete, per cui son sufficienti i tre elementi da me citati.
Ma anche se l'elettromagnete ce l'ha, non è obbligatorio che esso sia asservito ad impianto rivelazione fumi (o altro impianto antincendio).
In molti casi semplicemente è richiesta la chiusura di una porta tagliafuoco così detta "normalmente aperta" (ovvero normalmente tenuta aperta proprio dall'elettromagnete) per semplice mancanza di corrente (senza cioé l'ausilio di un ulteriore sistema antincendio). Per cui in caso di emergenza un addetto può sganciare la corrente dal pulsante generale, e tramite la mancanza di corrente si ha la perdita di funzione dell'elettromagnete e la successiva chiusura della porta grazie alla molla di richiamo.
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... indice.htm
Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 05/03/1990
Norme per la sicurezza degli impianti.
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile (attendiamo tutti il testo unico dell'edilizia!!):
g) gli impianti di protezione antincendio.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
Art. 1. Ambito di applicazione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 4. Progettazione degli impianti.
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Ma la soglia è relativa solo al discorso progettazione, la dichiarazione di conformità va rilasciata comunque.
weareblind :smt039
Ma anche se l'elettromagnete ce l'ha, non è obbligatorio che esso sia asservito ad impianto rivelazione fumi (o altro impianto antincendio).
In molti casi semplicemente è richiesta la chiusura di una porta tagliafuoco così detta "normalmente aperta" (ovvero normalmente tenuta aperta proprio dall'elettromagnete) per semplice mancanza di corrente (senza cioé l'ausilio di un ulteriore sistema antincendio). Per cui in caso di emergenza un addetto può sganciare la corrente dal pulsante generale, e tramite la mancanza di corrente si ha la perdita di funzione dell'elettromagnete e la successiva chiusura della porta grazie alla molla di richiamo.
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... indice.htm
Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 05/03/1990
Norme per la sicurezza degli impianti.
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile (attendiamo tutti il testo unico dell'edilizia!!):
g) gli impianti di protezione antincendio.
Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
Art. 1. Ambito di applicazione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 4. Progettazione degli impianti.
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Ma la soglia è relativa solo al discorso progettazione, la dichiarazione di conformità va rilasciata comunque.
weareblind :smt039
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Circa 10 anni fa i costruttori di portoni e cancelli motorizzati hanno fatto la stessa lotta, soccombendo:
Una porta o cancello motorizzata è una macchina.
La vera questione è se la molla, sia pur caricata a mano, è sufficiente per definire la porta in questione "motorizzata". Se si, 459 obbligatoria.
Saluti a tutti
Una porta o cancello motorizzata è una macchina.
La vera questione è se la molla, sia pur caricata a mano, è sufficiente per definire la porta in questione "motorizzata". Se si, 459 obbligatoria.
Saluti a tutti