mentre noi ci incartiamo con il coso 81, c'è il coso 152/06 che continua a mietere vittime.
Allora, il problema sarebbe rappresentato dal convogliamento delle cappe chimiche/microbiologiche nei laboratori. Dico sarebbe, ma alla fine lo è.
immagino ricordiate che nel DPR 25 luglio 1991 nell'allegato 1, relativo all'art. 3 e quindi parliamo di "inquinamento atmosferico poco significativo", c'e la mitica vocilla n.23 "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro".
Ecco, sempre per via del copiaincolla selvaggio, che mica è cominiciato con il coso 81, questa vocilla dalla parte I dell'Allegato IV degli Allegati alla Parte Quinta (
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Ora, immagino concordiate con me che nulla più di una cappa da laboratorio che (presumibilmente) depura e convoglia all'esterno quanto può essere emesso dalle attività laboratoristiche di preparazione campioni è uno "sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e sicurezza dei lavoratori". Fosse solo perchè le cappette che non emettono all'esterno ma reimmettono l'aria depurata nell'ambiente di lavoro diciamo che non sono applicabili a tutte le fattispecie di laboratorio. Io ho una cappa chimica, che mi è costata un botto 2-3 anni fa, che utilizziamo per alcune preparazioni e non ha necessità di essere collegata all'esterno, ma ho anche una cappetta posizionata sopra i fornetto dello spettrofotometro ad assorbimento atomico che deve aspirare e convogliare gli eventuali vapori all'esterno, più che altro serve a tenere sempre pulita l'aria intorno al fonetto di grafite che lavora in atmosfera di argon.
vi anticipo che non è un problema mio personale ma di un mio cliente: c'è un geniaccio di un auditor di organismo di certificazione che, per la 14001, ha chiesto l'esecuzione di un numero immondo qualiquantitativamente di analisi, francamente fuori da ogni logica. Premettendo che se insistono io le analisi gliele faccio, che me frega basta che qualcuno mi paghi, parliamone in via sistemica e generale.
Io ritengo che la definizione di "impianto" così come si legge all'art. 268 c.1 letterilla h) del 152/06 (che possa bruciare insieme a coso 81, anche prima se possibile) non sia applicabile ad una cappa di aspirazione funzionale solo ed esclusivamente al mantenimento della temperatura di un qualcosa. E nel caso di una cappa chimica mobile non lo sia a maggior ragione perchè il commillo parla di "struttura fissa".
Infine, nel caso di cappa a cabina, l'aspirazione e convogliamento dell'aria aspirata è appunto solo ed esclusivamente finalizzato al mantenimento di condizioni di sicurezza ottimali all'interno del laboratorio, fermo restante che un briciolino di sistema di depurazione ci debba essere.
Ora, il geniaccio che ha fatto la richiesta, al quale è stato opposto che veramente mai nessuno ha chiesto alcun tipo di autorizzazione per questo tipo di emissioni, sostiene che sì, è vero che ERA un attività IAPS, PRIMA, ma adesso la vocilla non c'è più e dunque secondo lui per essere ambientalmente compatibile secondo la 14001 deve rispettare tutti i parametri prossibili ed immaginabili dei valori di cui alla parte II dell'Allegato I degi allegati alla Parte Quinta...
Non mi hanno chiamata come auditor di parte 1^ o 2^, quindi non sta a me dire che la compatibilità ambientale iniziale è suffragata dal rispetto delle norme vigenti: e però, se anche lo opponessi resta il fatto che il legislatore sta cosa se l'è scordata nel copiaincolla, oggettivamente. C'è solo un richiamino nella parte I dell'allegato IV, al punto 4. B.4, relativo agli impianti di aspirazione nei laboratori annessi alle scuole , ma è troppo ben specificato per cercare di tirarlo, anche se pure un idiota assoluto si rende conto che un laboratorio è un laboratorio, che sia o meno annesso ad una scuola.
Le attività di laboratorio non sono normate in nessun altra voce dell'intero titolo relativo alle emissioni, nè in alcuno degli allegati ad esso relative.
La mia domanda a questo punto è la seguente: non essendo più previsti, come ex IAPS, gli sfiati e ricambi d'aria, che in effetti a volte sono convogliati ma spesso sono solo ventolini a parete, la normativa in tema di emissioni a questi "sfoghi" verso l'esterno, ivi comprese le ventilazioni dei bagni o delle cucine o dei locali per i fumatori dove ci sono, come si deve inquadrare?
Il laboratorio orafo piccino che ha un fornetto di fusione dove squaglia 20 gr. di oro una volta a settimana forse, e che quindi non ha la cappa fosse solo perchè il fornetto fusorio è più piccolo di uno casalingo, deve munirsi di cappa e fare richiesta come ex-RIA?
Non vi sembra che ci sia una oggettiva vacatio legis che può ispirare le cose più perverse ai certificatori nonchè -il cielo ce ne scampi- agli OOVV?
Perchè ogni mattina c'è qualcuno che ci sveglia più realista del re?