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emissione in atmosfera dei laboratori di analisi

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Nofer
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Salve!
mentre noi ci incartiamo con il coso 81, c'è il coso 152/06 che continua a mietere vittime.
Allora, il problema sarebbe rappresentato dal convogliamento delle cappe chimiche/microbiologiche nei laboratori. Dico sarebbe, ma alla fine lo è.
immagino ricordiate che nel DPR 25 luglio 1991 nell'allegato 1, relativo all'art. 3 e quindi parliamo di "inquinamento atmosferico poco significativo", c'e la mitica vocilla n.23 "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro".
Ecco, sempre per via del copiaincolla selvaggio, che mica è cominiciato con il coso 81, questa vocilla dalla parte I dell'Allegato IV degli Allegati alla Parte Quinta ( :smt013 ) riferita alle attività in deroga di cui all'art. 272 c.1 è semplicemente sparita.
Ora, immagino concordiate con me che nulla più di una cappa da laboratorio che (presumibilmente) depura e convoglia all'esterno quanto può essere emesso dalle attività laboratoristiche di preparazione campioni è uno "sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e sicurezza dei lavoratori". Fosse solo perchè le cappette che non emettono all'esterno ma reimmettono l'aria depurata nell'ambiente di lavoro diciamo che non sono applicabili a tutte le fattispecie di laboratorio. Io ho una cappa chimica, che mi è costata un botto 2-3 anni fa, che utilizziamo per alcune preparazioni e non ha necessità di essere collegata all'esterno, ma ho anche una cappetta posizionata sopra i fornetto dello spettrofotometro ad assorbimento atomico che deve aspirare e convogliare gli eventuali vapori all'esterno, più che altro serve a tenere sempre pulita l'aria intorno al fonetto di grafite che lavora in atmosfera di argon.
vi anticipo che non è un problema mio personale ma di un mio cliente: c'è un geniaccio di un auditor di organismo di certificazione che, per la 14001, ha chiesto l'esecuzione di un numero immondo qualiquantitativamente di analisi, francamente fuori da ogni logica. Premettendo che se insistono io le analisi gliele faccio, che me frega basta che qualcuno mi paghi, parliamone in via sistemica e generale.
Io ritengo che la definizione di "impianto" così come si legge all'art. 268 c.1 letterilla h) del 152/06 (che possa bruciare insieme a coso 81, anche prima se possibile) non sia applicabile ad una cappa di aspirazione funzionale solo ed esclusivamente al mantenimento della temperatura di un qualcosa. E nel caso di una cappa chimica mobile non lo sia a maggior ragione perchè il commillo parla di "struttura fissa".
Infine, nel caso di cappa a cabina, l'aspirazione e convogliamento dell'aria aspirata è appunto solo ed esclusivamente finalizzato al mantenimento di condizioni di sicurezza ottimali all'interno del laboratorio, fermo restante che un briciolino di sistema di depurazione ci debba essere.
Ora, il geniaccio che ha fatto la richiesta, al quale è stato opposto che veramente mai nessuno ha chiesto alcun tipo di autorizzazione per questo tipo di emissioni, sostiene che sì, è vero che ERA un attività IAPS, PRIMA, ma adesso la vocilla non c'è più e dunque secondo lui per essere ambientalmente compatibile secondo la 14001 deve rispettare tutti i parametri prossibili ed immaginabili dei valori di cui alla parte II dell'Allegato I degi allegati alla Parte Quinta...
Non mi hanno chiamata come auditor di parte 1^ o 2^, quindi non sta a me dire che la compatibilità ambientale iniziale è suffragata dal rispetto delle norme vigenti: e però, se anche lo opponessi resta il fatto che il legislatore sta cosa se l'è scordata nel copiaincolla, oggettivamente. C'è solo un richiamino nella parte I dell'allegato IV, al punto 4. B.4, relativo agli impianti di aspirazione nei laboratori annessi alle scuole , ma è troppo ben specificato per cercare di tirarlo, anche se pure un idiota assoluto si rende conto che un laboratorio è un laboratorio, che sia o meno annesso ad una scuola.
Le attività di laboratorio non sono normate in nessun altra voce dell'intero titolo relativo alle emissioni, nè in alcuno degli allegati ad esso relative.
La mia domanda a questo punto è la seguente: non essendo più previsti, come ex IAPS, gli sfiati e ricambi d'aria, che in effetti a volte sono convogliati ma spesso sono solo ventolini a parete, la normativa in tema di emissioni a questi "sfoghi" verso l'esterno, ivi comprese le ventilazioni dei bagni o delle cucine o dei locali per i fumatori dove ci sono, come si deve inquadrare?
Il laboratorio orafo piccino che ha un fornetto di fusione dove squaglia 20 gr. di oro una volta a settimana forse, e che quindi non ha la cappa fosse solo perchè il fornetto fusorio è più piccolo di uno casalingo, deve munirsi di cappa e fare richiesta come ex-RIA?

Non vi sembra che ci sia una oggettiva vacatio legis che può ispirare le cose più perverse ai certificatori nonchè -il cielo ce ne scampi- agli OOVV?

Perchè ogni mattina c'è qualcuno che ci sveglia più realista del re?
Nofer
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Ronin
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non mi intendo molto del campo, però mi sembra che la definizione del punto h si applichi a tutto (vedi il punto ff, per confronto, dove impianto di combustione è qualsiasi dispositivo che brucia combustibile, accendino compreso...).

d'altro canto, non vedo perchè il genio dovrebbe richiedere l'autorizzazione, quando il "coso 152" stesso, all'art. 269 comma 14 lettera i (tu vuoi la guerra...) dice chiaramente che "non sono sottoposti ad autorizzazione" ... "h) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca ...".

perciò forse per una volta, non c'è stato copia e incolla, ma addirittura rielaborazione della frase!

PS: il laboratorio orafo se ha meno di 25 addetti se la cava con l'esclusione alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta, ottenendo deroga in forza dell'art 272 comma 2 (tu vuoi la guerra atomica...).
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Nofer
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eheheh, pochi suscitano discussioni grandiose come te, samurai senza padone!
ebbene sì, voglio la guerra  :smt003 : in effetti non l'ho specificato, ma il geniaccio la richiesta l'ha fatta per alcune delle sostanze cancerogene che il lab analizza, sostenendo che la Legge non è fatta bene...
Poi, la guerra atomica non tanto mi piace  :smt010 , però con la  "deroga" ex art. 272 c. 2 qua hanno chiesto comunque il convogliamento...
...a te il commento, e sempre bentornato tra noi!  :smt050
Nofer
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Ronin
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oddio, la legge non è fatta bene... per fortuna che c'è lui...

comunque l'art 269 comma 14 lettera i (è la guerra civile) dice chiaramente che le sostanze cancerogene se emesse sono escluse dall'esclusione (sigh), per cui se il laboratorio può emettere sostanze cancerogene perchè le analizza, deve essere autorizzato (e forse non è nemmeno così tanto sbagliato, come concetto generale).
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Nofer
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tra analizzare un qualcosa ed emetterlo in atmosfera, ce ne passa, ed anche tanto!
Non so se hai avuto modo, nel tempo che ci sei mancato  :smt009 , di guardare le mie elucubrazioni sulle stime di esposizione ad agenti chimici nei laboratori, ma diciamo che nessuna attività più di un laboratorio sa sempre perfettamente in ogni momento che tipo e quantità di contaminati sono presenti o possibili in aria, e dunque figurati a maggior ragione nelle emissioni.
Ora, anche io mi sono vista persa perchè a rigore giuridico la richiesta ci sta tutta, per quanto sia una str... grossa assai, apposta ho chiesto aiuto e soccorso. SE ci fosse stata ancora la vocilla generica sugli sfiati e ricambi d'aria ci andavo meglio, ma l'hanno levata, ti ripeto.
Ora, secondo te,  se anzichè far spendere soldi assolutamente inutili (credimi) di analisi presso di me al laboratorio terzo, io offrissi una stima valutativa ricavata da dati inconfutabili quali le quantità in uso, le tensioni di vapore alle condizioni di utilizzo, la dispersione ambientale massima possibile,  i vari Log Pow etc. etc. etc. , la biodisponibilità o stabilità o reattività della sostanza, per dimostrare chimicamente e matematicamente che in quei limiti del piffero il lab ci sta e pure larghissimo? Non pensi che così facendo non faccio "irritare" il certificatore ma non dò una mazzata ad un collega ?
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Ronin
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nofer, a me sembra ottima la tua idea, e se mi venissero a stracciare i santissimi nei laboratori ad uso sanitario che progetto e realizzo farei certamente così (cioè, ti chiamerei, e ti direi di farmelo...), ma veggo nella parte II dell'allegato I alla parte V (ed è la guerra mondiale...), che la legge stabilisce per le sostanze cancerogene di categoria I un limite di emissione pari a 0,1 mg/Nm3.

poichè nella mia misera mente di termotecnico campeggia il valore di 1,3 kg/m3 di densità dell'aria, tale concentrazione corrisponde a meno di 80 ppb (parti per miliardo), la quale mi pare parecchio difficile da garantire con una stima numerica, a meno che la sostanza non sia proprio assente del tutto (per capirci, io 'ste robe non le tratto; quello che tratto io, ha concentrazioni limite dalle 10 alle 100 volte maggiori, ad es. il monossido di carbonio limite 40 mg/m3, e cioè alcune ppm).

e per le sostanze particolarmente tossiche di cui alla tabella A2 addirittura il limite è un decimo, e cioè 8 ppb...

a meno ch'io non abbia capito bene, e basti dimostrare di essere sotto la soglia di rilevanza (e cioè dimostrare che emetto meno di 5 g/h), anche disinteressandosi del valore di concentrazione, per essere a posto.
nel qual caso la tua scelta è certamente corretta, e penso che il genialoide si accontenterà.
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