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Contratto d'appalto e rapporti di lavoro dipendente

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artù
Messaggi: 226
Iscritto il: 13 mar 2008 08:19
Località: umbria

Non so se questo mio dubbio nasca da una cattiva conoscenza della normativa sulla sicurezza o dal fatto che mi sono sempre destreggiato male tra le diverse tipologie di rapporti di lavoro possibili (a contratto, indeterminato, ecc.).

La situazione: azienda committente che affida con contratto di appalto lavorazioni di saldatura da effettuarsi all'interno del proprio stabilimento a ditta esterna. La ditta esterna entra in azienda a "mani nude", nel senso che tutti i materiali e le attrezzature necessarie le vengono messi a disposizione dal committente e, quindi, sostanzialmente, effettua una fornitura di manodopera.

ieri il ragioniere del committente, con cui analizzavamo il contratto di appalto per predisporre il DUVRI mi dice che l'Ispettorato del lavoro non accetta questa situazione perchè così stanti le cose dovrebbe assumere i lavoratori della ditta esterna, ma che se questi entrano in azienda portando con sè non è più necessaria l'assunzione  :smt017   .......per cui nel contratto hanno scritto che le attrezzature se le portano da casa anche se non è vero.

ma è proprio così?
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muscil
Messaggi: 30
Iscritto il: 18 apr 2008 18:37

La stessa cosa identica la sto trattando da mesi e il problema è proprio quello, ma non solo.
Il principio è comunque comprensibile, perchè quei lavoratori si comportano a tutti gli effetti come dipendenti (di solito), utilizzando per esempio saldatrice e smerigliatrice del committente (te li vedi a portarsele da casa?).
Quel che è peggio (mi si diceva) è che lavorano "agli ordini" dei caporeparti del comittente come veri e propri dipendenti e non con la necessaria autonomia gestionale, ecc, ecc...
Infine solita questione: a livello cartaceo è facile sistemare le cose :smt021 , ma quando succedesse qualcosa... :smt010 ...
Non so se qualcuno ha qualche altra esperienza per gestire correttamente las questone.
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Bond
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Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Nessuna confusione... forse... ma per chi sa come destreggiarsi
Taaaanto tempo fa in una galassia lontana lontana ebbi pure io questo problema e tramite un commercialista con i controfiocchi siamo riusciti a risolvere - pare - il problema tant'è vero che nessuno (ASL e DPL) lo hanno mai contestato.

Intanto non viene fatto un contratto di appalto ma di somministrazione di manodopera.
All'interno del contratto si speficiava (e si specifica) che l'attrezzatura viene fornita dal committente al somministratore.
Quel "fornita" significava una sorta di contratto di comodato ad uso gratuito dell'attrezzatura il quale era collegato al contratto di somministrazione e si estingueva all'estinguerso di esso.

Per la sicurezza non cambia nulla: che sia appalto o somministrazione serve sempre il DUVRI, specie per quelle lavorazioni che hai descritto.

Prova a proporre questo al tuo comemrcialista... magari gli si illuminano gli occhi.

:smt023

Ciaaa
Bond
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artù
Messaggi: 226
Iscritto il: 13 mar 2008 08:19
Località: umbria

grazie per la dritta, Bond. in effetti il ragioanmento fila, anche se un piccolo dubbio ancora ce l'ho e cioè: per effettuare somministrazione lavoro, una ditta non dovrebbe aver previsto questa attività nella propria ragione sociale?

saluti  :smt039
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AM
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Iscritto il: 04 apr 2008 09:05
Località: FERRARA

L'art. 1655, Codice civile recita: "l'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".

L'assenza dei mezzi (le saldatrici) non qualifica il rapporto contrattuale come appalto come richiesto da Artù e nel caso da lui prospettato si tratta di somministrazione illecita (sanzione + assunzione diretta da parte della ditta committente dei dipendenti impiegati + risarcimento danni quantificabili nella differenza di trattamento economico avuto nel periodio di utilizzo illecito

Nel caso di contratto di somministrazione del lavoro il somministratore deve essere necessariamente un’ Agenzia per il lavoro, autorizzata appositamente all’esercizio dell’attività di somministrazione e iscritta pertanto nella relativa sezione dell' “Albo informatico”. Le Agenzie per il lavoro in possesso di autorizzazione da parte dello Stato sono in grado di svolgere attività di: somministrazione di lavoro; intermediazione; ricerca e selezione del personale; supporto alla ricollocazione professionale. E’ inoltre ammesso un percorso di accreditamento da parte delle Regioni che permette alla Agenzie di operare a livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l’impiego.
Le Agenzie autorizzate o accreditate devono essere iscritte nell’Albo istituito presso il ministero del Lavoro.

é poi parere personale che l'aver indicato il contratto di somministrazione all'art. 26 tra i rapporti soggetti a DUVRI sia stata una svista del legislatore, in quanto il lavoratori somministrati una volta in azienda comportano per l'utilizzatore più o meno gli stessi obblighi dei dipendenti diretti (computo del n°, formazione sui rischi specifici, visita di idoneità, ecc.)
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Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

Scusate, mi inserisco qui, per fare una domanda ad AM che sembra ben addentro alle tipologie contrattuali, apparentemente diversa, ma in certo senso attinente a quanto precedentemente detto.
La manodopera fornita dalle cooperative, ad esempio per riempire le scaffalature nei supermercati, che quindi è solo ed esclusivamente manodopera, come si configura?
grazie, per l'eventuale risposta.
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AM
Messaggi: 35
Iscritto il: 04 apr 2008 09:05
Località: FERRARA

Il caso riportato da Dipiùninso, è abbastanza controverso e ad esso si può associare il caso degli allestitori cocopro. Tendenzialmente bisogna valutare caso per caso per verificare la genuinità dell'appalto e, ancora meglio sarebbe bene ottenerne la certificazione dalla locale DPL.

Se può essere utile allego una nota in materia del ministero del lavoro su un caso di prestazioni di sola manodopera.
Ministero Del Lavoro



Oggetto: Prot 16437 - Appalto avente ad oggetto servizi infermieristici o assistenza infermieristica - liceità o meno dello stesso - Art. 29 D. Lgs. 276/2003.



Con riferimento alla fattispecie illustrata nel quesito indicato in oggetto si ritiene che, secondo quanto rappresentato, possano evidenziarsi i seguenti elementi sintomatici della non genuinità dell’appalto.

Innanzitutto l’appaltatore non sembra aver assunto su di sé il rischio d’impresa, in quanto non si è esposto all’eventuale risultato negativo dell’attività, qualora l’opera o il servizio non siano portati a compimento Si tenga presente, infatti, che la gestione “a proprio rischio” da parte dell’appaltatore va oltre il mero significato economico relativo alle prospettive di convenienza dell’affare, acquisendo l’espressione un valore giuridico preciso nel senso che l’assunzione del rischio nell’esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente. Nel caso dell’appaltatore, dunque egli assume su di sé il rischio della gestione dell’intera attività lavorativa complessivamente valutata.

Su questa nozione di rischio si fonda la distinzione tra appalto genuino e appalto illecito di manodopera
: nel primo caso il committente deve il corrispettivo solo con la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito, nel secondo il committente retribuisce comunque l’appaltatore a prescindere dal conseguimento di un risultato per il solo fatto di aver svolto il lavoro.

Va peraltro sottolineato che, nella fattispecie concreta, il compenso pattuito con il committente appare commisurato meccanicamente al tempo impiegato dai lavoratori per eseguire il lavoro nonché, con riferimento alla tipologia delle prestazioni lavorative, l’attività svolta sembra rientrare nelle mansioni tipiche dei dipendenti del committente, non avere un carattere contingente e non esaurirsi in un tempo determinato

Appare, inoltre, non sussistere da parte del presunto appaltatore una autonoma organizzazione funzionale e gestionale, in quanto la stessa non può identificarsi con la mera predisposizione dei turni di lavoro e/o gestione amministrativa delle retribuzioni. Depone in tal senso la sentenza della Cassazione del 21, luglio 2006, n. 16788, con la quale si è espressamente chiarito che soltanto in alcune ipotesi eccezionali (da accertare rigorosamente,) l’autonomia imprenditoriale può essere ravvisata essenzialmente nella predisposizione della sola organizzazione del lavoro”, in quanto “la regola generale richiede che l’attività appaltata sia supportata da mezzi e capitali propri dell’appaltatore.

La Corte precisa, altresì, con riferimento agli appalti interni - caratterizzati daIl’affidamento ad un appaltatore di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente -, che il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera sussiste “ tutte te volte in cui, l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo “.

SuI punto va infine ricordato che si ha ugualmente illecita fornitura di mere prestazioni lavorative anche nel caso in cui l’appaltatore sia fornito di una propria effettiva e autonoma organizzazione imprenditoriale, ma di fatto si limiti a prestare soltanto la manodopera, senza assumere su di se alcun rischio economico nell’esecuzione dei lavori appaltati (Cass. 25 luglio 2003, n 11545; Cass. 12 marzo 1996, n. 2014).
BENEDETTA

Il discorso della nonvalidità del contratto di comodato d'uso gratuito vale anche nel caso di un contratto di appalto per movimentazione merci in un magazzino, o meglio se io ho in appalto la gestione di un magazzino logistico ma non dispongo di muletti, posso fare un contratto di comodato d'uso gratuito con il committente che mi mette a disposizione i suoi muletti?
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Curioso
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Iscritto il: 25 mar 2009 22:42
Località: CHIETI

Come la mettiamo con le Cooperative di "facchinaggio"?  Condivido la tesi di AM, ma queste cooperative non sempre hanno mezzi e attrezzature, e comunque risultano sempre che prendono in appalto attività lavorative.
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Il principio guida per la liceità dell'appalto è sempre quello della sussistenza di un'autonoma organizzazione del lavoro e dell'assunzione del rischio d'impresa (non della proprietà di attrezzature di lavoro).

Una coop di facchinaggio che riceve dal committente solo un ordine lavoro (provvedi al carico o scarico dei bilici che arrivano ogni giorno al magazzino) e con propria organizzazione del lavoro esegue il lavoro, non configura un appalto illecito di manodopera.

Una squadra di saldatori che lavora sotto la vigilanza di un preposto del committente e riceve da questi direttive specifiche sul lavoro da eseguire, si configura come intermediazione illecita di manodopera.
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