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Impresa familiare e MC

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drink.

scusate l'ignoranza ma mi attanagliano diversi dubbi.
seguo come medico competente un'impresa familiare (padre edile e figlio geometra ma all'occorrenza muratore) entrambi soci lavoratori di una società srl di cui la legale rappresentante è la madre mentre l'impiegata è la figlia.
mi hanno chiesto di effettuare le visite mediche per il rilascio del giudizio di idoneità (richiestogli per lavorare presso alcuni cantieri edili).
Mi sono attivato come per le altre aziende ed ho preparato il protocollo sanitario (richiedendo il documento di valutazione dei rischi se già redatto) ed ho fissato anche una data per effettuare il sopralluogo (preferisco verificare di persona la tipologia lavorativa piuttosto che leggere POS generici e tutti uguali tra loro).

il figlio geometra mi ha telefonato contrariato dicendomi che il sopralluogo non doveva essere effettuato, che non era necessaria la nomina del medico competente e che mi veniva richiesta esclusivamente la visita medica (con esami strumentali) e il rilascio del giudizio di idoneità.
Secondo quanto dettogli da alcuni "amici" la ditta non necessita di RSPP nè di Documento di valutazione rischi essenso un'impresa familiare senza dipendenti (la ditta si avvale dell'opera di alcuni artigiani (LA) che collaborano regolarmente con la srl e per cui è stata comunque richiesta la visita medica).
quesiti:
1) è necessario in questi casi effettuare il sopralluogo (o comunque prendere visione del POS)?
2) è necessaria la nomina a medico competente (o altrimenti a che titolo effettuo le visite)?
3) tali imprese familiari (nel caso specifico srl) necessitano della figura dell'RSPP con relativa formazione
4) deve essere redatto un DVR

ringrazio anticipatamente chi abbia la cortesia di rispondermi (possibilmente con i riferimenti di legge).

ho provato a saltarne fuori da solo ma mi perdo in mezzo allle possibili interpretazioni

grazie
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erx
Messaggi: 836
Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

la srl non credo ricada tra le imprese familiare di cui all'art 26.

i lavoratori sono lavoratori a tutti i gli effetti, anche se soci. essi vanno considerati alla stregua di un qualsiasi dipendente.

serve RSPP, serve MC, serve addetto AI e PS, serve DVR.

tu, come MC, devi effettuare tutto quanto ti è richiesto dal TU, compreso collaborare alla stesura del DVR/POS e fare sopralluoghi.

ti ripeto, il fatto che i lavoratori siano familiari del DdL, non li esclude da nessun obbligo riguardo la sicurezza.

erx
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larsim
Messaggi: 2045
Iscritto il: 14 mag 2008 10:08
Località: Casnà

più che impresa familiare credo si possa al limite trattare di collaboratori familiari inseriti in un ambito srl
se ci son due soci operativi però nn credo possano essere anche "collaboratori", qui rimando a chi ne sa più di me.
ma la figlia che è impiegata come è assunta? è assunta?

ps che il figlio poi ti chiami contrariato perchè "un amico gli ha detto che" secondo me può anche andare a pascolare
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drink
Messaggi: 2
Iscritto il: 11 nov 2008 11:23

relativamente alla figlia me ne sono disinteressato dato che utilizza il vdt per tempi inferiori alle 20 ore settimanali.
Provvederò a farmi definire il tipo di rapporto che intrattiene con la srl.

vi ringrazio dei chiarimenti e comunque non ho fugato i miei dubbi sul tipo di rapporto che eventualmente dovrei tenere con un'impresa qualora accertassi che si tratti di impresa (edile) di carattere familiare .

devo fare solamente le visite ed emettere i giudizi di idoneità (richisti dall'all
egato XVII) senza effettuare la nomina e curare tutti gli altri aspetti della sorveglianza (sopralluogo, relazione sanitaria e quant'altro)?

vi ringrazio anticipatamente
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erx
Messaggi: 836
Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

se è impresa familiare, così come indicato nell'art 230 bis del codice civile, i lavoratori non hanno nemmeno l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria.
certo che se vi si sottopongono devono nominarti MC.
secondo me, ti ripeto, una srl non rientra nella definizione di cui all'art 230bis, per cui li devi trattare come una normale ditta edile non familiare.
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drink
Messaggi: 2
Iscritto il: 11 nov 2008 11:23

ma quando, nel settore edile, un lavoratore autonomo o un'impresa familiare ti chiedono di effettuare la visita medica e gli esami strumentali al fine di ottenere un giudizio di idoneità da esibire al committente o al subappaltatore (allegato XVII appunto) allora
-devono scattare tutti gli obblighi della sorveglianza sanitaria
o
- devo semplicemente effettuare una visita nel mio ambulatorio completa degli strumentali e tralasciare il verbale di nomina del medico, il sopralluogo e quant'altro??
Ospite

Gentili Colleghi,

relativamente alla Valutazione dello Stress Lavoro Correlato,

volevo chiedere se l'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE è assimiliabile alla definizione di lavoratore del 81/08 (come Io credo)

delineando qunidi il Titolare della'ttività commerciale

come datore di lavoro e

l'associato in partecipazione

come dipendente?

Grazie mille,

saluti.
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El Sander
Messaggi: 1473
Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
Località: Solaro - MI

Secondo me, ti conviente adottare la prassi per cui o fai il medico competente in toto (nomina, piano sanitario, visite, esami, giudizi idoneità) o non fai niente.
Sono problemi dell'azienda se nominarti e se fare le visite (se trattasi di un lavoratore autonomo o di collaboratore familiare per me non è tenuto a fare la sorveglianza sanitaria, ma per l'accesso in alcuni cantieri ciò è richiesto e se non si possiede una sorveglianza sanitaria a norma 81/08 non si può entrare in cantiere).
Tu proponiti come medico competente che, ai sensi del D.Lgs. 81/08, fa quello previsto dal D.Lgs. 81/08.
Se l'impresa non è d'accordo si cercherà un altro soggetto.
Forse perdi qualche cliente ma probabilmente trattasi di soggetti che forse è meglio perdere che trovare.
:smt006
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

caro Dottor Drink, benvenuto tra noi per l'intanto.
Subito dopo, tu sei il prototipo di ciò cui mi riferisco io quando divo che alle scuole superiori di qualunque indirizzo è indispensabile che si facciano studiare alcuni elementi di diritto: la costituzione innanzi tutto, un po' di penal, un po di civile e qualcosina di diritto del lavoro (nel cui ambito il coso 81 entra letteralmente di diritto)
Infatti, quotando integralmente le risposte di erx e larsim dal punto di vista tecnico, aggiungo che tutti dovremmo sapere che una società di capitali (come una srl e una SpA, basta non ce ne sono altre) è una persona giuridica diversa ed avulsa da quelle fisiche che la compongono, cui fa capo un'organizzazione, mentre le altre società sono società di persone (snc o sas) fisiche UNA O PIU' DELLE QUALI ne rappresentano la natura giuridica. Nelle SRL e nelle SPA il Consiglio di Amministrazione può anche decidere di dare la Legale Rappresentanza societaria ad un non socio. L'amministratore o Legale Rappresentante di una società non può mai esserne dipendente perchè sarebbe necessariamente in conflitto di interessi, e in questi fatti per le cose piccoline in Itala ci si tiene...
I soci lavoratori di qualunque società possono essere dipendenti o meno della società stessa, la differenza è a soli fini economico-fiscali perchè sono comunque soci Lavoratori e come tali equiparati ai dipendenti ai fini 81/08: quindi, anche 1 unico socio lavoratore fa scattare gli obblighi del decreto 81, tutti e non scorporabili.
Una c.d. impresa familiare invece non ha alcuna forma societaria, e i collaboratori/coadiutori familiari non sono equiparabii ai lavoratori dipendente (cfr. art. 21).
Permettimi di darti un suggerimento, ispirato dalla sensazione che tu sia un giovanissimo virgulto della MdL: il Medico Competente ha una posizione di garanzia nella tutela della salute nei luoghi di lavoro, il che -tradotto per chi non ha studiato legge- significa che ha dei doveri legali ben precisi la cui inosservanza anche solo parziale comporta un reato penale, non civilistico.
Per cui, suggerirei di scaricarti dal web l'ultima versione del Decreto 81/08, e di leggerlo e studiartelo tutto tutto, in particolare ma assolutamente non soltanto la parte riferibile al MC, per l'occasione occhio preliminare all'art. 18 comma 3-bis e art. 25.
Vedrai che poi quando ti troverai altri soggetti a dire cavolate sublimi del genere "mi bastano le visite di idoneità" potrai spiegargli perché così facendo non solo esporrebbe te a commettere un reato, cosa che immagino rifiuterai ampiamente, ma lo commetterebbe a propria volta.

Un po' lunga come sempre, ma spero esaustiva.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Luky
Messaggi: 9
Iscritto il: 29 gen 2011 00:09

Salve a tutti.

Non so perchè, ma il quesito sull'Associato in Partecipazione

è stato caricato come OSPITE.
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