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spogliatoio ristorante

Archivio Igiene del lavoro/Microclima/DPI/Segnaletica.
Questo archivio raccoglie tutte le discussioni relative all'igiene del lavoro, microclima negli ambienti di lavoro e DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (Riservato agli abbonati)
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mascaros
Messaggi: 1
Iscritto il: 18 nov 2004 11:04

Spett.li professionisti, mi trovo davanti l'ennesimo dilemma:
il DPR 303/95 nell'art. 40 c. 2 stabilisce che un locale adibito a ristorazione deve disporre di 2 spogliatoi separati  e distinti per sesso. Nel mio caso, date le dimensioni del locale e dato un nemero di personale dipendente inferiore a 10 unità, non dispongo di tali 2 locali, ma di un solo vano unico locale adibito a spogliatoio....
Quali sono le dimensioni minime e le caretteristiche di un locale adibito a spogliatoio?
Grazie a tutti

Mario
fabiop

caro Mario,

non credo che nella legislazione nazionale potrai trovare indicazioni puntuali sulla superficie minima, dimensioni della finestratura ecc.

prova con i regolamenti comunali (edilizio e di igiene)

considerato che hai un locale solo e personale misto forse è bene formalizzare con una circolare l'utilizzo scaglionato dello spogliatoio.

saluti

fabiop
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Ram
Messaggi: 54
Iscritto il: 08 ott 2004 14:29
Località: Near Garda Lake

D.P.R. 19/3/56 n. 303 -  Norme generali per l'igiene dei lavoro: DOCCE  E  SPOGLIATOI  (ART.  40)
Ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature che consentono di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici (presumo che i cuochi, ma anche i camerieri .....) e quando per ragione di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
Gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati (attività insudicianti, polverose, con sviluppo di con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti ..... ecc, - mai stato una cucina ristorante?)
Spogliatoio: unico per entrambe i sessi con meno di 5 dipendenti secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro. Distinto fra i due sessi con più di 5 dipendenti.
Docce, obbligatorie per lavorazioni insudicianti (una ogni 5 addetti). Non obbligatorie per altre lavorazioni (una ogni 20 addetti). Docce e spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro.
Superficie minima:  mq 1,50 /add. fino a 10 addetti occupati in un turno; mq 1,00 /add. per ogni addetto eccedente i primi 10. Comunque non inferiore a mq 6.
Altezza interna: minimo m 2,70 (in caso di documentata impossibilità tecnica in fabbricato preesistente m 2,40)
Numero posti a sedere: almeno pari alla metà degli addetti
Pareti: rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad una altezza pari a m 2,00 dal pavimento
Illuminazione:non è obbligatoria la luce naturale
Aerazione: ccCome per i luoghi di lavoro
Riscaldamento: i locali devono essere riscaldati durante la stagione fredda
Idrico: le docce e/o i lavabi devono essere dotati di acqua corrente calda e fredda.

Non mi risulta che tale art. sia stato abrogato.
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

abrogato proprio no, ma insomma quasi, perchè è stato "sostituito" prima dal 626/94 e poi dal 242/96. adesso, risulta così formulato:
Art. 40
(Spogliatoi e armadi per il vestiario)

1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro (1).
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 11, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
(1) Comma così modificato dall’art. 16, comma 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
guardate voi stessi, ovviamente nel Sito (la maiuscola è d'obbligo, direi) C'E'!!!
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 319303.htm
Un occhio particolare anche all'art. 37, che prima del 626 normava i lavandini e adesso riguarda le docce, per le quali è adesso previsto possano essere utilizzate separatamente.
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
mario

garzie a tutti
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