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test antidroga carrellisti

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soluzione
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Iscritto il: 19 gen 2007 22:17
Località: Lombardia

In riferimento all'Accordo 18/09/2008 relativo agli accertamenti sui test "antidroga" ho da chiederVi cortesemente un parere, perchè ho avuto due diverse interpretazioni da due medici.

I carrellisti sono soggetti alla norma oppure no?????

Li ritenete "addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci" , secondo le vostre autorevoli opinioni?

Grazie.
alessandro
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Beh, non c'è dubbio che un carrello elevatore sia una macchina di movimentazione merci... E comunque credo che sia pienamente nello spirito della normativa che impone il controllo su quelle mansioni per le quali l'assunzione di alcool o droga può comportare rischi per la propria ed altrui incolumità
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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erx
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Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

assolutissimamente si

:smt045
Se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta. Se ci scambiamo un'idea avremo entrambi due idee.
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larsim
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Iscritto il: 14 mag 2008 10:08
Località: Casnà

in merito ho sentito il nostro mc (a dir la verità l'ho chiamato per dire che io nn avevo tanta voglio di fare l'esame del sangue solo perchè saltuariamente uso l'auto aziendale). mi ha detto più o meno "sì forse anche i carrellisti dovrebbero fare il test sulle droghe ma mmmm visto che sono cose delicate mmm e costose al momento non prescrivo nulla"
:smt017
boh
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Bond
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Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Ocio che non si può fare nulla senza l'esplicito consenso del soggetto.
Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
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erx
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Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

certo, se non fai il test sei dichiarato non idoneo alla mansione di carrelista
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Bond
Messaggi: 2685
Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Mi sa che non sia così automatico.
Voci di corridoio mi dicono che questo test, se positivo, oltre ad accertare la non-idoneità alla mansione accerti anche una violazione di carattere penale (l'uso di droga è vietato dalla legge)
Solo gli UPG possono eseguire tali analisi (vedi l'altro forum già aperto)

Ciaaa
Bond
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linoemilio
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Iscritto il: 26 ago 2005 15:58
Località: San Giovanni Bianco (BG)

La conseguenza di chi non si sottoponga al test "alcool-droga" potrebbe essere la non assunzione o il licenziamento.
Purtroppo, il logico ricorso dell'interessato potrebbe avere moltissime probabilità di successo dovute ai sistemi e ai tempi di analisi.
Il risultato non è certo.
Per questo i MC stanno molto attenti a prescrivere questo test.
Questo è quanto ho capito io.
(non sono diventato un medico... riferisco solo quanto detto da un MC affermato e credibile in un pubblico seminario)
l'ignoranza si riduce con l'umiltà di chi possiede la conoscenza
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soluzione
Messaggi: 97
Iscritto il: 19 gen 2007 22:17
Località: Lombardia

Grazie a tutti per i contributi, in effetti nella nostra Provincia (Brescia) i Medici del Lavoro sono moto molto cauti, anche perchè i SERT non si sono ancora del tutto attivati in tal senso.

L'iter pare complesso ed articolato e può mettere in serie difficoltà sia il lavoratore che l'azienda, bah.... staremo a vedere,

Grazie e buona serata.
alessandro
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catanga
Messaggi: 1912
Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Dovrebbe funzionare così:


MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL' ACCERTAMENTO SANITARIO

Vengono previsti i seguenti accertamenti sanitari:

• Accertamento pre-affidamento alla mansione: il lavoratore è sottoposto ad un accertamento prima dell'assegnazione alla mansione specifica.

• Accertamento periodico: il lavoratore è sottoposto ad accertamento d’idoneità alla mansione almeno con cadenza annuale.

• Accertamento per ragionevole dubbio: il lavoratore è sottoposto ad accertamento d’idoneità alla mansione qualora esistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Il datore di lavoro ovvero un suo delegato dovranno segnalare il caso al medico competente che potrà verificare la sussistenza del ragionevole dubbio.

• Accertamento dopo incidente: l'accertamento di idoneità alla mansione del lavoratore è effettuato dal medico competente in seguito ad un incidente stradale avvenuto alla guida di veicoli o di incidente avvenuto alla guida di altri mezzi a motore (carrelli) durante il lavoro.

• Accertamento di Follow Up: il lavoratore, dopo la sospensione per l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti e prima del suo rientro in una mansione a rischio, dovrà essere controllato ad intervalli regolari. Le verifiche sono effettuate una volta al mese con date non programmabili dal lavoratore per una durata minima di almeno sei mesi.

• Accertamento al rientro al lavoro: dopo il periodo di sospensione dal lavoro, il lavoratore è sottoposto ad accertamento d’idoneità alla mansione per verificare l'attuale assenza di tossicodipendenza prima di acquisire nuovamente la propria mansione a rischio. Il medico competente potrà decidere se applicare nei sei mesi successivi un'osservazione più frequente rispetto alle modalità ordinarie.


PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

L'iter procedurale per l'accertamento della tossicodipendenza si compone di due macro-fasi successive:

a. Accertamento di primo livello da parte del medico competente: entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi dei lavoratori, il medico competente trasmette al datore di lavoro le modalità con cui intende effettuare gli accertamenti definendo date e luoghi per l'esecuzione degli stessi.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno antecedente alla data stabilita per l'accertamento.

In caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi alla visita medica, senza aver dato giustificazione di tale assenza, il medico competente dichiara che non è possibile esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica ed il lavoratore sarà cautelativamente sospeso per 10 giorni dalla mansione a rischio.
In caso di reiterati rifiuti a sottoporsi a visita medica, i successivi accertamenti sottoporranno il lavoratore a tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi. In caso di ulteriore rifiuto il lavoratore sarà comunque sospeso dalla mansione per "impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti".

Se viene accertata la tossicodipendenza, il datore di lavoro, previa comunicazione del medico competente, sospenderà temporaneamente il lavoratore dalla mansione specifica a rischio e lo invierà alle strutture sanitarie competenti per altri accertamenti tossicologici e di analisi di primo livello.

I risultati di tali analisi saranno trasmessi dal laboratorio al medico competente entro dieci giorni ed in caso di esito positivo, il lavoratore sarà inviato dal medico competente al SERT per effettuare gli accertamenti di secondo livello.


b. Accertamento di secondo livello: viene effettuato dalla struttura sanitaria competente (SERT) la quale, accertata l'assenza di tossicodipendenza del lavoratore ma la positività agli accertamenti di primo livello, provvede a comunicarlo al medico competente il quale certifica l'inidoneità alla mansione ed informa il datore di lavoro che provvede a sospendere il lavoratore dalla mansione specifica.

Tale lavoratore potrà essere riammesso alla mansione solo previo monitoraggio del medico competente di almeno sei mesi con costanti esiti negativi.

Se gli accertamenti dimostrano l'esistenza di tossicodipendenza, tale stato andrà comunicato al medico competente il quale organizzerà un percorso di riabilitazione e di terapia per il recupero del lavoratore.

Alla conclusione del periodo di recupero ed accertata dal SERT l'assenza di tossicodipendenza, il lavoratore prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa, sarà sottoposto per almeno sei mesi al monitoraggio del medico competente sino alla "remissione completa" secondo i criteri OMS.
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