Io la penso diversamente.
Allora, Ursamaior scrive: "E' piuttosto interessante perchè obbliga finalmente le aziende all'adeguamento delle macchine usate e immesse sul mercato prima della direttiva macchine utilizzando gli stessi criteri di valutazione e le misure di protezione previste da quest'ultima".
Il nuovo provvedimento del legislatore tuttavia si applica a tutte le "Attrezzature di Lavoro" già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
Ora si deve considerare che l'insieme "Attrezzature di Lavoro" comprende anche le "Macchine" acquistate dal Datore di Lavoro e messe a disposizione dei lavoratori. Ma tali "Macchine", ancorché perfettamente aderenti ai Requisiti Essenziali di Sicurezza" indicati nella Direttiva 98/37/CE, devono essere adeguate al lavoro da svolgere oppure adattate a tale scopo ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Pertanto, una volta messe a disposizione dei lavoratori, si deve considerare esclusivamente il Titolo III del Decreto Legislativo n. 626 del 19.09.1994, poiché il rispetto dei RES non è condizione sufficiente nemmeno per le "Macchine" poste in commercio dopo il recepimento della Direttiva Comunitaria.
In altre parole le Attrezzature di Lavoro che vengono poste in commercio come "Macchine", cessano di essere semplici "Macchine" quando vengono messe a disposizione dei Lavoratori. Proprio per questo "Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
Saluti
Marco
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Aggiornamento D.Lgs 626/94 Titolo III
...e come sempre, che il dio della prevenzione benedica sicurezzaonline!
Tutti sappiamo perchè, ma vi dico i miei di oggi: per cercare di afferrare il significato delle aggiunte confidateci da ursamaior (
), sono andata a riguardare il testo attualmente vigente per rendermi conto nel merito. A parte che mi sono fatta cosciente che dal 19 luglio prossimo entrano in vigore gli art. 36 -bis, -ter, -quater e -quinquies emanati nel 2003 con il D.Lgs. 235 di cui mi ero assolutamente persa la memoria (
), ho avuto una folgorazione intuitiva: il 626, in pratica, è già avviato in sè a diventare un TU, visto le aggiunte, i tagli, gli "accomodi" in generale che ha avuto in dieci anni o poco più.
E vi dirò che non è malaccio, alla fine. Certo, ha una forma assai circonvoluta, magari si potrebbero dire le stesse cose in maniera meno arzigogolata, ma tutto sommato nulla che non si potrebbe ottenere riscrivendolo con le più elementari regole dell'analisi logica (soggetto, predicato e complemento) che fino alla fine degli anni 50 erano la regola anche per le leggi, valgano come esempio splendido il DPR 547 e subito dopo il DPR 164.
Perchè non facciamo una bella cosa? La bella cosa è che il Mod ci assegna un gruppo di articoli a sua scelta, e noi li riscriviamo "in bella" (come a scuola, appunto), tempo e lavoro permettendo, integrandoli con gli altri articoli di pari oggetto/competenza presenti in altre disposizioni. Nel giro di 3-4 mesi, dovremmo avere una bozza comprensibile complessiva. Poi, ce la controlliamo e quando ci piace com'è venuta la mandiamo -da bravini che siamo- sia ai gruppi parlamentari che al ministero: sai mai che se loro si trovano quello che a Napoli chiamamo il "cocco ammonnato e bbuono" (=il problema bell'e risolto) ci andiamo bene tutti?
Nofer
P.S. Capo Mod, lo so che questo ha del politico, come intervento, ma mi sembra sufficientemente al di sopra delle parti per poter essere ammesso in questo ambito. E soprattutto, last but not least, un cittadino deve partecipare alla vita dello stato, perchè non abbiamo solo diritti ma anche doveri. O no?
Tutti sappiamo perchè, ma vi dico i miei di oggi: per cercare di afferrare il significato delle aggiunte confidateci da ursamaior (


E vi dirò che non è malaccio, alla fine. Certo, ha una forma assai circonvoluta, magari si potrebbero dire le stesse cose in maniera meno arzigogolata, ma tutto sommato nulla che non si potrebbe ottenere riscrivendolo con le più elementari regole dell'analisi logica (soggetto, predicato e complemento) che fino alla fine degli anni 50 erano la regola anche per le leggi, valgano come esempio splendido il DPR 547 e subito dopo il DPR 164.
Perchè non facciamo una bella cosa? La bella cosa è che il Mod ci assegna un gruppo di articoli a sua scelta, e noi li riscriviamo "in bella" (come a scuola, appunto), tempo e lavoro permettendo, integrandoli con gli altri articoli di pari oggetto/competenza presenti in altre disposizioni. Nel giro di 3-4 mesi, dovremmo avere una bozza comprensibile complessiva. Poi, ce la controlliamo e quando ci piace com'è venuta la mandiamo -da bravini che siamo- sia ai gruppi parlamentari che al ministero: sai mai che se loro si trovano quello che a Napoli chiamamo il "cocco ammonnato e bbuono" (=il problema bell'e risolto) ci andiamo bene tutti?
Nofer
P.S. Capo Mod, lo so che questo ha del politico, come intervento, ma mi sembra sufficientemente al di sopra delle parti per poter essere ammesso in questo ambito. E soprattutto, last but not least, un cittadino deve partecipare alla vita dello stato, perchè non abbiamo solo diritti ma anche doveri. O no?
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
.... e come al solito sono io a ringraziare moltissimo voi tutti collaboratori del Forum di Sicurezzaonline.it.
Solo grazie all’apporto quotidiano delle vs. conoscenze (con una generosita’ senza pari) la community di SOL e’ diventata punto di riferimento nazionale per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L’indirizzo dato da Nofer sulla stesura di una riscrittura, con tutte le modifiche e integrazioni intervenute finora, del 626 in modo da renderlo un compiuto testo unico non sarebbe poi male.
Potremmo parlarne in quel di BO ad Ambiente Lavoro durante il nostro primo seminario nazionale del 14.09.2005
http://www.senaf.it/SchedaConvegnourl.a ... egnoId=157
Sarebbe sicuramente utile a tutti, penso, avere un compendio completo scritto dai migliori collaboratori del Forum di Sicurezzaonline.it … chissa’ magari durante il seminario sentendo il parere anche di altri partecipanti riusciremo a tirare le fila di qualcosa di buono (che sarebbe comunque, per il momento, un lavoro ad uso interno ma che potrebbe pero’ trovare anche altri interessanti sviluppi in futuro).
Mod :smt039
Solo grazie all’apporto quotidiano delle vs. conoscenze (con una generosita’ senza pari) la community di SOL e’ diventata punto di riferimento nazionale per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L’indirizzo dato da Nofer sulla stesura di una riscrittura, con tutte le modifiche e integrazioni intervenute finora, del 626 in modo da renderlo un compiuto testo unico non sarebbe poi male.
Potremmo parlarne in quel di BO ad Ambiente Lavoro durante il nostro primo seminario nazionale del 14.09.2005
http://www.senaf.it/SchedaConvegnourl.a ... egnoId=157
Sarebbe sicuramente utile a tutti, penso, avere un compendio completo scritto dai migliori collaboratori del Forum di Sicurezzaonline.it … chissa’ magari durante il seminario sentendo il parere anche di altri partecipanti riusciremo a tirare le fila di qualcosa di buono (che sarebbe comunque, per il momento, un lavoro ad uso interno ma che potrebbe pero’ trovare anche altri interessanti sviluppi in futuro).
Mod :smt039
Ultima modifica di Mod il 23 apr 2005 14:14, modificato 2 volte in totale.
Ripeto l'ultima parte del post di Marco :
In altre parole le Attrezzature di Lavoro che vengono poste in commercio come "Macchine", cessano di essere semplici "Macchine" quando vengono messe a disposizione dei Lavoratori. Proprio per questo "Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
Questo lo interpreto come un monito a non marcare CE le macchine pre 96 per il solo fatto che sono state apportate le modifiche dell'art.29.
La macchina rimane conforme alla legislazione previgente il 96 solo che ne è migliorata la sicurezza.
Sulla diatriba macchina-attrezzatura sinceramente non so cosa dire.
A me il discorso pare ( ma sono sempre pronto a fare pubblica penitenza) essere abbastanza chiaro :tutto cio' che viene messo a disposizione del lavoratore per eseguire il suo lavoro deve rispondere ai requisiti aggiuntivi, dal tornio verticale diam.5000 al seghetto.
ciao
R
In altre parole le Attrezzature di Lavoro che vengono poste in commercio come "Macchine", cessano di essere semplici "Macchine" quando vengono messe a disposizione dei Lavoratori. Proprio per questo "Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
Questo lo interpreto come un monito a non marcare CE le macchine pre 96 per il solo fatto che sono state apportate le modifiche dell'art.29.
La macchina rimane conforme alla legislazione previgente il 96 solo che ne è migliorata la sicurezza.
Sulla diatriba macchina-attrezzatura sinceramente non so cosa dire.
A me il discorso pare ( ma sono sempre pronto a fare pubblica penitenza) essere abbastanza chiaro :tutto cio' che viene messo a disposizione del lavoratore per eseguire il suo lavoro deve rispondere ai requisiti aggiuntivi, dal tornio verticale diam.5000 al seghetto.
ciao
R
Sono d'accordo con le interpretazioni date da Ursamaior e da Renato, che saluto.
A me pare tutto abbastanza chiaro. Tutte le attrezzature di lavoro non soggette a direttive di recepimento comunitario che riguardano la sicurezza devono essere adeguate a quanto prescritto nella nuova legge se alla data del 31/12/96 erano già poste in servizio. Rimangono chiaramente escluse dal campo di applicazione tutte le macchine soggette a direttiva macchine, direttiva bassa tensione ecc. la cui sicurezza è chiaramente garantita dal fabbricante con l'apposizione della marcatura CE.
Ciao
Marzio
A me pare tutto abbastanza chiaro. Tutte le attrezzature di lavoro non soggette a direttive di recepimento comunitario che riguardano la sicurezza devono essere adeguate a quanto prescritto nella nuova legge se alla data del 31/12/96 erano già poste in servizio. Rimangono chiaramente escluse dal campo di applicazione tutte le macchine soggette a direttiva macchine, direttiva bassa tensione ecc. la cui sicurezza è chiaramente garantita dal fabbricante con l'apposizione della marcatura CE.
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
Hai avuto la mia stessa perlessità, ma secondo me trattasi banalmente di errore di trascrizione da parte del legislatore.Renato ha scritto:Ripeto l'ultima parte del post di Marco :
In altre parole le Attrezzature di Lavoro che vengono poste in commercio come "Macchine", cessano di essere semplici "Macchine" quando vengono messe a disposizione dei Lavoratori. Proprio per questo "Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
Questo lo interpreto come un monito a non marcare CE le macchine pre 96 per il solo fatto che sono state apportate le modifiche dell'art.29.
La macchina rimane conforme alla legislazione previgente il 96 solo che ne è migliorata la sicurezza.
R
sono tre i motivi che mi fanno pensare in tal senso:
1)l'art.36 comma 8-quater (stesso articolo in cui andrebbero ad innestarsi le modifiche) cita la stessa frase "Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459...." ma con l'aggiunta sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore
2)lessicalmente non è belo che si scriva: "non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo" poichè l'art. citato indica i casi si configura un'immissione sul mercato non i casi che essa non si configura
3)non può essere in contrasto con la direttiva macchine, per cui se la modifica è sostanziale la marcatura CE c'ha da essere.
Il dilemma però resta. Sarebbero interessanti le opinioni in proposito
è in gazzetta ufficiale N. 96 27 aprile 2005 (art. 29):
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 041862.htm
1) Tocca aggiornare il testo del D.Lgs 626/94.
2) tra tre mesi entra in vigore
3) tra nove mesi tutte le attrezzature devono essere adeguate
Ciao a tutti
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 041862.htm
1) Tocca aggiornare il testo del D.Lgs 626/94.
2) tra tre mesi entra in vigore
3) tra nove mesi tutte le attrezzature devono essere adeguate
Ciao a tutti
Nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 aprile 2005 – Supplemento Ordinario n.76, è stata pubblicata la Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n.62 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.), che, all’art. 29, apporta modifiche al D.Lgs.626/94.
La Legge Comunitaria 2004 entra in vigore dal 12 maggio 2005.
La Legge Comunitaria 2004 entra in vigore dal 12 maggio 2005.
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
E le macchine ante 96 ma rientranti nel campo della direttiva macchine? In questo caso vale ancora la conformità alal legislazione previgente ovvero D.P.R. 547/1955?Marzio ha scritto:Tutte le attrezzature di lavoro non soggette a direttive di recepimento comunitario che riguardano la sicurezza devono essere adeguate a quanto prescritto nella nuova legge se alla data del 31/12/96 erano già poste in servizio. Rimangono chiaramente escluse dal campo di applicazione tutte le macchine soggette a direttiva macchine, direttiva bassa tensione ecc. la cui sicurezza è chiaramente garantita dal fabbricante con l'apposizione della marcatura CE.
weareblind
We are blind to the worlds within us waiting to be born
La mia intepretazione è che tutte la macchine non soggette a direttiva macchine e poste in servizio per la prima volta entro il 31/12/1996 devono essere adeguate al nuovo testo. Credo sia inoltre da considerare che tra poco il DPR 547/55 non avrà + valenza di legge ma di norma tecnica.
Ciao
Marzio
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)